F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / POL. MIRTO CROSIA ( 182/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / POL. MIRTO CROSIA ( 182/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 24 giugno 2014 l'allenatore dilettante signor Domenico Prantera, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Polisportiva Mirto Crosia partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 28 ottobre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il giorno venti di ogni mese a partire dal settembre 2012 e fino al giugno 2013. Con il reclamo in esame, il signor Domenico Prantera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Pol.Mirto Crosia di corrispondergli l’importo di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) avendo ricevuto dalla società esclusivamente € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), sul predetto importo richiede inoltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 3 ottobre 2014, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si e attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata per cui e presumibile che il mancato ritorno della cartolina sia stato causato o ad un suo smarrimento o ad un disguido. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell'8 ottobre successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto in data 7 novembre 2012. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società Polisportiva Mirto Crosia nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’ obbligo della società Polisportiva Mirto Crosia di corrispondere all'allenatore signor Domenico Prantera la complessiva somma di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) relativa quanto ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00) al residuo di quanto dovutogli per l'accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per t'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it