F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO UNGARO (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), PASQUALE FOTI (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015
(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO UNGARO (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), PASQUALE FOTI (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).
La Procura federale della FIGC, con la suindicata nota del 16 aprile 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare: - Ungaro Gaetano (calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), per rispondere: della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere aggredito, nello spogliatoio dello stadio di Ischia, al termine della gara Ischia Isola Verde – Reggina del 22.11.2014, nel corso di un litigio insorto per futili motivi, il compagno di squadra Mattia Maita, percuotendolo con violenti calci in varie parti del corpo, venendo, infine, trattenuto da altri calciatori che tentavano di allontanarlo dallo stesso Ungaro, procurandogli un “trauma contusivo-escoriativo braccio, fianco e coscia sinistra”, giudicato guaribile in giorni 7 (sette) dai Sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Messina; - Foti Pasquale (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), per rispondere: della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per essere intervenuto, nel corso del litigio insorto per futili motivi tra i calciatori della propria squadra, Gaetano Ungaro e Mattia Maita, nello spogliatoio dello stadio di Ischia, al termine della gara Ischia Isola Verde – Reggina del 22.11.2014, afferrando violentemente per il collo lo stesso Maita, procurandogli un trauma contusivo, e per avere pronunciato nei suoi confronti ad alta voce la frase “Io ti ammazzo”; - la Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente Foti Pasquale e al proprio calciatore Ungaro Gaetano. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 16 aprile 2015 la Procura federale della FIGC ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, Ungaro Gaetano e Foti Pasquale (rispettivamente calciatore e Presidente della Società Reggina Calcio Spa), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere aggredito e percosso violentemente Maita Mattia, altro calciatore tesserato per la stessa Società Reggina Calcio Spa, all’interno dello spogliatoio dello stadio di Ischia al termine della partita Ischia Isola Verde – Reggina del 22.11.2014, procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni sette dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Messina. Contestualmente è stata deferita anche la Società Reggina Calcio Spa, sia a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente, sia a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, per la violazione contestata al calciatore Ungaro Gaetano. L’addebito deriva dalla presentazione di un esposto in data 28 novembre 2014 da parte del calciatore Maita Mattia alla Procura federale della FIGC, nel quale il medesimo riferiva che al termine della partita del campionato di Lega Pro/Girone C fra le squadre di Ischia Isola Verde e Reggina, disputata allo stadio di Ischia il 22.11.2014, era stato aggredito all’interno degli spogliatoi dal compagno di squadra Ungaro Gaetano, con il quale durante la gara aveva avuto un diverbio. Erano intervenuti altri compagni di squadra (Salandria Francesco, Ammirati Riccardo e Cetrangolo Giulio) per sedare il litigio, ma l’Ungaro era riuscito a colpirlo con alcuni calci sul fianco sinistro e sul braccio proteso per difendersi. Era quindi sopraggiunto il Presidente della Società Reggina Calcio Spa, Foti Pasquale, che, accortosi della lite in corso fra il Maita e l’Ungaro, genero dello stesso Foti, si era a sua volta scagliato contro il Maita, afferrandolo per il collo e poi minacciandolo di morte, urlandogli “Io ti ammazzo”. A questo punto era intervenuto un altro compagno di squadra, di nome Crescenzi Luca, che aveva trattenuto il Foti. Il Maita aggiungeva che avevano assistito alla scena altri compagni di squadra, i tecnici delle due squadre e due Agenti della Polizia di Stato che poi lo avevano accompagnato alle docce. Il giorno dopo il Maita si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Messina, dove era stato visitato dai Sanitari che gli avevano rilasciato un referto (allegato all’esposto) con la diagnosi di “trauma contusivo-escoriativo braccio, fianco e coscia sinistra e collo” e la prognosi di giorni sette di guarigione. A seguito di tale esposto la Procura federale ha avviato specifiche indagini finalizzate ad accertare la veridicità di quanto denunciato dal Maita ed ha inizialmente provveduto ad acquisire il foglio di censimento della Società Reggina Calcio Spa e tutta la documentazione relativa alla gara del 22.11.2014 allo stadio di Ischia fra la squadra di Ischia Isola Verde e quella della Reggina (il referto arbitrale, il rapporto del commissario di campo, la relazione del collaboratore della Procura federale). É stata anche richiesta e acquisita una nota datata 24.2.2015 del Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Ischia contenente una relazione di servizio sui fatti in questione; la relazione era stata redatta dall’Assistente Capo di P.S. Ernesto Fox, che riferiva di essere stato presente nel corridoio antistante agli spogliatoi e che aveva notato un animato litigio verbale fra il Foti ,presidente della Società Reggina, e un calciatore, il quale a un certo punto era stato afferrato per la maglia dal Foti e spinto verso il muro. Aiutato dal collega Fabrizio Raucci, Assistente della P. di S., che era nel frattempo sopraggiunto, era allora intervenuto per separare i due. Si è quindi proceduto all’audizione del Maita, il quale ha confermato integralmente il contenuto dell’esposto, fornendo qualche ulteriore precisazione circa la presenza di altri soggetti che avrebbero potuto contribuire alla ricostruzione degli avvenimenti (come altri due compagni di squadra di nome Siku Tom e Kovacsik Adam) e ha consegnato due fotografie scattate, nell’immediatezza dei fatti, con il proprio telefono cellulare, e raffiguranti le parti del proprio corpo (collo e addome) interessate dalle escoriazioni e dalle contusioni patite durante l’aggressione. Il Maita ha aggiunto che, trascorsi i sette giorni previsti per la guarigione dalle lesioni patite, aveva ricevuto comunicazione dalla Società di essere stato posto “fuori rosa” e dopo un’altra settimana il Presidente Foti gli aveva comunicato che doveva restare ancora fuori dalla rosa dei calciatori, consentendogli di allenarsi da solo ma in orari diversi dagli allenamenti della squadra e senza il supporto medico. Il Maita ha anche esibito 19 screenshot tratti dall’applicazione “Whatsapp” del proprio telefono cellulare, contenenti una serie di messaggi che aveva scambiato con i compagni di squadra Salandria e Crescenzi, che erano stati da lui informati della presentazione dell’esposto e del fatto che erano stati citati come testimoni. Successivamente la Procura federale ha proceduto all’audizione dei calciatori chiamati in causa dal Maita, in particolare di Syku Tom (nel frattempo passato con la Società Imolese Calcio 1919 SSD), di Crescenzi Luca Andrea (nel frattempo passato alla Società US Arezzo Srl), di Cetrangolo Giulio, di Ammirati Riccardo Aldo, di Salandria Francesco, di Kovacsik Adam Gergely (tutti ancora tesserati per la Società Reggina Calcio Spa). Sono stati anche sentiti Ungaro Gaetano e Foti Pasquale, i quali sono stati convocati dalla Procura federale al pari degli altri tesserati in precedenza sentiti, e hanno rilasciato alcune dichiarazioni in risposta alle precise domande del rappresentante della Procura federale. Sono state anche acquisite le dichiarazioni del Dr. Posillipo Domenico, collaboratore della Procura federale, incaricato del controllo della gara in questione, il quale ha riferito che era entrato nel corridoio antistante agli spogliatoi dello stadio di Ischia dopo che erano usciti dal terreno di giuoco gli ultimi calciatori delle due squadre, e che non aveva notato alcun trambusto. In esito a questi accertamenti, veniva spedita la prevista comunicazione di conclusione delle indagini, regolarmente notificata ai soggetti interessati. Nessuno dei soggetti deferiti ha presentato note difensive o ha chiesto di essere sentito. Sicché la Procura federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti di Ungaro, di Foti e della Società Reggina Calcio Spa. In data 25 maggio 2015 è però pervenuta alla Segreteria di questo Tribunale una memoria difensiva nell’interesse della Reggina Calcio Spa, del Foti Pasquale e dell’Ungaro Gaetano, nella quale sono state innanzitutto formulate alcune eccezioni di carattere procedurale, riguardanti in particolare il superamento da parte della Procura federale del termine di 40 giorni dalla ricezione degli atti per lo svolgimento delle indagini, nonché l’utilizzabilità quali fonti di prova delle fotografie e degli “screenshot” prodotti dal Maita, l’utilizzabilità delle deposizioni del Foti e dell’Ungaro che erano stati sentiti dalla Procura federale come persone informate sui fatti piuttosto che come soggetti sottoposti ad indagine, e la mancanza dei verbali contenenti le dichiarazioni di alcuni tesserati. Nel merito i soggetti deferiti hanno prospettato la tesi difensiva che si sarebbe trattato di una semplice lite fra compagni di squadra delusi dal risultato della partita , che poi avrebbe avuto un seguito all’interno dello spogliatoio, mentre dall’altro lato sarebbe stata ravvisabile una concertazione delle accuse formulate dal Maita insieme con i compagni di squadra con i quali aveva scambiato gli sms (Crescenzi e Salandria), facendo peraltro rilevare che in nessun atto ufficiale d’indagine (la relazione del collaboratore della Procura federale, il referto dell’Arbitro, la relazione di servizio della Polizia di Stato) si parla di un’aggressione ai danni di un calciatore, e che soltanto i Poliziotti presenti nello spogliatoio hanno notato il Foti che strattonava la maglia del calciatore Maita. E’ stata anche fornita una spiegazione di questo comportamento del Maita, il quale, dopo la partita di Ischia era rientrato regolarmente a Reggio Calabria con il pullman della squadra e non aveva chiesto di essere sottoposto ad alcuna visita medica. Il giorno dopo il Maita si era presentato in compagnia del padre, chiedendo un aumento del proprio compenso in considerazione del numero delle partite giocate in prima squadra o di essere ceduto a un’altra squadra di Lega Pro. Nell’occasione il Maita non aveva lamentato alcuna sofferenza, ma, al termine del colloquio, conclusosi con il rifiuto da parte del Foti dell’aumento della retribuzione o della cessione ad altra squadra, aveva allora esibito il certificato medico e non si era più allenato con la squadra. In seguito il Maita aveva presentato numerosi altri certificati medici. A questo proposito nella memoria difensiva è stata fatta richiesta di sentire il Dr. Pasquale Favasuli, medico presente il giorno della partita di Ischia e il giorno successivo presso la sede della Reggina. Va a questo punto precisato che è stato verificato che effettivamente fra gli atti trasmessi dalla Procura federale con il deferimento dei soggetti sopra indicati mancavano i verbali delle audizioni di alcuni tesserati, in particolare dei calciatori Cetrangolo, Ammirati, Salandria, Kovacsik, oltre che quelli di Ungaro e Foti, che comunque sono stati successivamente trasmessi e pervenuti in data 25 maggio 2015. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data del 28 maggio 2015, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il deferito Foti Pasquale e il suo difensore che è intervenuto anche nell’interesse di Ungaro Gaetano, non comparso, e della Reggina Calcio Spa. Il difensore ha preliminarmente insistito nella richiesta in precedenza avanzata di audizione del Dr. Favasuli Pasquale in ordine ad alcune circostanze indicate in un articolato, allegato alla memoria difensiva, dalla lettera a) alla lettera l). Il rappresentante della Procura federale si è opposto e il Tribunale ha emesso ordinanza di ammissione della testimonianza del Dr. Favasuli Pasquale limitatamente alle circostanze indicate alle lettere e), i) ed l) del suddetto articolato, disponendo la convocazione immediata del testimone in precedenza citato dai soggetti deferiti. Introdotto il Dr. Favasuli, questi ha dichiarato quanto segue: “ADR: “mi trovavo nello spogliatoio della Reggina al termine della gara Reggina – Ischia, e mi trovavo al centro dello spogliatoio, ho potuto vedere che era in corso un litigio tra i calciatori i quali erano venuti alle mani (Maita e Ungaro) per contrasti che erano iniziati durante la gara, preciso che i due calciatori erano vicini e discutevano animatamente. Ad un certo momento è entrato il Presidente Foti, il quale in precedenza si trovava in bagno. Ho visto che il Presidente si è avvicinato ai due contendenti ed ha allontanato Maita tirandolo per la maglia e con il braccio ha spostato Ungaro verso l’esterno.” ADR: “il giorno successivo alla gara mi trovavo nel centro sportivo S. Agata dove si doveva svolgere l’allenamento della prima squadra. Ricordo che il Maita si presentò con il padre e chiese un colloquio con il Presidente Foti. Nel corso del colloquio al quale io ho assistito, il Maita disse che non intendeva allenarsi manifestando in sostanza l’intenzione di essere ceduto. Di fatto non si allenò malgrado le insistenze del Presidente Foti e del padre, i quali gli dicevano che non era successo nulla. Al termine del colloquio che ho riferito il Maita andò a prendere nella sua autovettura un certificato medico che mi consegnò. Se non ricordo male mi consegnò il certificato di pronto soccorso.” ADR: “riconosco i certificati medici datati rispettivamente 12.1.2015 e 4.2.2015 che mi vengono mostrati. Tali certificati mi vennero passati dalla Società che li aveva ricevuti dal Maita, altrettanto dicasi per gli altri certificati del Dott. La Malfa Lorenzo che mi vengono mostrati e che sono allegati alla memoria prodotta dalla Società Reggina. A mio parere la malattia del Sig. Maita si è protratta oltre il termine. Preciso anche che Maita, a mio parere, non aveva in precedenza sofferto di una fistola anale.” Quindi il rappresentante della Procura federale ha chiesto di affermarsi la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti, irrogando al Foti la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 3 (tre), all’Ungaro quella della squalifica per 3 (tre) giornate, e alla Reggina Calcio Spa quella della ammenda nella misura di € 900,00 (€ novecento/00). Sono quindi intervenuti il Foti e il suo difensore che hanno chiesto il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti. Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni procedurali sollevate nella memoria difensiva pervenuta il 25.5.2015 e ribadite all’udienza disciplinare. La prima eccezione riguarda l’asserita violazione da parte della Procura federale del termine di 40 giorni per lo svolgimento delle indagini che la difesa fa decorrere dalla ricezione degli atti presso gli uffici della Procura federale che è avvenuta in data 18 dicembre 2014. Poiché quasi tutti gli atti d’indagine sono stati eseguiti dopo il 12 febbraio 2015, ne conseguirebbe la loro inutilizzabilità, con conseguente mancanza di prove a sostegno dell’accusa avanzata dal Maita nell’esposto del 28 novembre 2014. Di contro si osserva che l’art. 32 quinquies comma 3 del CGS stabilisce chiaramente che il suddetto termine di 40 giorni decorre “dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante” e non, come sostenuto dalla difesa, dal momento in cui gli atti pervengono agli uffici della Procura federale. Anche se possono rilevarsi alcune perplessità sulle dinamiche che muovono l’iscrizione dei fatti disciplinari nel registro esistente presso la Procura federale, la norma non consente margini interpretativi, potendo semmai residuare qualche profilo disciplinare a carico di chi abbia volutamente o meno ritardato in misura più o meno consistente l’iscrizione di un fatto nel registro della Procura federale. Nella fattispecie, l’iscrizione è avvenuta in data 26 gennaio 2015 e questo è l’unico termine valido per valutare l’utilizzabilità degli atti d’indagine compiuti nei 40 giorni successivi. Termine che è stato ampiamente rispettato. Meritano invece di essere accolte le altre due eccezioni sollevate dalla difesa riguardanti l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Foti e dall’Ungaro alla Procura federale e l’utilizzabilità delle fotografie e degli sms prodotti dal Maita. Per quanto riguarda la prima questione, è evidente che a seguito dell’esposto presentato dal Maita la posizione dell’Ungaro e del Foti non poteva essere quella di semplici persone informate sui fatti, come quella degli altri calciatori sentiti dalla Procura federale, bensì quella di soggetti sottoposti ad indagine, e come tali essi dovevano essere convocati e sentiti dalla Procura federale, con tutte le garanzie, i diritti e i doveri loro spettanti. Ne deriva che essendo stati invece sentiti come persone informate sui fatti, le dichiarazioni da essi rese alla Procura federale non sono utilizzabili in questa sede. I verbali contenenti tali dichiarazioni effettuate in data 26 febbraio 2015 vanno quindi eliminati dagli atti del procedimento. Per quanto riguarda infine le fotografie e gli screenshot prodotti dal Maita, deve osservarsi che la loro acquisizione agli atti è avvenuta senza alcune garanzia in ordine alla certezza della loro provenienza e alla corrispondenza alla verità. É chiaro, infatti, che si tratta di una forma particolare di documenti privi di alcuni requisiti fondamentali per acquisire il valore di prova nel presente procedimento. Ed infatti, è evidente che le fotografie sono state estratte dal telefono cellulare del Maita, ma non è certo il soggetto che vi è stato ritratto, né il luogo e l’epoca in cui è avvenuta la ritrazione. Altrettanto è da dire per gli “screenshot” che il Maita avrebbe scambiato con i compagni di squadra Crescenzi e Salandria, giacché anche in questo caso non vi è alcuna certezza sulla provenienza di questi messaggi e sulla loro corrispondenza alla verità, tanto più che il Crescenzi e il Salandria, sentiti dalla Procura federale, non sono stati specificamente interpellati in proposito. Anche tali documenti vanno quindi eliminati dagli atti del procedimento. Nel merito si osserva che la restante documentazione acquisita in atti offre la prova dell'addebito mosso dalla Procura federale solo limitatamente all’aggressione contestata al Sig. Ungaro, mentre a carico del Sig. Foti vi sono quanto meno elementi contrastanti di giudizio che inducono questo Tribunale a pronunciarne il proscioglimento. É evidente al riguardo che l’elemento principale dell’accusa nei confronti dell’Ungaro e del Foti è rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie rilasciate dal Maita, contenute sia nell’esposto datato 28 novembre 2014 sia nel verbale relativo alla sua audizione del 10 febbraio 2015, da cui emerge chiaramente la sua figura di parte offesa sia nell’aggressione patita dall’Ungaro sia in quella del Foti. Sicché, in ossequio ai principi formatisi sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni dei soggetti che assumono le vesti di parte offesa, occorre attentamente esaminare i profili di attendibilità soggettiva e oggettiva che sulla base della comune esperienza e di alcuni criteri elaborati anche dalla giurisprudenza della Cassazione siano ravvisabili in capo al soggetto dichiarante e accusante. Sotto il primo profilo, non può non rilevarsi che le dichiarazioni del Maita sono estremamente dettagliate e costanti, ma in qualche punto rivelano alcune contraddizioni e denotano una certa animosità e/o astio nei confronti del Foti. Va inoltre notata una certa tardività della denuncia presentata a distanza di sei giorni dai fatti di Ischia e di cinque giorni dal certificato medico rilasciato dall’ospedale di Messina. Tali dichiarazioni peraltro sono assistite da alcuni riscontri di carattere oggettivo e soggettivo che vale la pena di esaminare.
L’unico riscontro di carattere oggettivo è sicuramente rappresentato dal referto medico redatto il 23.11.2014 dai sanitari dell’Ospedale di Messina che hanno certificato di avere visitato il Maita, accertando che lo stesso aveva riportato un “trauma contusivo-escoriativo braccio, fianco, coscia sx e collo”, che è sicuramente compatibile con l’aggressione subita il giorno prima all’interno dello spogliatoio dello stadio di Ischia. Vi sono poi altri riscontri provenienti dalle dichiarazioni di altri calciatori che hanno assistito alla scena svoltasi all’interno dello spogliatoio. In particolare la Procura federale ha valorizzato le dichiarazioni di due calciatori, come Crescenzi e Syku, che avrebbero fornito una conferma della duplice aggressione patita dal Maita, in quanto entrambi i calciatori sono nel frattempo passati con un’altra Società calcistica (rispettivamente l’US Arezzo Srl e la Imolese Calcio 1919), mentre non sarebbe stata ritenuta pienamente credibile la versione fornita dagli altri calciatori, tuttora tesserati per la Società Reggina Calcio Spa. Va detto in proposito che l’unico calciatore che ha confermato in pieno le accuse del Maita è stato il Crescenzi Luca che ha dichiarato di avere notato il diverbio iniziale sul campo di giuoco fra l’Ungaro e il Maita e di avere chiaramente visto al termine della partita e mentre tutti i calciatori rientravano negli spogliatoi che l’Ungaro colpiva il Maita con un pugno al volto. Ha aggiunto che erano subito intervenuti altri giocatori compagni di squadra per separare i due contendenti e che mentre il Maita si era trovato bloccato nei suoi movimenti, era stato raggiunto da alcuni calci sferrati dall’Ungaro che l’aveva raggiunto in varie parti del corpo. In seguito era pure intervenuto il Presidente Foti, che, accortosi di quello che stava succedendo, si era a sua volta scagliato contro il Maita, prendendolo per il collo con entrambe le mani, colpendolo con un ceffone al viso e gridando alcune frasi che non era riuscito a comprendere. Ha precisato che mentre si trovava sotto la doccia il Maita gli aveva mostrato i segni delle escoriazioni riportate. Il Syku ha confermato di avere notato che durante lo svolgimento della partita c’era stato un diverbio fra il Maita e l’Ungaro, che era proseguito anche al termine della partita, quando i due suoi compagni di squadra erano rientrati negli spogliatoi, dove si erano messi a urlare e a spintonarsi reciprocamente, fino a quando non erano intervenuti altri compagni di squadra che li avevano separati. Il Syku ha precisato però che non aveva visto l’Ungaro colpire il Maita. Ha invece aggiunto che aveva poi visto sopraggiungere il Presidente Foti, il quale si era avventato sul Maita stringendogli il collo con entrambi le mani e gridandogli “Io ti ammazzo”. A questo punto era intervenuto personalmente, insieme con il Crescenzi e un poliziotto che era nel frattempo arrivato, ed erano riusciti a trattenere il Foti che era stato quindi accompagnato fuori dallo spogliatoio. Ha infine affermato di avere avuto l’opportunità di vedere i segni delle escoriazioni patite dal Maita sia al fianco che al collo mentre si trovavano entrambi ancora nello spogliatoio ed anche sul traghetto che avevano poi preso al ritorno. Le dichiarazioni degli altri calciatori non aggiungono altri elementi a questa ricostruzione. In particolare Cetrangolo Giulio, che figura tuttora tesserato per la Società Reggina Calcio Spa, ha confermato l’origine di tutta la vicenda, nata durante la partita quando il Maita e l’Ungaro avevano avuto un diverbio sulla scarsa prestazione del primo. Ha aggiunto che aveva notato che la discussione fra i due era poi proseguita all’interno dello spogliatoio e si era fatta sempre più animata, costringendo lui stesso e altri due suoi compagni di squadra, Salandria Francesco e Ammirati Riccardo, a intervenire per porre fine al litigio. In questa fase l’Ungaro, approfittando di una momentanea immobilità del Maita bloccato dagli altri tre compagni di squadra, aveva colpito il Maita con alcuni calci. Il Cetrangolo ha poi riferito che era quindi sopraggiunto il Presidente Foti che si era avvicinato al Maita, ma non era in grado di dire se l’avesse o meno aggredito in quanto in quel momento lui era impegnato a trattenere l’Ungaro. Il Cetrangolo ha infine riferito che aveva potuto alla fine notare che il viso del Maita era assai rosso. Anche il Sig. Ammirati Riccardo Aldo ha riferito dell’origine del litigio fra il Maita e l’Ungaro, che avevano cominciato a discutere animatamente durante la partita e ha poi dichiarato che il diverbio era continuato “in maniera piuttosto animata” all’interno dello spogliatoio. Ha aggiunto che a questo punto lui era stato costretto a intervenire insieme con i compagni di squadra Salandria e Cetrangolo per cercare “di bloccare Maita Mattia e Ungaro Gaetano e quindi di porre fine alla lite”. Il Sig. Ammirati ha però dichiarato che, data la confusione che si era creata all’interno dello spogliatoio, non era riuscito a vedere se l’Ungaro avesse o meno colpito il Maita e non aveva neppure visto se il presidente Foti era presente all’interno dello spogliatoio, né era stato in grado di notare ferite o altri segni di eventuali contusioni sul corpo del Maita. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del Salandria Francesco, che ha confermato sia il diverbio durante la partita fra il Maita e l’ Ungaro sia la lite fra i due all’interno dello spogliatoio con l’intervento suo e dei colleghi Cetrangolo e Ammirati per dividerli, escludendo, come aveva fatto l’Ammirati, di avere visto se i due litiganti erano riusciti a colpirsi reciprocamente e precisando che non era in grado di fornire altri particolari , in quanto subito dopo lui si era recato nella zona delle docce. Altrettanto si ricava dalle dichiarazioni di Kovacsik Adam Gergely, che ha confermato il diverbio sul campo di giuoco fra il Maita e l’Ungaro e la lite all’interno dello spogliatoio fra i due che erano stati faticosamente divisi da altri compagni di squadra, anche se non è stato in grado di riferire ulteriori dettagli sull’eventuale scambio di percosse fra i due litiganti ovvero sulla presenza del presidente Foti “poiché sono stato tutto il tempo girato di spalle”. Tuttavia il Kovacsik ha aggiunto che durante il viaggio di ritorno sul traghetto il Maita gli aveva fatto vedere “un graffio sul collo e delle escoriazioni al fianco sx…”. Alla luce di quanto precede può quindi ritenersi sufficientemente provata l’aggressione patita dal Maita ad opera dell’Ungaro, anche se alcune fonti hanno riferito di una certa reazione del Maita che comunque assumerebbe gli estremi di una legittima difesa. Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il fatto contestato al Sig. Foti, giacché occorre valutare altri elementi che forniscono una spiegazione del tutto diversa circa l’intervento del soggetto deferito. Il primo elemento è rappresentato dalla relazione di servizio redatta dall’Assistente Capo della P. di S. Ernesto Fox, il quale ha riferito di “un animato litigio verbale fra il Presidente della Reggina Sig. Foti ed un calciatore” e che aveva a un certo punto notato che il Foti aveva afferrato “per la maglia” il calciatore, spingendolo verso il muro. Il Poliziotto era allora intervenuto insieme con un collega per separare i due. Non può non prendersi atto di questa relazione di servizio proveniente non solo da un soggetto assolutamente estraneo alle parti, ma soprattutto addetto al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, da cui non emerge in alcun modo che il Foti abbia materialmente messo le mani attorno al collo del Maita, che è stato afferrato “per la maglia” e spinto contro il muro. Il secondo elemento è rappresentato dalle dichiarazioni del Dr. Favasuli, il quale ha fornito una versione chiaramente favorevole al Presidente Foti che sarebbe intervenuto solo al fine di separare quelli che ai suoi occhi erano due calciatori della sua squadra che stavano litigando, ma ha soprattutto dato una chiave di lettura credibile in ordine ai diversi certificati medici che il Maita aveva cominciato a presentare alla Società dopo i fatti di Ischia e che sono stati prodotti dalla difesa. Mentre sulla prima parte le dichiarazioni del Dr. Favasuli meritano di essere attentamente valutate insieme con le altre in cui si parla dell’intervento del Foti nei confronti del Maita, sulla seconda parte esse hanno sicuramente un grado elevato di attendibilità in quanto sono accompagnate dai certificati medici che sono stati prodotti dalla difesa, da cui si rileva una serie di malattie addotte dal Maita per giustificare la propria assenza. Ciò che però smentisce la tesi sostenuta dal Maita che afferma di essere stato estromesso dalla squadra come ritorsione della Società nei suoi confronti, e che incrina fortemente l’attendibilità del denunciante soprattutto nei confronti del Sig. Foti. Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che non può affermarsi con sufficiente certezza che l’intervento del Foti nei confronti del Maita avesse le caratteristiche di un’aggressione, come riportato nelle accuse formulate dal Maita, che hanno però perso gran parte della loro attendibilità nei confronti del Foti, sia pure confermate dalle dichiarazioni del Crescenzi e del Siku, ovvero quelle di un intervento pacificatore, come sostenuto da tutti gli altri calciatori presenti, nonché dal Dr. Favasuli, e soprattutto dal Poliziotto Fox Ernesto, la cui relazione di servizio ha un valore di prova sicuramente più elevato e viene assunta dal Tribunale come documento attestante la verità dell’accaduto. Risulta pertanto evidente che soltanto a carico dell’Ungaro sono stati acquisiti elementi di prova della condotta illecita contestata ai danni del Maita. Tale condotta integra perfettamente la violazione disciplinare contestata al soggetto deferito (art. 1 bis comma 1 CGS) che ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva che debbono sempre ispirare tutti i momenti del giuoco del calcio. Da ciò consegue inevitabilmente la responsabilità oggettiva della Società Reggina Calcio Spa per i fatti ascritti al calciatore Ungaro Gaetano. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Deve invece dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di Foti Pasquale in ordine all’addebito contestatogli perché il fatto non sussiste, e nei confronti della Reggina Calcio Spa per l’ipotesi di responsabilità diretta del proprio Presidente. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, dichiarati inutilizzabili gli atti meglio indicati in motivazione, in parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - 2 (due) giornate di squalifica nei confronti di Ungaro Gaetano, da scontarsi in gare ufficiali; - € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda alla Società Reggina Calcio Spa per responsabilità oggettiva, per la violazione contestata al calciatore Ungaro. Dichiara di prosciogliere Foti Pasquale dall’addebito contestatogli e la Reggina Calcio Spa per l’ipotesi di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente.
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