F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Giuseppe BIZZOCCOLI / CPC SAN LAZZARO (173/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Giuseppe BIZZOCCOLI / CPC SAN LAZZARO (173/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 16/06/2014, allenatore di base Uefa "B" Giuseppe BIZZOCCOLI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della C.P.C. SAN LAZZARO il pagamento della somma complessiva di €. 5.380,00, relative a rate scadute per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso 1'allenatore non ha allegato alcun accordo economico ma ha inviato due copie di lettere, datate rispettivamente 11/02/2014 e 03/03/2014, inviate al Presidente della società C.P.C. San Lazzaro, in cui oltre a precisare di alcuni avvenimenti succedutisi nel tempo, ha sottolineato che "come da accordi verbali con il Direttore Generale Caleffi Alberto sono a richiedere i bonifici relativi ai miei rimborsi mensili ancora spettanti al 30/06/2014, con cadenze da tempo concordate e che ricalcano quelli degli scorsi anni. Qualora ritenesse di non onorare gli accordi presi, Le comunico che sarò costretto, mio malgrado a tutelare i miei interessi nelle sedi appropriate producendo tutta la documentazione in mio possesso comprovante le mie richieste". Nella lettera del 03/03/2014, il ricorrente, nel prendere atto dell'accreditare della somma di € 220,00, anziché di quella dovuta di € 800,00, trattenendo arbitrariamente la somma di € 580,00, sollecita il pagamento del saldo ed il pagamento delle rete dei mesi di gennaio e febbraio, per un totale di € 1.600,00. Il ricorrente, ha, altresì, allegato al ricorso: -copia di attestazione di corresponsione in suo favore della somma di € 6.400,00 per l'anno 2013, da parte della C.P.C. San Lazzaro; -copia di lettera del 10/06/2014, indirizzata al sig. Giuseppe Bizzoccoli, su carta intestata "Studio Legate Buffoli-Soardo, a firma di Paolo Soardo, in cui e riportato" Le evidenzio che a seguito le trattative con il legate avversario, che assiste la C.P.C. San Lazzaro, il predetto mi ha riferito che per la sua attività di allenatore, per il 2013/2014, e stato pattuito un compenso di euro 800,00 mensili"; - copie di estratto conto al 31/12/2013, intestato a Bizzoccoli Giuseppe, in cui sono riportati numero tre versamenti di € 800,00 cadauno, rispettivamente del 14/10/2013, 11/11/2013 e 11/12/2013. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 30/06/2014, ha inviato al ricorrente Giuseppe Bizzoccoli informandolo sulle regolamentari modalità d'inoltro di una vertenza che, oltre a dover essere spedita agli Organi competenti, a mezzo raccomandata a/r, deve essere inviata, con le stesse modalità innanzi richiamate, anche alla controparte, dandone attestazione a questo Collegio Arbitrale con l'invio dell'originale della raccomandata a/r. Il ricorrente, a mezzo fax del 15/07/2014, ha comunicato di aver spedito alla controparte copia del ricorso di ciò fornendo in visione la ricevuta postale di raccomandata a/r. a convenuta, a mezzo del suo Presidente pro-tempore, ha fatto pervenire memorie in ordine al ricorso dell'allenatore Giuseppe Bizzoccoli, sostenendo che: - E stata pasta in atto una collaborazione temporanea senza alcuna previsione contrattuale, per cui non risponde al vero t'affermazione di accordo biennale tra le parti e ne tantomeno che il ricorrente fosse l'allenatore della squadra Juniores Regionale per l'anno 2013/2014 ed a dimostrazione di ciò ha allegato copia della deroga concessa al sig. Consoli Nicola per la conduzione tecnica della squadra Juniores Regionale, sottoscritta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lnd in data 07/11/2013; - che, inoltre, la collaborazione di che trattasi e stata interrotta per motivi disciplinari in conseguenza di comportamenti scorretti del ricorrente che lo hanno visto sanzionato con una squalifica per un mese dal Organi di Giustizia Sportiva del C.R. Lombardia della Figc.;- che per le motivazioni sopra esposte fanno ritenere che al ricorrente allenatore non spetta nulla di quanto richiesto. Il Comitato Regionale Lombardia della Lnd in data 27/10/2014, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun contratto e stato depositato presso i loro uffici a nome di Bizzoccoli Giuseppe e la società C.P.C. San Lazzaro per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014. Ti ricorrente, in data 23/09/2014, ha fatto pervenire le sue osservazioni su quanto comunicato dalla Società, asserendo quanto segue: - non risponde al vero 1'affermazione che il sottoscritto non era l'allenatore della Juniores in quanto mi e stata combinata una squalifica come allenatore come si evince dal C.U. del C.R. Lombardia n. 27 del 7/11/2013; - la deroga concessa al sig. Consoli Nicola per la conduzione della squadra Juniores Regionale, stagione sportiva 2013/2014, prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione ai corsi che la Federazione organizza ma che il sopracitato non ha aderito contravvenendo alla concessione della deroga; -che non mi e mai pervenuta lettera con la quale mi veniva comunicato l'esonero come allenatore e ne è stata inviata alla Federazione con il modello previsto; -che e singolare l'affermazione di esonero per motivi disciplinari come da regolamento societario relativo alle squalifiche che il sottoscritto avrebbe rimediato vista che altri allenatori con squalifiche superiori non hanno subito il mio stesso trattamento. Il ricorrente conclude dichiarandosi a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/09/2014, ha invitato la società C.P.C. San Lazzaro a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La convenuta, in risposta alla comunicazione della raccomandata del 4/09/2014 inviata dalla Segreteria di questo Collegio, nel confermare tutto quanto contenuto nelle memorie dell'8/09/2014, ha trasmesso n. 8 fotocopie di assegni circolari di € 800,00 cadauno, emessi per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2013, ed un bonifico emesso in data 4/02/2014, per 1'importo di € 220,00, per un totale di € 6.620,00 a nome del ricorrente. Il ricorrente, in risposta alle sopra citate affermazione della convenuta, in data 2/10/2014, ha comunicato che: -la trasmissione delle matrici degli assegni relativi alla corresponsione di emolumenti da parte della società e la dimostrazione dell'esistenza di un contratto tra le parti per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014; -lo status "di allenatore" porta di conseguenza ad un esborso economico da parte della società C.P.C. San Lazzaro, cosi come previsto dall'accordo economico tra I'Associazione Allenatori e la Figc e che e doveroso da parte della società in questione il pagamento degli emolumenti pattuiti per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014; -non gli e mai stata consegna ]a raccomandata di esonero o di sanzioni disciplinari per cui la C.P.C. San Lazzaro deve mantenere fede agli impegni presi. Dalla documentazione in atti e emerso che il ricorrente Bizzoccoli Giuseppe ha effettivamente svolto l'attività di allenatore della squadra Juniores della C.P.C. San Lazzaro, ciò si evince dalla dichiarazione dello stesso con la sanzione di squalifica a tempo a cui e seguita una seconda squalifica applicatagli da parte degli Organi di Giustizia sportiva del Comitato Regionale Lombardia, prese per comportamento scorretto, situazione avvalorata anche dai comunicati di non tollerabilità di comportamenti di protesta contro gli arbitri, con i quali la società ha portato a conoscenza i tecnici della società inoltre, così come dichiarato e provato dalle parti al ricorrente sono state elargite somme di danaro riconducibili alla sua attività di tecnico, somme che sono andate oltre i massimali previsti negli accordi intercorsi dalla Lega Nazionale Dilettanti della Figc e I'Associazione Italiana Allenatori Calcio per i campionati Juniores Regionali e pari ad € 2.500,00, cifra inferiore a quella corrisposta all'allenatore Bizzoccoli Giuseppe per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, pari ad € 6.620,00. La somma di € 6.620,00 deve essere considerata elargita a titolo di premio di tesseramento in quanto le parti non hanno dimostrate essere state versate quali somme dovute per spese di viaggi. PQM Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Bizzoccoli Giuseppe. La presente delibera è inappellabile.
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