F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Fabrizio VACCARINI / APD COLLI di LUNI ( 158/34) ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA: all. Fabrizio VACCARINI / APD COLLI di LUNI
( 158/34)
ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 22 maggio 2014, I'allenatore dilettante Fabrizio Vaccarini, iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere da parte della società APD COLLI DI LUNI il pagamento della somma di euro 12000,00 oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, a saldo del premio di tesseramento di 18000,00 euro concordato con la suddetta società, da versarsi in due rate di euro 3000,00 con scadenza 1/10/2012 ed
1/11/2012 e numero otto rate di importo pari ad euro 1500,00 scadenti il prima giorno di ogni mese dal 1/10/2012 al 1/6/2013 e l'ultima il 30/6/2013. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata redatta in data 16/8/2012, la quale come detto prevedeva un premio di tesseramento di 18000,00 euro, come responsabile tecnico del settore giovanile. In data 2 luglio 2014 il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società resistente ad inviare proprie controdeduzioni ed il ricorrente a presentare eventuali osservazioni. La società APD COLLI DI LUNI con una nota dell'avvocato Maggiari respingeva la richiesta del Sig. Vaccarini sostenendo che quest'ultimo non ha mai svolto l'attività di allenatore prevista nell'accordo e, in ogni caso, a partire dal mese di dicembre 2012 ha interrotto ogni attività nell'interesse della società, pertanto nessuna pretesa può essere vantata dal ricorrente. Inoltre c'e da precisare che il signor Vaccarini si e trattenuto illegittimamente la somma di euro 1100,00 di spettanza della società, in virtù di trattativa per cessioni di giocatori, come risulta dalla lettera inviata dal reclamante il 25/5/2013 al consiglio dell'associazione, presente in atti. In data 23 luglio 2013 l'allenatore ricorrente faceva pervenire proprie osservazioni avverso le controdeduzioni della società, ribadendo la pretesa creditoria indicata nel ricorso di euro 12000,00 in base all'attività prodotta ed illustrata nella stessa nota, precisando che per l'attività svolta e per la funzione di responsabile dell'attività giovanile non e stato previsto alcun massimale, previsto invece solo nei casi di affidamento al tecnico di una specifica categoria e dei relativi compiti. Il Sig. Vaccarini ha precisato inoltre di non essersi mai dimesso e di aver percepito somme parziali a fronte delle somme dovute dal Club. Il Collegio esaminata la documentazione rileva che il Sig. Vaccarini a sostegno del suo ricorso ha prodotto copia di un accordo tipo fra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e Allenatori che prevede un massimale da corrispondere all'allenatore a seconda del campionato nel quale svolge la sua attività. Nel caso di specie si tratta di campionato di squadre minori che prevede un massimale di euro 2.500,00.
Il ricorso non merita accoglimento tenuto conto che il premio di tesseramento previsto nell'accordo del 16/8/2012 era di euro 18000,00 e che il Sig. Vaccarini ha dichiarato di aver ricevuto dei
compensi parziali che si presumono essere di euro 6000,00, tenuto conto che la richiesta e stata il pagamento di euro 12000,00, quindi somma ampiamente superiore a quella di 2.500,00 euro
prevista dal massimale, per l'attività svolta in qualità di responsabile delle squadre giovanili, quindi il ricorrente deve essere ritenuto soddisfatto avendo ricevuto la somma di € 6000,00, rispetto ai
2.500,00 previsti dalla normativa federate.
PQM
Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso. La presente delibera e inappellabile.
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza,avendo le parti stipulato un accordo economico con un premio di tesseramento superiore a quello previsto dalle norme federali.
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