F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7225/705PF11-12/AM/MA DEL 5.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7225/705PF11-12/AM/MA DEL 5.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014)
L’avv. prof. Alfredo Scaccia ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014 con la quale veniva irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 6 da scontarsi all’atto della nuova iscrizione alla F.I.G.C. per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. La decisione del Tribunale Federale Territoriale era scaturita dal deferimento della Procura Federale che lo aveva ritenuto responsabile, insieme al sig. Mario Celani, della violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S., “per avere svolto l’attività nella loro supposta veste di Presidenti della U.S. Calcio Colognese, quale si è estrinsecata agendo illegittimamente in nome e per conto di quest’ultima, attraverso la reiterata richiesta di pagamento di fatture insolute (in particolare Celani), il conferimento di incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da Scaccia al sig. Marco Cecili in sostituzione del dimissionario sig. Sergio Porrini) ed intrattenendo copiosa corrispondenza con gli organi federali anche attraverso l’utilizzo di una carta intestata solo apparentemente riconducibile alla società, ma, in realtà, diversa nella collocazione del logo societario e per la mancanza del timbro ufficiale, rispetto a quella normalmente in uso a quest’ultima, con l’aggravante, in tal caso, di avere agito ingannando la buona fede altrui, circa la loro effettiva veste di soggetti titolari dei poteri di rappresentanza della compagine sociale in
parola…”. A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere esclusivamente l’annullamento della sanzione di inibizione, il ricorrente ha articolato una serie di motivi. In particolare egli ha sostenuto, ritenendo trattarsi di motivo assorbente del suo ricorso, che la decisione del Tribunale Federale è errata in quanto fa conseguire la sanzione dall’applicazione dell’art. 1 comma 1 che riguarda i rapporti tra il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e le fonti normative superiori, mentre invece secondo il ricorrente, la norma da applicare era l’art. 1 bis C.G.S. che fa riferimento a doveri e obblighi generali che devono essere rispettati da parte di tutti coloro che svolgono un attività rilevante per l’ordinamento federale. Il ricorso va respinto in quanto del tutto infondato. E’ di tutta evidenza che il richiamo effettuato nella decisione del Tribunale Federale e nel deferimento della Procura all’art. 1 comma 1 costituisce un mero errore materiale che non inficia la decisione stessa (e neppure il deferimento) in quanto sia il richiamo che il differimento si fondano su specifici addebiti mossi al ricorrente avverso i quali, come rilevato nella decisione, “il sig. Alfredo Scaccia non ha effettuato alcuna puntuale contestazione né ha prodotto in giudizio documenti che in qualche modo potessero scalfire quanto accertato dalla Procura Federale”. Non vi è pertanto alcun motivo perché tale decisione venga disattesa. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alfredo Scaccia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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