F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), DANILO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), Società ASD PESCARA – (nota n. 8209/345 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015
(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), DANILO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), Società ASD PESCARA - (nota n. 8209/345 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).
La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 28 ottobre 2014 comunicava alla Procura Federale che la Commissione Accordi Economici il 3 ottobre precedente aveva disposto lo svincolo per morosità ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 NOIF del calciatore Francesco Cellini dalla Società ASD Pescara C/5. Era accaduto che detta Commissione, a mezzo di delibera pubblicata sul CU n. 70/1 del 22 agosto 2014, aveva accolto il ricorso del calciatore ed aveva condannato la Società ASD Pescara C/5 a corrispondere al proprio tesserato la somma di € 5.260,00 entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione; tale termine non era stato rispettato, sicché il calciatore aveva chiesto ed ottenuto lo svincolo di cui sopra. La Procura Federale, aperto il procedimento nei confronti della Società e dei suoi legali rappresentanti, verificato che la decisione della Commissione Accordi Economici era stata ricevuta dalla Società in data 25 settembre 2014 e che la Società aveva accreditato al calciatore Cellini oltre il termine dei 30 giorni (27 ottobre 2014) il minor importo di € 5.001,00 a fronte della maggior somma di € 5.260,00, con atto del 31 marzo 2015 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Fabrizio Iannascoli e Danilo Iannascoli, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società ASD Pescara C/5, nonché la Società ASD C/5, per rispondere i Sigg.ri Iannascoli della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 commi 9 e 10 CGS, la Società ASD Pescara C/5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dai propri legali rappresentanti (non aver pagato al calciatore le somme accertate dalla CAE nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della pronuncia). Agli atti del procedimento è risultata acquisita la memoria difensiva inviata dalla Società alla Procura Federale, con la quale è stato dedotto che il pagamento di quanto a credito del calciatore era stato effettuato entro il termine dei trenta giorni previsto dalla norma: la
decisione della CAE era stata ricevuta il 25 settembre 2014 ed il bonifico in favore del calciatore era stato effettuato il 24 ottobre successivo. Alla memoria era allegata la copia di detto bonifico accreditato al calciatore il 27 ottobre 2014 e si citava la dichiarazione di intervenuto accordo sottoscritta dal calciatore medesimo. Si eccepiva che l’unico rappresentante legale della Società era il Presidente e non anche l’Amministratore delegato e si confidava che alcuna sanzione fosse comminata alla Società e a chi la rappresentava. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Sigg.ri Fabrizio Iannascoli e Danilo Iannascoli, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Pescara C/5 da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016. È comparso altresì il Sig. Fabrizio Iannascoli, assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato alla memoria difensiva di cui sopra ed ha concluso per il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione della sola ammenda, con esclusione del punto di penalizzazione. Ha insistito per l’assoluzione del Sig. Danilo Iannascoli, deducendo che la carica di Amministratore delegato della Società non gli aveva attributo il potere di rappresentanza della stessa, essendosi trattato di carica di contenuto formale e non sostanziale. Il Tribunale osserva quanto segue. Risulta dalla documentazione in atti che la decisione della CAE era stata ricevuta dalla Società il 25 settembre 2009 e che il bonifico era stato accreditato al calciatore in data 27 ottobre 2014, intendendosi per tale l’effettivo pagamento di quanto a quest’ultimo dovuto; di guisa che il termine previsto dall’art. 94 ter comma 11 NOIF non era stato evidentemente rispettato. Aggiungasi che neppure l’intera somma stabilita dalla CAE era stata pagata al calciatore, in quanto, a fronte dell’importo di € 5.260,00, il bonifico era stato di soli € 5.001,00, con una differenza a credito del calciatore di € 259,00. Al riguardo il deferito Sig. Fabrizio Iannascoli ha ribadito che il pagamento di detta minore somma era stata concordata con il difensore del calciatore e che il documento giustificativo di tale accordo era stato allegato alla memoria difensiva. Ma, a parte la considerazione che il documento di che trattasi non risulta agli atti, il pagamento della minore somma rispetto a quella disposta dalla CAE appare un aspetto non decisivo, essendo determinante il fatto che l’accredito del bonifico in favore del calciatore è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 94 ter comma 11 NOIF. Appare fondata la eccezione sulla effettiva rappresentanza legale della Società in capo al solo Sig. Fabrizio Iannascoli e non anche in capo al Sig. Danilo Iannascoli; non vi è prova in atti che quest’ultimo aveva il potere di rappresentanza e di firma della Società, a fronte di una carica (di Amministratore delegato), la cui rilevanza è esclusa dalla natura giuridica
della Società deferita. Il deferimento va pertanto accolto limitatamente al Sig. Fabrizio Iannascoli ed alla Società ASD Pescara C/5, in una alle sanzioni invocate, che rappresentano il minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 art. 8 CGS. P.Q.M. Accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Fabrizio Iannascoli, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pescara C/5, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Pescara C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016. Proscioglie dagli addebiti il Sig. Danilo Iannascoli.
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