F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABUNDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST), LUCIANO DURASTANTI (Dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl), EUGENIO DE MIN (Allenatore della Società FC Aprilia SSD Srl), Società FC APRILIA SSD Srl – (nota n. 7080/121 pf14-15 GT/dl del 10.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015
(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABUNDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST), LUCIANO DURASTANTI (Dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl), EUGENIO DE MIN (Allenatore della Società FC Aprilia SSD Srl), Società FC APRILIA SSD Srl - (nota n. 7080/121 pf14-15 GT/dl del 10.3.2015).
Con provvedimento del 10.3.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - Paolo Abundo, calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST, per la violazione dei violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver partecipato agli allenamenti svolti al campo sportivo della Società FC Aprilia SSD Srl, senza il previsto nulla osta da parte della Società per la quale lo stesso risultava tesserato al momento del fatto; - Eugenio De Min e Luciano Durastanti, rispettivamente allenatore e dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl, per la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1bis, comma 1, del CGS, avendo gli stessi consentito al suddetto calciatore (Abundo Paolo) di allenarsi con la loro squadra, senza il previsto nulla osta, non essendosi accertati preventivamente dell’eventuale tesseramento dello stesso per altra squadra”. - la Società FC Aprilia SSD Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati De Min e Durastanti come sopra descritto. Alla riunione del 15.4.2015 il Sig. Paolo Abundo, la Società FC Aprilia SSD Srl e la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Paolo Abundo e la Società FC Aprilia SSD Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Abundo, sanzione della squalifica di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società FC Aprilia SSD Srl, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 333,34 (€ trecentotrentatré/trentaquattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - 1 (uno) mese di squalifica per Eugenio De Min; - 1 (uno) mese di inibizione per Luciano Durastanti; Nessuno è comparso per le parti deferite. I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. Con esposto del 25 settembre 2014, il consigliere della ASD Racing Club ST, Antonio Pezone, segnalava al Presidente della LND - CRL che Abundo Paolo, giocatore tesserato con la detta Società, aveva partecipato ad alcuni allenamenti con la FC Aprilia SSD Srl, senza aver ottenuto il previsto nulla osta. Interessata al riguardo, la Procura Federale dava corso all’indagine di rito e incartava le dichiarazioni del giocatore e degli odierni deferiti. Si accertava che, alla fine di settembre 2014, il giocatore Abundo Paolo, accompagnato dalla madre, aveva preso parte ad un allenamento della squadra giovanissimi della Società FC Aprilia SSD Srl, ancorché privo del previsto nulla osta della Società con la quale era tesserato, ASD Racing Club ST, e che nella circostanza l’allenatore De Min e il Dirigente Durastanti della FC Aprilia SSD Srl non avevano preventivamente dato corso a tale verifica. Il deferimento è quindi fondato e va accolto nei termini e con le sanzioni di cui in appresso, avendo i soggetti interessati ammesso il fatto in scrutinio. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Paolo Abundo, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. - ammenda di € € 333,34 (€ trecentotrentatré/trentaquattro) a carico della Società FC Aprilia SSD Srl. Infligge altresì al Sig. Luciano Durastanti la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e al Sig. De Min Eugenio quella della squalifica di giorni 30 (trenta).
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