COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. SP Calcio 2005 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 16/4/2015 – Squalifica fino al 31/5/2015 giocatore Franco Riccardo – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. SP Calcio 2005 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 16/4/2015 – Squalifica fino al 31/5/2015 giocatore Franco Riccardo - Campionato Juniores Provinciale La Società SP Calcio 2005 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 16/4/2015 con la quale deliberava la squalifica fino al 31/5/2015 a carico del calciatore Franco Riccardo : “in seguito al provvedimento di espulsione per condotta gravemente sleale, tirava con le mani per tre volte la divisa dell'arbitro in segno di protesta. Nell'allontanarsi proferiva verso lo stesso espressioni denigratorie ed ingiuriose.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società SP Calcio 2005; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato il rapporto arbitrale e la decisione del giudice di primo grado; ritenuta più congrua ai fatti pacificamente oggetto del rapporto arbitrale la sanzione della squalifica fino al 15 maggio 2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società SP Calcio 2005; - di ridurre la sanzione della squalifica al 15/5/2015 a carico del giocatore Franco Riccardo. Poiché il reclamo è stato parzialmente accolto la tassa di reclamo non è dovuta.
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