F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Maurizio CAVALLO / A.S.D BIANCO CALCIO (186/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Maurizio CAVALLO / A.S.D BIANCO CALCIO (186/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 24 giugno 2014 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Maurizio Cavallo,il quale ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il legate del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 27 febbraio 2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 2.000,00 (duemila/00) da erogarsi in due rate di 1.000,00 euro ciascuna e scadenti il 30 dei mesi di marzo e di aprile. Con il reclamo in esame, il signor Maurizio Cavallo cosi come rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondergli l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) non avendo ricevuto nulla dalla società di quanto pattuito nell'accordo economico. Chiede altresì che gli vengano corrisposte l'importo relativo al rimborso delle spese di trasporto sostenute durante la stagione sportiva in argomento ed al riguardo fornisce uno specifico specchietto dove provvede ad elencare tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto quali spese di trasporto regolarmente verificate ed ammontante ad € 885,00 (ottocentoottantacinque/00). Sui predetti importi vengono altresì richieste gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 3 ottobre 2014, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si e attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata per cui e presumibile che il mancato ritorno della cartolina sia stato causato o da un suo smarrimento o da un disguido il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell'8 ottobre successivo ha comunicato che non e stato effettuato alcun deposito dell'accordo economico. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere all'allenatore signor Maurizio Cavallo la complessiva somma di € 2.920,00 (duemilanovecentoventi/00) relativa: quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) a quanto dovutogli per l’accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2013/2014 e non percepito, € 885,00 (ottocentoottantacinque/00) per spese di trasporto ed € 35,00 (trentacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo al danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere l'allenatore il signor Maurizio Cavallo provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, cosi come previsto dalla vigente normativa. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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