COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Schena Andrea Giocatore U.S. Agordina Sig. Rosson Alberto Dirigente accompagnatore U.S. Agordina Società U.S. Agordina
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Schena Andrea Giocatore U.S. Agordina Sig. Rosson Alberto Dirigente accompagnatore U.S. Agordina Società U.S. Agordina Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 239 della stagione 2014/15, trasmesso in data 26/1/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. SCHENA Andrea, calciatore U.S. AGORDINA : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver preso parte a n. 4 gare del Campionato Allievi senza averne titolo; -Sig. ROSSON Alberto per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di n. 4 gare del Campionato Allievi dove dichiarava la regolarità della posizione dei giocatori partecipanti, nonostante il giocatore Schena Andrea non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Società U.S. AGORDINA : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 CGS e art. 1bis,comma 5 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dal Sig. CONEDERA Paolo (Dirigente U.S. Agordina) nell’interesse del giocatore SCHENA Andrea e della Società AGORDINA, e dal Sig. ROSSON Alberto, che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. SCHENA Andrea : 2 giornate di squalifica, da scontarsi : una giornata nel Campionato Provinciale Allievi 2014/15 e una giornata nel Campionato di competenza 2015/16 -a carico del Sig. ROSSON Alberto : inibizione per n. 40 giorni -a carico della Società U.S. Agordina : punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale 2014/15 Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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