F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Carmelo MALGERI / ASD FEMMINILE INTER MILANO (179/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA: all. Carmelo MALGERI / ASD FEMMINILE INTER MILANO
(179/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 23/06/2014, l'allenatore di base Uefa "B" Carmelo MALGERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO, il pagamento della somma di € 2.100,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed a] risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della 1^ Squadra della sopra citata società.
Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/07/2013,
regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S. D. Femminile Inter Milano, partecipante al campionato di Serie A Femminile del Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di F. 7.000,00, da pagarsi in quattro rate
mensili di cui la prima di € 1.400,00, con scadenza nei mesi di agosto/settembre, la seconda di €
2.100,00 con scadenza nei mesi di ottobre/novembre/dicembre, ]a terza di € 2.100,00 con scadenza nei mesi di gennaio/febbraio/marzo, mentre la quarta di € 1.400,00 con scadenza nei mesi di
aprile/maggio, oltre al rimborso spese viaggio come stabilito per Legge.
L'allenatore ha, altresì, inviato la copia della lettera di esonero con decorrenza 07/11/213, a firma del Presidente della società A.S.D. Femminile Inter Milano, copia della comunicazione, inviata in pari data al Settore Tecnico della F.I.G.C. da parte della società, copia della lettera inviata alla Società con la quale nel prendere alto dell'esonero comunica di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva, copie di numero tre ricevute di pagamenti, pari ad €
2.100,00, riferiti ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2013, nonché copia di un bonifico per €
2.800,00 emesso dalla società sopra citata.
Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione e stato depositato presso i Toro Uffici. La società convenuta, con raccomandata dell'O1/07/2014, a firma della Presidente Elena Tagliabue, "precisa che nessuna negazione a riconoscere al sig. Malgeri Carmelo la somma a lui dovuta, ma solo I'intenzione di attendere da parte sue la scadenza del contratto al 30/06/2014 e di concordare la suddivisione della cifra in più scadenze." In ordine ai fatti sopra richiamati appare evidente che al ricorrente allenatore Malgeri Carmelo spetta la somma di € 2.100,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, come per ammissione della stessa Presidente che pur manifestando la volontà di dilazionare nel tempo il debito nei confronti del sopracitato allenatore non ha fornito prova del pagamento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Femminile Inter Milano di corrispondere all'allenatore Carmelo Malgeri la somma di € 2.100,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 13,00 per interessi equitativamente calcolati,
per un totale di € 2.113,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto
di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera
e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste
dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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