F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO BALISTRERI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD ARL Taranto FC 1927, attualmente tesserato in prestito per la Società Reggina Calcio Spa), GILBERTO D’IGNAZIO PULPITO (all’epoca dei fatti allenatore in seconda della Società SSD ARL Taranto FC 1927) – (nota n. 6102/1031 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015
(104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO BALISTRERI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD ARL Taranto FC 1927, attualmente tesserato in prestito per la Società Reggina Calcio Spa), GILBERTO D’IGNAZIO PULPITO (all’epoca dei fatti allenatore in seconda della Società SSD ARL Taranto FC 1927) - (nota n. 6102/1031 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015). Il deferimento Con atto di deferimento del 16.02.2015, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - sezione disciplinare - per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente), il Sig. Balistreri Pietro, all’epoca dei fatti, calciatore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 per avere, a termine della gara Taranto - Progreditur Marcianise del 11.05.2014, negli spogliatoi e non alla presenza del D.G., tenuto nei confronti del dirigente della Società Progreditur Marcianise un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso e il Sig. D’Ignazio Pulpito Gilberto, allenatore in seconda all’epoca dei fatti della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, il quale, al fine di garantire l’impunità disciplinare al calciatore Balistreri, non forniva al collaboratore della Procura federale presente sul posto il nominativo del calciatore che aveva tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso nei confronti del dirigente della Progreditur Marcianise. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Il patteggiamento Alla riunione del 23.03.2015 il deferito Balistreri Pietro, aveva convenuto con la Procura Federale, l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, pertanto con provvedimento pubblicato su Com Uff. n. 40/TNF-SD veniva disposta la trasmissione dell’accordo raggiunto dalle parti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS e la sospensione del procedimento ex art. 34 bis, comma 5, CGS. Decorso il termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pietro Balistreri, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Balistreri, sanzione della squalifica per 1 (una) giornata oltre all’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 1 (una) giornata e € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il dibattimento Il procedimento è proseguito per l’altra parte deferita. Alla riunione odierna, presente solo il rappresentante della Procura federale il quale, ritenuta provata la responsabilità del deferito D’Ignazio Pulpito Gilberto in ordine ai fatti contestati, chiedeva l’irrogazione per lo stesso della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica oltre all’ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). Motivi della decisione Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. La vicenda trae origine da un esposto alla Procura federale del presidente della Società ASD Progreditur Marcianise, il quale denunciava una serie di spiacevoli episodi, calunniosi e ingiuriosi, occorsi a tesserati e dirigenti della Società da lui rappresentata durante e dopo la gara valevole per i play off del campionato di serie D svoltasi in data 11.05.2014 tra Taranto e Marcianise. L’attività di indagine posta in essere dalla Procura federale ha permesso di raccogliere elementi più che sufficienti per dimostrare l’accadimento dei fatti e le relative responsabilità. In particolare, risulta provato che, l’allenatore in seconda della Società Taranto D’Ignazio Pulpito Gilberto, al fine di garantire l’impunità disciplinare al calciatore della propria squadra che si era reso responsabile di un comportamento ingiurioso e calunnioso ai danni di un dirigente della Società ospitata, si rifiutava di fornire la necessaria collaborazione al rappresentante della Procura federale. Tenuto conto dell’evidenza probatoria e che l’incolpato, in sede di indagine, ha ammesso i fatti, appare congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni della squalifica per 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico del Sig. Pietro Balistreri. In accoglimento del proposto deferimento infligge all’allenatore D’Ignazio Pulpito Gilberto la squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).
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