F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gianni VOLPARI / SSD SEMPREVISA (79/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gianni VOLPARI / SSD SEMPREVISA (79/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 30/12/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Gianni VOLPARI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da ante della S.S.D. SEMPREVISA il pagamento della somma di € 6.000,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Volpari Gianni nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 11/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la S.S.D. Sempreviva, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in sette rate mensili di € 1.000,00 cadauna, scadenti tutte al giorno 1 di ogni mese a partire da settembre 2012 e fino a marzo 013, oltre a rimborso spese viaggi come per legge. ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 14/10/2012, dal Direttore Sportivo e solo dopo molti solleciti, ha ricevuto quello scritto a cui ha dato risposta precisando di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2012/2013. Inoltre, ha comunicato di aver ricevuto € 1.500,00 nei mesi di settembre/ottobre ed € 500,00 a Dicembre, a saldo del campionato 2011/2012. Ha ricevuto, ancora, il 26/06/2012 un assegno di € 000,00, con data di incasso al 18/12/2013, assegno che e risultato scoperto. Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i propri Uffici in data 22/08/2012. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22/01/2014, ha invitato la convenuta società a fornire le proprie controdeduzioni. a convenuta ha fatto pervenire una dichiarazione recante la data del 13/02/2014, sottoscritta all'allenatore Volpari Gianni e dal Presidente D'Arcangeli Luca, in cui e riportato "di aver raggiunto un accordo economico per cui il sig. Gianni Volpari dichiara di non aver più nulla a chiedere e a pretendere alla suddetta società, per cui si richiede al Collegio Arbitrale della L.N.D. di ner nulla la raccomandata n. prot. 79/34 del 22 gennaio 2014 inviatami e pertanto nullo il reclamo Ganzato dal sig. Gianni Volpari nei confronti della SSD SEMPREVISA", al documento di cui sopra e stato allegato solo la copia della carta d'identità del sig. D'Arcangeli Luca. Il ricorrente Volpari Gianni, con raccomandata del 21/03/2014, ha comunicato a questo Collegio Arbitrale che l'assegno del 18/12/2013 e stato incassato in data 02/01/2014 e che in data 23/02/2014 a ricevuto un assegno di € 1.000,00 con data di pagamento al 02/05/2014, di cui ha fornito copia. successivamente, con raccomandata del 30/10/2014, l'allenatore Volpari Gianni ha comunicato di aver incassato l'assegno ricevuto in data 23/02/2014 dal Presidente della S.S.D. Sempreviva e che lo stesso giorno gli e stata fatto firmare una liberatoria senza ricevere il saldo previsto in contratto. La sottoscrizione della liberatoria e avvenuta con la garanzia che, senza un documento ,j identità dell'allenatore questa non avrebbe avuto validità. ricorrente, ancora, ha comunicato che, considerato che non ha avuto più notizie della sua vertenza telefonato agli Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, venuto a conoscenza che agli ti del suo fascicolo esisteva un liberatoria a favore della Società ha comunicato che la stessa e :iva di valore in quanto non ha mai spedito il suo documento di riconoscimento perche ancora ' editore del saldo con la società convenuta. Il Collegio Arbitrale al fine di appurare 1'effettiva verità nel contrasto delle dichiarazioni sostenute dalle parti, ha deciso di trasmettere alla Procura Federale, per il tramite della propria Segreteria, le dichiarazioni in atti nell'ambito della vertenza sopra richiamata. La Procura Federate ha trasmesso a questo Collegio Arbitrale la relazione redatta da un proprio collaboratore da cui si evince che Sono stati sentiti il ricorrente allenatore Volpari Gianni, il Presidente pro-tempore della SSD Semprevisa D'Arcangelo Luca, allo stato non tesserato, la sig.ra Battisti Eva, attuale Presidente nonché legate rappresentante della SSD Semprevisa, il sig. Eramo Alfredo, all'epoca dei fatti Segretario della società. L'allenatore Gianni Volpari ha dichiarato che con l'accordo verbale raggiunto con la SSD Semprevisa dopo il suo esonero, avrebbe dovuto ricevere, entro dicembre 2012, € 5.000,00. Nulla avrebbe ricevuto prima dell'esonero. Al contrario, secondo quanto dichiarato in sede di audizione dal sig. Luca D'Arcangeli e dal sig. Alfredo Eramo, il suddetto presidente pro-tempore avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Volpari secondo cui il contratto sarebbe stato risolto transattivamente con una cifra pari ad € 2.000,00, senza un termine prestabilito per il pagamento delle prime due delle sette rate del contratto economico, pari ad € 2.000,00. Circa l'accordo transattivo e liberatorio, datato 13/02/2014, il sig. Volpari, cosi come dichiarato in audizione, non avrebbe ricevuto quanto pattuito, cioé il versamento dei rimanenti € 5.000,00, da lui considerato il suo credito a quel momento nei confronti della SSD Semprevisa; Infatti il giorno della firma dell'accordo gli sarebbe stato consegnato solo un assegno di € 1.000,00, incassato il 2 maggio 2014. Da quel giorno non avrebbe ricevuto pin nulla, motivo per cui si ritiene creditore nei confronti della SSD Semprevisa di € 4.000,00. Al contrario, in merito all'accordo transattivo e liberatorio, datato 13 febbraio 2014, il sig.D'Arcangelo, cosi come dichiarato in audizione anche dal sig. Eramo, avrebbe fatto firmare il documento al sig. Volpari nel momento in cui avrebbe consegnato l'ultimo assegno dovuto di € 1.000,00, motivo per il quale l'ex Presidente ritiene che la SSD Semprevisa da quel momento non fosse più debitrice nei confronti del tecnico. Ha, altresì, aggiunto che il sig. Volpari, nei mesi successivi alla firma ed invio dell'accordo liberatorio, durante un colloquio telefonico, gli avrebbe riferito di non essere più convinto di aver fatto bene a firmare la liberatoria poiché alcuni tifosi del Semprevisa lo avrebbero attaccato verbalmente con cori durante l'incontro di calcio Monte San Giovanni Campano-Semprevisa. Dall'esame della rateazione in questione e emerso che il ricorrente allenatore Volpari Gianni e creditore solo della somma di € 4.000,00 e non come richiesto in ricorso nei confronti della società SSD Semprevisa, per la stagione sportiva 2012/2013, a cui vanno aggiunti € 27,00 per interessi equitativamente calcolati. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara 1'obbligo della società S.S.D.Semprevisa di corrispondere all'allenatore Gianni Volpari la somma di € 4.000,00, a saldo diquanto pattuito, per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 27.00 per interessi equitativamentecalcolati, per un totale di € 4.027,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legate finoall'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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