COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Castelgomberto Lux Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 51 del 29/4/2015 – Squalifica allenatore Buratto Ennio fino al 31/5/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 20.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Castelgomberto Lux Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 51 del 29/4/2015 – Squalifica allenatore Buratto Ennio fino al 31/5/2016 - Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.D. Castelgomberto Lux ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 51 del 29/4/2015 con la quale deliberava il seguente provvedimento disciplinare : - Squalifica fino al 31/5/2016 a carico dell’allenatore Buratto Ennio : “il predetto allenatore entrava in campo con l’intento di placare gli animi in particolare del suo giocatore espulso. Successivamente, si dirigeva verso un giocatore avversario che era stato colpito dal suo n. 6 e lo colpiva con una violenta pedata all’addome procurandogli dolore fisico”. Il giocatore veniva portato al pronto soccorso per accertamenti”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Castelgomberto Lux; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare il provvedimento impugnato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Castelgomberto Lux; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/5/201a a carico dell’allenatore Buratto Ennio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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