F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Manuel AMATI / SSD a rl RICCIONE CALCIO 1929 ( 170/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Manuel AMATI / SSD a rl RICCIONE CALCIO 1929 ( 170/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 12 giugno 2014 l'allenatore dilettante signor Manuel Amati, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, nella stagione sportiva 2013/2014, della squadra Juniores Nazionale della società SSD arl Riccione Calcio 1929. Tel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il primo di ogni mese a partire dal settembre 2013 e fino al giugno 2014. Con il reclamo in esame, il signor Manuel Amati, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD a Riccione Calcio 1929 di corrispondergli l'importo di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) avendo ricevuto esclusivamente € 200,00 (duecento/00) tramite assegno circolare in data 17 gennaio 2014, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 2 luglio 2014, restituita dalle poste competenti per compiuta giacenza, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni ed ugualmente la accomandata indirizzata all'allenatore e stata restituita al mittente con la causale "numero civico inesistente". Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 10 ottobre successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che: la SSD arl Riccione Calcio1929 nulla ha ritenuto di contro dedurre a causa della mancata consegna della raccomandata sopra richiamata; ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente dall'inerzia della società stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che pertanto non può essere ritenuto un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della SSD arl Riccione Calcio1929; che l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2013/2014 e superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato Juniores Nazionale; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come punto di riferimento il massimale previsto per la categoria in argomento (€ 3.000,00) dichiara l'obbligo della SSD a rl Riccione Calcio 1929 di corrispondere all'allenatore signor Manuel Amati la complessiva somma di € 2.825,00 (duemilaottocentoventicinque/00) relativa quanto ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) a quanto dovutogli per 1'accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, considerato che, la società ha versato all'interessato € 200,00 (duecento/00), ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federate per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalla vigente normativa. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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