F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Nicola CARUSO / USD SAMPIERDARENESE 1946 (108/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA: all. Nicola CARUSO / USD SAMPIERDARENESE 1946
(108/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 14/02/2014, allenatore di base Uefa "B" Nicola CARUSO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. SAMPIERDARENESE 1946 il pagamento di € 6.712,00, oltre alle somme che matureranno in corso di giudizio e sino alla data di decisione, oltre agli interessi di legge ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il ricorrente ha richiesto, altresì, tutte le spese telefoniche sostenute per l'allestimento della squadra, su richiesta della società, che non disponeva di un Direttore Sportivo. Al ricorso l'allenatore ha allegato un contratto su carta intestata della società U.S.D. Sampierdarenese 1946, da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire la somma di f 4.000,00, con decorrenza 20/08/2012 e fino al 30/06/2013; un secondo contratto, scritto su modulo di accordo tipo tra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettante e Allenatori Dilettanti, recante la data del 12/09/2012, sono riportati € 4.000,00 per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1"Categoria del Comitato Regionale Liguria della Lnd, sempre per la stagione sportiva 2012/2013, oltre al rimborso di spese di viaggi come stabilito dalla legge, oltre alta copia di richiesta emissione tessera di tecnico recante la data del 12/09/2012. Il Presidente della U.S.D. Sampierdarenese 1946, in data 11/03/2014, ha comunicato che le competenze dovute dal ricorrente sono infondate per le seguenti motivazioni:
a- Le dimissioni volontarie del sig. Caruso sono state comunicate ufficialmente
1'l 1/09/2012 e confermate il 13 novembre 2012 tramite fax alla Figc - Comitato
Regionale Liguria dall'allora Presidente Luigi Grasso.
b- 11 Dicembre 2012, dopo il passaggio di consegne tra il vecchio Presidente, sig.
Luigi Grasso e lo scrivente dott. Roberto Pittaluga, alla guida della 1^ squadra c'era tale Antonio Poidomani, il quale non aveva il titolo di allenatore e pertanto la nuova dirigenza ha immediatamente ufficializzato un nuovo tecnico abilitato, sig. Giorgi Odone.
c- I giocatori della 1^ squadra, ascoltabili sull'argomento, hanno confermato le
dimissioni volontari dell'allenatore Caruso il quale non ha mai chiesto alla nuova dirigenza di essere reintegrato nel proprio ruolo.
alla comunicazione di cui sopra viene allegata la dichiarazione, datata 11/09/2012, sottoscritta da Caruso Nicola, di dimissioni irrevocabili da allenatore della prima squadra.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 05/05/2014, ha invitato la società convenuta a dimostrare l'avvenuto invio della raccomandata dell' 11/03/2014 all'allenatore ricorrente, cosa che a fatto inviandone copia con raccomandata del 16/05/2014. Il Comitato Regionale Liguria della Lnd, in data 4/06/2014, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la U.S.D. Sampierdarenese 1946 ed il sig. Caruso Nicola, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, depositato presso i loro Uffici il 12/09/2014, congiuntamente al tesseramento. Il ricorrente, con raccomandata del 19/06/20 1 4, ha fatto pervenire le sue osservazioni su quanto comunicato dalla Società, in particolare, ha contestato l'assunto delle dimissioni relative alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013, ribadendo che e stato sollevato all'incarico e non ha mai dato le dimissioni in data 11/09/2012, come sostenuto dal Presidente Pittaluga ma in tale data ha siglato 1'accordo economico. Inoltre, ha contestato il documento ricevuto privo di data e soprattutto della sua firma. Ha sollecitato, la società al pagamento in suo favore del credito maturato, pari ad € 6.712,00, nel rispetto di quanto contenuto nell'accordo economico, oltre alle Somme che matureranno in corso di giudizio e sino alla data di decisione, oltre agli interessi
legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Caruso Nicola non
può essere discusso in quanto 6 necessario appurare la veridicità delle dimissioni del sig. Caruso Nicola dalla carica di allenatore della U.S.D. Sampierdarenese 1946 dallo stesso negate e, pertanto, decide di chiedere alla Procura Federale di accertare se il Caruso ha rassegnato le dimissioni, come affermato dalla Società e se le stesse non sono mai state rassegnate come sostiene l'allenatore. Dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale e emerso che"ictu oculi" le firme apposte sulla lettera di dimissioni e sull'accordo economico del Caruso, quest'ultima uguale a quella posta davanti al collaboratore della Procura Federale in sede di sottoscrizione del verbale di audizione, sembrano diverse. Desta stupore una lettera di dimissioni datata 11 settembre, e un accordo economico Ira Società ed allenatore, datato 12 settembre.
L'esame, poi, delle distinte della società U.S.D. Sampierdarenese 1946 relative al periodo "de quo"avvalora documentalmente le affermazioni del Caruso; lo stesso fino al 7 ottobre, sedeva regolarmente sulla panchina. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e letta la relazione del collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C., ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Caruso Nicola meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente spetta per intero il premio di tesseramento, pari ad € 4.000,00, mentre le spese di viaggi spettano dal 12/09/2012, data della sottoscrizione
dell'accordo economico, fino alla data del 7/10/2012, data di interruzione del rapporto, cosi come accertato dalla Procura Federate, per un totale di € 240,00 circa. In ordine alle reclamate spese telefoniche sostenute per I'allestimento della squadra nulla spetta in quanta non previste in accordo e, anche se spettassero non son state documentate.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Sampierdarenese 1946 di corrispondere all'allenatore Caruso Nicola la somma di € 4.000,00
relativa al premio tesseramento previsto in accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, € 40,00 per le spese sostenute per i viaggi effettuati fino alla data del 7 settembre 2012, oltre ad €. 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.265,00. fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo anno, come da costante orientamento di questo Collegio. decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare 1'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. a presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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