• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. PERPIGNANO GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015).
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. PERPIGNANO GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015).
La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 24.4.2015 per decidere in ordine al reclamo proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel Com.Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015, con la quale è stata alla stessa inflitta la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il procedimento ha origine dalla segnalazione dd. 5.2.2015 della Co.Vi.So.C. relativa al mancato pagamento da parte della società Barletta Calcio S.r.l. degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014. In particolare, esaminato il report della Deloitte&ToucheS.p.A., la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la «S.S. Barletta Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014, adempimento previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI». Nella suddetta nota Co.Vi.So.C. si precisa «che la società ha provveduto, solo in data 17/18 dicembre 2014, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di ottobre 2014, quindi oltre il termine previsto dalla normativa federale». Di conseguenza, con atto del 24.2.2015 il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Nazionale Federale il sig. Perpignano Giuseppe, amministratore e legale rappresentante protempore della società Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del codice di giustizia sportiva, nonché la stessa S.S. Barletta Calcio S.r.l. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Perpignano. Con ulteriore provvedimento del 24.2.2015 il Procuratore Federale, vista la nota Co.Vi.So.C. del 5.2.2015, nella quale si segnala che la società S.S. Barletta Calcio S.r.l. non ha provveduto al deposito, entro il termine del 16.12.2014, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014, come previsto dall’art. 85, lett. c), paragrafo VII, N.O.I.F., ha deferito il sig. Giuseppe Perpignano, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione della predetta norma, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.. Nel contempo, per rispondere della violazione contestata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., è stata deferita anche la stessa società S.S. Barletta Calcio S.r.l.. Nella riunione del 19.3.2015, il T.F.N., «riuniti i suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva», disponeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi due e giorni venti a carico del sig. Perpignano. Infatti, profilo, infatti, il T.F.N., constatata la regolarità della procedura seguita nel caso di specie e, dunque, la rituale trasmissione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.G.S., da parte della Procura federale alla Procura generale per lo sport presso il CONI dell’accordo raggiunto tra le parti e la mancata formulazione, da parte di quest’ultima, di osservazioni, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congruamente determinata la sanzione. Dichiarato, dunque, chiuso il procedimento nei confronti del sig. Perpignano il T.F.N. ha disposto proseguirsi il procedimento nei confronti della società S.S. Barletta Calcio S.r.l. e, all’esito del dibattimento, ritenute pacifiche le circostanze poste a fondamento del dibattimento «avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di settembre e ottobre 2014», ha inflitto alla stessa predetta società «la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva». Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Barletta, come rappresentata e difesa, articolando quattro specifici motivi d’appello: carenza e/o insufficienza della motivazione; falsa o erronea applicazione dell’art. 85 N.O.I.F. in combinazione con l’art. 18 C.G.S., con riferimento agli emolumenti; incertezza degli elementi che costituiscono l’impianto accusatorio; falsa o erronea applicazione dell’art. 85 N.O.I.F. in combinato con l’art. 18 C.G.S. (con riferimento alle ritenute Irpef). All’udienza dibattimentale sono intervenuti l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale ed il dottor Manuel Sandoletti in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio. Il rappresentante della Procura Federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell’impugnata decisione, mentre la difesa del Barletta, illustrate le ragioni dell’appello, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (proscioglimento e, in subordine, «l’applicazione di una sanzione adeguata al comportamento del club»). Il reclamo non può trovare accoglimento. Con il primo motivo d’appello la società Barletta Calcio S.r.l. eccepisce carenza e/o insufficienza della motivazione. Evidenziato come tutte le decisione dei giudici sportivi devono essere «motivate e pubbliche» ai sensi dell’art. 2 C.G.S. del CONI e devono conformarsi ai principi del processo civile, ricordato come «la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali rappresenta un principio cardine del nostro sistema giuridico, enunciato esplicitamente dall’articolo 111 della Carta Costituzionale e ripreso a chiare lettere dall’articolo 132 del c.p.c., la reclamante ritiene che, nel caso di specie, difetti la motivazione. Il T.F.N., infatti, si sarebbe «limitato a rilevare che la circostanza posta a fondamento del procedimento disciplinare è pacifica “avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della società”, senza null’altro specificare». La decisione, dunque, non potrebbe «certo dirsi motivata, anche perché non ha tenuto minimamente conto di quanto anticipato in atti e richiesto dalla difesa». L’eccezione di nullità «per carenza di uno dei requisiti prescritti dalla legge» non può essere accolta. Non c’è dubbio che, come stabilito dalla normativa sportiva, in coerenza con le previsioni del codice di rito civile e della nostra Carta costituzionale, le decisioni degli organi della giustizia sportiva debbano essere motivate. Orbene, nel caso di specie, la decisione del T.F.N., avuto riguardo alla fattispecie oggetto del giudizio, è, seppur succintamente, motivata ed appare esente da vizi logico-giuridici tali da incidere sul profilo della validità. Nel merito, è pacifica la sussistenza della violazione imputata alla società deferita, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla FIGC: la società Barletta Calcio s.r.l. non ha rispettato il disposto di cui all’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F., non avendo attestato, nel termine perentorio del 16.12.2014, l’avvenuto pagamento di «tutti gli emolumenti dovuti» per il secondo bimestre (settembre/ottobre 2014) «in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati», nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente agli emolumenti prima indicati. Pacifiche, in tal senso, le risultanze degli accertamenti della società incaricata dalla F.I.G.C., come documentato dalla relazione della Co.Vi.So.C. in atti. Ciò premesso, appare privo di pregio l’assunto di cui al terzo motivo di gravame, con il quale la reclamante contesta l’incertezza degli elementi che costituiscono l’impianto accusatorio. Sotto siffatto profilo i documenti su cui si fonda il deferimento non troverebbero riscontro nel memorandum allegato dalla Co.Vi.So.C, rendendosi, così difficoltoso «comprendere l’esatto ammontare degli emolumenti dovuti». Segnala, altresì, la società Barletta, che i propri consulenti «non hanno trovato corrispondenza tra le cifre esposte come risultano dalla documentazione contabile». Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non vi è alcun difetto di identificazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione dell’ipotesi sanzionatoria dedotta in giudizio, anche considerato, come correttamente evidenziato in dibattimento dal rappresentante della Procura federale, che anche laddove esistesse effettivamente l’asserita divergenza, la violazione, di natura formale, imputata ai deferiti sarebbe comunque sussistente, essendo, come detto, pacifica la mancata regolarizzazione, nei termini imposti dalla normativa federale, tanto degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori, quanto delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Non vi è dubbio, in tale prospettiva, che la fattispecie incriminatrice di cui trattasi è integrata a prescindere dal quantum dell’inadempimento, sia sotto il profilo degli importi omessi, sia sotto quello dell’entità del ritardo nell’adempimento. Per le medesime ragioni deve essere disatteso anche il secondo motivo di reclamo con il quale la S.S. Barletta Calcio S.r.l. lamenta la mancata applicazione della norma di cui all’art. 18 C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere determinata tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. «A tal riguardo», sottolinea la società reclamante, «il termine dei versamenti di settembre/ottobre 2014 non è rimasto completamente inosservato e quindi tale parziale adempimento dovrà essere debitamente valutato al fine della corretta quantificazione della sanzione». In tal ottica, si evidenzia in reclamo come entro il termine del 16 dicembre 2014 la società abbia «versato la somma di € 85.256,33 a titolo di emolumenti, cioè circa 1/3 dell’intero ammontare degli stipendi», mentre «l’importo residuo è stato invece corrisposto a febbraio in prossimità della successiva scadenza». Si tratterebbe, dunque, a dire della S.S. Barletta Calcio S.r.l., soltanto di un parziale inadempimento. Come sopra già affermato, nella fattispecie, il parziale adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l’adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell’adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall’impianto normativo di cui al combinato disposto dell’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S.. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. La disposizione da ultimo menzionata prevede testualmente che «il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: […] b) per il secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva». Orbene, la norma, come formulata, non lascia spazio alcuno per una interpretazione diversa da quella operata dal T.F.N., né per una differente (ridotta) determinazione della sanzione inflitta, essendo la stessa già stata contenuta nel minimo edittale, probabilmente proprio in ragione di quanto previsto dall’ultimo periodo della stessa predetta disposizione prima citata, secondo cui la sanzione deve essere applicata «tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva». Privo di pregio appare, infine, il quarto motivo di reclamo. Quanto alle ritenute Irpef, evidenzia la società Barletta Calcio S.r.l., «le norme statali consentono la rateazione del debito secondo tempi e modalità che non coincidono con le scadenze federali perché mentre lo Stato […] prevede che la rateazione del debito possa essere fatta solo dopo che il debito è stato accertato, la Co.Vi.So.C. da una parte consente di provare l’intervenuta rateazione, ma dall’altra chiede che la prova della rateazione venga fornita prima che il termine fissato dallo Stato per proporla sia iniziato a decorrere. Ciò ha creato inevitabilmente una discrepanza tra le tempistiche della normativa statale elaborate sull’anno solare – gennaio / dicembre – e le tempistiche della normativa federale che sono state calibrate sulla stagione sportiva – 1 giugno / 1 luglio». La rateazione, dunque, non sarebbe stata ad oggi presentata «perché il contribuente non ha gli strumenti idonei per farlo, avendo le norme statali previsto specifiche tempistiche e modalità». Anche questo motivo d’appello non può trovare accoglimento. L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina tributaria dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativoprevidenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina statale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Nel caso di specie, la preannunciata istanza di rateazione (peraltro, solo delle ritenute Irpef e non anche, a quanto consta, della contribuzione Inps) non è stata accettata, né tantomeno proposta, entro il termine del 16.12.2014. A tale data, pertanto, la S.S. Barletta Calcio S.r.l. non era in regola, per quanto in questa sede rileva ed ai fini della disciplina dettata dall’ordinamento federale, con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Ciò integra la sussistenza della violazione contestata. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. PERPIGNANO GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015)."