F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SUCCI JACOPO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/OLBIA 1905 DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SUCCI JACOPO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/OLBIA 1905 DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015). Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, ha punito con la squalifica per 10 giornate il calciatore dell'A.S.D. Anziolavinio, Succi Jacopo, colpevole di avere, nel corso della gara del Campionato di Serie D, Anziolavinio/Olbia del 1.3.2015, ''indirizzato gravi insulti anche di stampo razziale'' nei confronti di un avversario di colore. 3 Siffatta pronuncia è stata appellata dal sodalizio laziale secondo il quale l'arbitro sarebbe incorso in errore attribuendo al Succi gli epiteti incriminati, epiteti provenienti invece da uno sparuto gruppo di sostenitori locali; a supporto ha prodotto una dichiarazione apparentemente rilasciata dal calciatore offeso, tale Mbella Emmanuel, che esclude di aver ricevuto dal Succi insulti di significazione razziale. Ha chiesto pertanto un ridimensionamento della squalifica. L'appello non ha fondamento e va respinto. Sostenere infatti che il direttore di gara si sia sbagliato nel ritenere come pronunciati sul campo e quindi pressocchè alla sua presenza, le espressioni razziste provenienti dagli spalti è veramente azzardato e maldestro tentativo difensivo che fa torto non solo alle capacità di percezione dell'arbitro, ma anche allo stesso discernimento del giudicante, discernimento che, di fronte alla chiara e precisa descrizione dell'accaduto riportata sul referto, non può neanche essere fuorviato dalla dichiarazione indicata in narrativa non essendovi alcuna certezza nè sull'autenticità della sua sottoscrizione, nè sulla consapevolezza, da parte del sottoscrittore, di nazionalità estera e presumibilmente non perfetto conoscitore della lingua italiana, circa il significato del suo contenuto. Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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