F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL MANTOVA F.C. s.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAID SAID AHMED SEGUITO GARA MANTOVA/NOVARA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL MANTOVA F.C. s.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAID SAID AHMED SEGUITO GARA MANTOVA/NOVARA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015). La società F.C. Mantova S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, pubblicata sul Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Mantova/Novara, disputata il 12.4.2015 e valida per il Campionato di Lega Pro – Girone A, è stata inflitta al sig. Said Said Ahmed, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per «comportamento gravemente e reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale».Lamenta, la reclamante, l’eccessiva severità della sanzione di cui trattasi, evidenziando la “notevole intensità agonistica” che ha caratterizzato la gara che ha fatto da sfondo al comportamento tenuto dal calciatore, oltre al fatto che detto comportamento «fino al provvedimento di espulsione non era stato degno di nessuna segnalazione». Specifica, poi, la società reclamante, come il giocatore, terminato l’incontro, si sia recato «nello spogliatoio del Direttore di gara» per porgere «allo stesso le sue personali scuse». Il reclamo merita parziale accoglimento. Quello riferito nel rapporto ufficiale di gara è di certo un comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti della terna arbitrale, non giustificabile. Lo stesso merita, dunque, adeguata risposta sanzionatoria da parte del sistema sportivo. Orbene, ai fini della concreta determinazione della sanzione, ritiene, questo Collegio, di poter valorizzare tanto l’elemento della unicità del contesto di tempo e di luogo della condotta, quanto il comportamento (di “ravvedimento”) tenuto successivamente dal calciatore e, segnatamente, le scuse dallo stesso rivolte al direttore di gara. La sanzione della squalifica inflitta al sig. Said Said Ahmed può, dunque, essere ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Mantova di Mantova, riduce la sanzione inflitta al calc. Said Said Ahmed a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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