F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALTIN SHALA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Verbania Calcio 1959, attualmente tesserato per la Società ASD Città di Baveno 1908), ENRICO MONTANI (all’epoca dei fatti, persona che ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), MARCO MAGNI (all’epoca dei fatti persona che al momento della commissione dei fatti ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), LUCIANO RABBENI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Chieri ed attualmente tesserato per la Società ASD NK Kras Repen), FRANCESCA PANGALLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 – (nota n. 6265/503pf13- 14/AM/ma del 19.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALTIN SHALA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Verbania Calcio 1959, attualmente tesserato per la Società ASD Città di Baveno 1908), ENRICO MONTANI (all’epoca dei fatti, persona che ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), MARCO MAGNI (all’epoca dei fatti persona che al momento della commissione dei fatti ha svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), LUCIANO RABBENI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Chieri ed attualmente tesserato per la Società ASD NK Kras Repen), FRANCESCA PANGALLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 - (nota n. 6265/503pf13- 14/AM/ma del 19.2.2015). Con atto del 19 febbraio 2015, la Procura Federale deferiva: - Shala Altin, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (vigente all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) per essersi introdotto indebitamente, in quanto squalificato, nella zona antistante gli spogliatoi che conduce al pullman della Società ospitata, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per Campionato di Serie D, Girone A, colpendo con calci e pugni il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri; - Montani Enrico, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del CGS) per aver aggredito, unitamente ad altre persone, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per il Campionato di Serie D, girone A, il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri, colpendolo con calci e pugni; - Magni Marco, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del CGS) per aver aggredito, unitamente ad altre persone, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per il Campionato di Serie D, girone A, il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri, colpendolo con calci e pugni; - Pangallo Francesca, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS allora vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF per essersi avvalsa dell’operato dei Signori Enrico Montani e Marco Magni persone che hanno svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 s.r.l., senza indicare tali persone nell’organigramma della medesima Società, - Rabbeni Luciano, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 15 CGS (all’epoca dei fatti, art. 1, comma 1 del CGS e art. 15 del CGS) per aver adito le vie legali, sporgendo atto di querela, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della FIGC, in deroga all’art. 30, comma 4, dello Statuto Federale; - la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS e per le condotte ascritte all’epoca dei fatti ad un proprio tesserato ed a persone che hanno svolto attività nell’interesse della Società. Alla riunione del 15.4.2015 il Sig. Luciano Rabbeni e la Procura Federale convenivano l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luciano Rabbeni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luciano Rabbeni, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente al deferimento ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Shala Altin, anni 1 (uno) di squalifica; - per Montani Enrico, anni 1 (uno) di inibizione; - per Magni Marco, anni 1 (uno) di inibizione; - per Pangallo Francesca, mesi 3 (tre) di inibizione; - per la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, l’ammenda di € 1000,00 (€ mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. . I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. Con esposto del 14 gennaio 2014, l’ASD Calcio Chieri 1955 portava a conoscenza della Procura Federale che il 5 gennaio 2014, al termine della gara Verbania-Chieri, valevole per il campionato di serie D, girone A, un gruppo di tesserati della SSD Verbania aveva aggredito il giocatore del Calcio Chieri, Luciano Rabbeni, colpendolo con calci e pugni. Avviata l’indagine, la Procura Federale acquisiva, fra l’altro: - le cartelle cliniche di P.S. redatte il 5 e il 6 gennaio 2014 dal presidio sanitario “Gradenigo”, ove si attestava che il citato Rabbeni aveva riportato una contusione delle ossa nasali; - la relazione di servizio redatto il 5 gennaio 2014 dalla Polizia di Stato, presente quel giorno nel piazzale antistante l’impianto sportivo ove si era svolta la gara Verbania-Chieri, che riferiva di aver visto un gruppo di persone inseguire un calciatore del Chieri Calcio; - la relazione redatta il 5 gennaio 2014 dagli Agenti della Polizia di Stato che riferivano di aver raccolto le dichiarazioni del giocatore Rabbeni, che assumeva (testualmente) “di essere stato aggredito da tre persone all’uscita dello stadio …ed in particolare da un uomo di corporatura robusta che indossava la sciarpa del Verbania Calcio, dal presidente del Verbania Calcio e dal giocatore “Scialla” squalificato ma presente in tribuna”, e di tale Fioretti Angelo (di poi identificato come commissario di campo della L.N.D.), che confermava quanto narrato da Rabbeni e indicava, fra i presenti, uno di coloro che aveva preso parte all’aggressione, identificato come Montani Enrico; - il provvedimento emesso dal Questore del Verbano Cusio Ossola in data 28.04. 2014 in confronto di Shala Altin, di interdizione ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni uno. Sentiti al riguardo dall’ufficio indagini: - il giocatore Rabbeni precisava di essere stato colpito, con calci e pugni al volto, dal calciatore del Verbania Altin Shala, dal Presidente del Verbania Montani e dal dirigente del Verbania Magni; - il Direttore sportivo del Chieri, Giuseppe Perfetti, riferiva che all’aggressione in discorso avevano preso parte i citati Shala, Montani e Magni; - il commissario di campo della L.N.D., Fioretti Angelo, riferiva che all’aggressione in discorso avevano preso parte i citati Shala, Montani e Magni; - il giocatore del Verbania Altin Shala negava ogni addebito e precisava di non aver assistito al fatto, essendo andato a casa; - Marco Magni, dichiarava di non aver assistito all’aggressione in danno del giocatore Rabbeni, in quanto lontano; - Enrico Montani, infine, riferiva di aver visto Rabbeni colpito al volto da un soggetto che portava al collo una sciarpa con i colori del Verbania Calcio. Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. Preliminarmente, occorre evidenziare che l’art. 1, comma 5, del CGS prescrive che “Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento Federale”. Consegue che Montani Enrico, peraltro coniuge del Presidente Francesca Pangallo, ancorché non censito risulta indubitabilmente aver svolto attività all’interno e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, sicché è pacifico che costui sia destinatario delle norme statutarie e federali. Analoga valutazione va fatta per Magni Marco. Conferma l’assunto la circostanza che i prefati, perché convocati, si siano presentati ed abbiano reso dichiarazioni all’ufficio indagini della Procura Federale, in ossequio a quanto dispone l’art. 1bis, comma 3, del CGS, confermando in sostanza di aver svolto e di svolgere all’epoca attività all’interno e nell’interesse del Verbania In merito al fatto in scrutinio la documentazione acquisita e le testimonianze rese dai citati Perfetti e Fioretti in ordine agli autori dell’aggressione perpetrata in danno del giocatore Rabbeni, univoche e concordanti con la dichiarazione rilasciata in proposito da costui, non lasciano spazi a dubbi in ordine alla individuazione di coloro che aggredirono e percossero detto giocatore, procurandogli la contusione delle ossa nasali e una prognosi di giorni quattro, come certificato nel richiamato verbale di pronto soccorso del 6 gennaio 2014. Per quanto precede, quindi, va affermata la responsabilità disciplinare di Shala Altin, Montani Enrico e Magni Marco nonché quella della SDD Verbania Calcio 1959 Srl, in ordine ai fatti contestati nei rispettivi capi d’incolpazione. Va altresì affermata la responsabilità di Pangallo Francesca per essersi avvalsa dell’operato di Enrico Montani (suo coniuge) e Marco Magni persone che indubitabilmente hanno svolto attività in favore e nell’interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 s.r.l., senza indicare tali persone nell’organigramma della medesima Società. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 18 e 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della seguente sanzione: - squalifica di mesi 2 (due) a carico di Rabbeni Luciano. Infligge altresì: - a Shala Altin: mesi 6 (sei) di squalifica; - a Montani Enrico: mesi 6 (sei) di inibizione; - a Magni Marco: mesi 6 (sei) di inibizione; - a Pangallo Francesca: 30 (trenta) giorni di inibizione; - alla Società SSD Verbania Calcio 1959: € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.
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