COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 29.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Atletico Villa Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 22/4/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; Squalifica 3 giornate giocatori Gattolin Alessandro e Lunardi Enrico; Squalifica 6 giornate giocatore Ferrarato Massimo; Inibizione sino 23/7/2015 Assistente arbitrale Vanzetto Federico; Ammenda di € 50,00 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 29.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Atletico Villa Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 22/4/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; Squalifica 3 giornate giocatori Gattolin Alessandro e Lunardi Enrico; Squalifica 6 giornate giocatore Ferrarato Massimo; Inibizione sino 23/7/2015 Assistente arbitrale Vanzetto Federico; Ammenda di € 50,00 - Campionato di 2^ Categoria La Società Atletico Villa ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 22/4/2015 con la quale deliberava le sanzioni sopra indicate. Squalifica per tre giornate : - a carico del giocatore Gattolin Alessandro : “per avere preso parte ad una rissa tra giocatori spintonando e insultando i giocatori avversari”; - a carico del giocatore Lunardi Enrico : “per avere protestato contro l’arbitro con fare esagitato e aggressivo, finendo per colpirlo sulla mano procurandogli un lieve dolore”; Squalifica per sei giornate : - a carico del giocatore Ferrarato Massimo : ”per aver preso parte a una rissa tra giocatori nel corso della quale ostacolava deliberatamente i movimenti dell’arbitro costringendolo ad arretrare negli spogliatoi e impedendogli di adottare i provvedimenti di espulsione dei calciatori partecipanti alla rissa, e per avere successivamente insultato e schermito l’arbitro dando manforte a un compagno di squadra che stava protestando con fare esagitato; sanzione aggravata in quanto capitano”; Inibizione per tre mesi (fino al 23/7/2015) : - a carico dell’Assistente arbitrale Vanzetto Federico : “per avere brandito la bandierina contro l’arbitro cercando di colpirlo con un pugno e non riuscendovi solo perché impedito da alcuni giocatori della sua squadra”; Ammenda di € 50,00 perché : “oggettivamente responsabile del comportamento dei propri giocatori da cui sono derivate le espulsioni che hanno impedito la regolare continuazione della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Federale, preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso proposto dalla Società Atletico Villa riguardante la sanzione sportiva della perdita della gara, perché non inoltrato oltre i termini abbreviati ora previsti per tale provvedimento; preso in esame la parte del ricorso inerente gli altri provvedimenti disciplinari impugnati; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente insieme ai tesserati squalificati; sentito l’arbitro per le vie brevi : - che ha confermato che il calciatore Lunardi non lo ha mai offeso, e il tocco alla mano che gli ha fatto cadere la matita è stato assolutamente involontario - per quanto riguarda il calciatore Ferrarato Massimo il direttore di gara ha confermato che l’atteggiamento del medesimo è stato estremamente irriguardoso ma non è mai sfociato in atti di violenza, mai tentata, essendosi limitato nel suo atteggiamento a pressare l’arbitro con reiterate proteste ed offese da molto vicino; per questa ragione si ritiene più congrua la squalifica di quattro giornate; ritenuti congrui i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti del collaboratore arbitrale Vanzetto e del giocatore Gattolin, nonché l’ammenda a carico della Società P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Atletico Villa; - di ridurre a quattro giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ferrarato Massimo; - di ridurre a una giornata la sanzione della squalifica al giocatore Lunardi Enrico; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gattolin Alessandro; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 23/7/2015 a carico del Sig. Vanzetto Federico; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società. Poiché il reclamo è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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