COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Passarella 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 55 del 6/5/2015 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Gruaro-Passarella del 3/5/2015; ammenda di € 25,00 – Campionato Allievi Locale – Fase Finale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 13.05.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C. Passarella 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 55 del 6/5/2015 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Gruaro-Passarella del 3/5/2015; ammenda di € 25,00 - Campionato Allievi Locale – Fase Finale La Società A.Passarella 93 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 6/5/2015 con la quale respingeva il reclamo di primo grado e infliggeva i provvedimenti indicati in oggetto per i seguenti motivi: “letto il reclamo ritualmente proposto dalla soc. A.C. PASSARELLA 93,avverso l’omologazione della gara ed espletati gli accertamenti del caso,si rileva che il C.U. n 54 del 29/04/15 riporta regolarmente e precisamente le date fissate dalla Delegazione per lo svolgimento delle gare di semifinale del campionato allievi provinciale. Atteso che nello stesso reclamo proposto la società A.C. PASSARELLA 93 ammette di non essersi curata di controllare quanto riportato sul C.U. succitato,risulta ininfluente e non giustificante qualsivoglia informazione verbale che la stessa dichiara di aver ricevuto in data antecedente all'uscita del C.U. In ragione di quanto sopra e preso atto che dal referto arbitrale risulta che la società A.C. PASSARELLA 93 non si è presentata in campo per disputare la gara di semifinale contro A.C. GRUARO,questo G.S. delibera di non accogliere il reclamo e infliggere alla stessa, ai sensi dell'art 53/2 delle N.O.I.F le sanzioni in oggetto.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso presentato dalla Società Passarella 93; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; rilevato che con il Comunicato Ufficiale n. 107/A del 12 /01/2015 la F.I.G.C. ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate, per gli eventuali spareggi dei campionati…..regionali, provinciali e distrettuali Allievi e Giovanissimi s.s. 2014/2015; considerato - che, a fronte del provvedimento impugnato di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicato il 6 maggio 2015,il reclamo proposto dall’AC Passarella 93 ASD è stato inviato agli organi di giustizia sportiva di 2° grado l’11 maggio 2015 ; - che per l’effetto, tale reclamo è stato proposto tardivamente, non essendosi rispettato il termine previsto alla lettera B della delibera succitata (secondo il quale i reclami devono pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato) P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile per tardività il reclamo stesso delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Passarella 93; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Gruaro – Passarella del 3/5); - di confermare la sanzione della ammenda di € 25,00; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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