COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 27.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A)Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica fino al 25/5/2016 Maddalena Luca – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria B)Ricorso Giocatore Maddalena Luca (tesserato per la Società Monteviale) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica a suo carico fino al 25/5/2016 – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 27.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A)Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica fino al 25/5/2016 Maddalena Luca – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria B)Ricorso Giocatore Maddalena Luca (tesserato per la Società Monteviale) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 – Squalifica a suo carico fino al 25/5/2016 – Spareggio Girone E Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Monteviale ed il giocatore Maddalea Luca - tesserato per l’A.C.Monteviale - hanno proposto ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 85 del 25/5/2015 con la quale ha assunto la squalifica fino al 25/5/2016 a carico di Maddalena Luca per i seguenti motivi : “Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, colpiva proditoriamente l’A.A. 1 Rancan Marcello con una spallata al petto, facendolo indietreggiare fino alla parete e procurandogli dolore, persistito per dieci minuti, accompagnato da stordimento”. Preliminarmente la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha unificato in un unico giudizio i due ricorsi contrassegnati alle lettere A e B La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presi in esame i rituali ricorsi presentati dalla Società Monteviale e dal giocatore Maddalena Luca; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti il legale rappresentante dell’A.C. Monteviale e il calciatore Maddalena assistiti dall’Avv. Angelo Cascella del Foro di Vicenza; sentito, per le vie brevi l’arbitro che si è dichiarato indisponibile ad essere presente, pur confermando nella sostanza il proprio rapporto di gara e, nel contempo disponibile ad essere presente in altra seduta della Corte, al fine di meglio chiarire alcuni aspetti del rapporto medesimo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rinvia la decisione ad altra seduta, precisamente al 16/06/2015, per la sola audizione dell’assistente arbitrale. Quanto alla istanza di sospensione della sanzione si rileva, allo stato, l’insussistenza dei requisiti per la concessione; in particolare il fumus, attesa la dichiarazione dell’assistente arbitrale.
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