COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 27.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 Squalifica fino al 15/7/2015 allenatore Pauletti Roberto; Inibizione sino al 15/7/2015 dirigente accompagnatore Roccon Pietro – Coppa Veneto Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 27.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 13/5/2015 Squalifica fino al 15/7/2015 allenatore Pauletti Roberto; Inibizione sino al 15/7/2015 dirigente accompagnatore Roccon Pietro - Coppa Veneto Allievi Regionale La Società Cavarzano Oltrardo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 85 del 13/5/2015 con la quale infliggeva : - la sanzione della squalifica fino al 15/7/2015 a carico dell’allenatore Pauletti Roberto : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro”. - la sanzione della squalifica fino al 15/7/2015 a carico del dirigente accompagnatore Roccon Pietro : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Cavarzano Oltrardo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutati i provvedimenti sanzionatori decisi dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui rispetto ai fatti acclarati; considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare le delibere impugnate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Cavarzano Oltrardo; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 15/7/2015 a carico dell’allenatore Pauletti Roberto; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 15/7/2015 a carico del dirigente accompagnatore Roccon Pietro; - di provvedere al versamento della tassa reclamo
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