LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Simone SBARDELLA/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11)RICORSO DEL CALCIATORE Simone SBARDELLA/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.
Con ricorso, notificato il 26/01/2015, Simone SBARDELLA esponeva di aver concluso un accordo
economico con la Società S.S. MATERA CALCIO S.r.l. per la Stagione Sportiva 2013/2014 prevedente un compenso di €.12.000,00 precisando di aver percepito acconti ammontanti ad €.9.600,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Società al pagamento del residuo importo di
€.2.400,00.
La Commissione Accordi Economici:
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
- udito il relatore;
sentite le parti;
ritenuto che la comma corrisposta nell'anno 2013 pari a €.4.600,00 e quella percepita nell'anno 2014 pari ad €.5.000,00 non superano la soglia di esenzione pari ad €.7.500,00, pertanto in entrambi i casi non andavano effettuate le ritenute d'acconto a titolo d'imposta;
Teli ritenute non vanno effettuate neanche nella corresponsione del residuo pari ad €.2.400,00; pertanto, a ritenuto dovuta la differenza di € 2.400,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone SBARDELLA della somma di €.2.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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