F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Giuseppe GIDIULI / USD FRAGAGNANO (157/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA:all. Giuseppe GIDIULI / USD FRAGAGNANO
(157/34)
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 28 maggio 2014 l'allenatore di base Giuseppe Gidiuli regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società U.S.D. FRAGAGNANO, partecipante al Campionato di Promozione girone B del Comitato Regionale Puglia ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 6600. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere alto scrivente la somma di € 7500 quale premio annuale in 8 rate da Euro 900 e una € 300 ma di aver ricevuto solo la somma di Euro 900 quale acconto. Tale intesa a detta dell'allenatore e stata ratificata con la sottoscrizione dell'accordo previsto dalle norme federali nel mese di settembre 2013 la cui copia non e stata mai consegnata. Asserisce inoltre di essere stato esonerato dalla società il 27-10-2013. La U.S.D. FRAGANANO il giorno 5 giugno 2014 con raccomandata A/R nella persona del Presidente Cav. Pietro MARZULLI riferiva che l'allenatore di cui si tratta non ha mai fatto parte dell'organico della U.S.D. FRAGAGNANO, non e mai stato fatto nessun accordo con lo stesso e pertanto non poteva neanche essere esonerato. L'assegno di € 900 e stato elargito nel mese di ottobre come rimborso spese in quanto non avendo raggiunto un accordo con lo stesso ingaggiavano l'allenatore Carmine DE FALCO. Da accertamenti esperiti presso il C.R.Puglia e emerso che nessun contratto e stato depositato presso i suddetti Uffici. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore non risultano atti che provino che era in essere un contratto tra allenatore e società ne tantomeno il compenso pattuito. Dalle carte prodotte si ritiene che il ricorso e da rigettare.
PQM
Il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso da rigettare. La presente delibera e inappellabile.
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