LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.195/DIV del 22.04.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA REGGINA – SAVOIA DEL 19 APRILE 2015 –
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.195/DIV del 22.04.2015
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA REGGINA – SAVOIA DEL 19 APRILE 2015 –
Il Giudice Sportivo, - rilevato dal supplemento arbitrale del 21.4.2015 che nella gara di cui al Com. Uff. n. 179/DIV del 3.4.2015 è stato ammonito il calciatore Di Michele David ( A.C. Reggina 1919 S.r.l.) con conseguente ammonizione con diffida; - preso atto, inoltre, che lo stesso calciatore Di Michele David ( A.C. Reggina1919 S.r.l.) è stato ammonito anche nella gara indicata in oggetto come riportato sul Com. Uff. n. 194/DIV del 21.4.2015. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di squalificare per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV INFR) il calciatore Di Michele David (Reggina).