• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. MARIO MACALLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)
2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARIO MACALLI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. MARIO MACALLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)
2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARIO MACALLI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)
La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 22 maggio 2015 per decidere in ordine al ricorso proposto, tanto dal Procuratore federale, quanto dal Pres. rag. Macalli, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – pubblicata nel Com. Uff. n. 53/TFN del 29 aprile 2015, per la riforma, in parte qua, della predetta medesima decisione. Il rag. Mario Macalli è stato deferito, nella sua qualità di Presidente della Lega Pro, per rispondere di due distinte incolpazioni. La prima, per la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), perché nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012 e delle stagioni sportive successive, allorché lo stesso rivestiva la qualifica di presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli provvedeva al cambio di denominazione della soc. Pizzighettone ed il suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro - Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un campionato organizzato dalla Lega di cui era presidente. Ad avviso della Procura Federale il rag. Macalli, con le condotte contestate, aveva di fatto stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale presidente della Lega Pro e vice presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive, rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati. La seconda, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il rag. Macalli rivestiva la qualifica di presidente della Lega Pro, bloccava il bonifico della somma di € 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che, non essendo riuscita a ripianare il debito portato nel ricorso per dichiarazione di fallimento nei confronti della stessa proposto da alcuni creditori, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20 giugno 2012. L’indagine che ha, poi, condotto al suddetto deferimento nasce in relazione, appunto, alle vicende connesse alla registrazione dei marchi riferiti all’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ed al fallimento di quest’ultima società. In particolare, evidenzia la Procura Federale nel proprio deferimento, di aver ricevuto, in data 19 settembre 2012, un esposto, a firma del dott. Massimo Londrosi, direttore sportivo iscritto all’Elenco speciale della FIGC, nel quale si segnalava l’esistenza di un comunicato emesso da un gruppo di tifosi organizzati della società U.S. Pergocrema in cui si denunciava il fatto che il presidente della Lega Pro, rag. Mario Macalli, dal gennaio 2011, risultava essere proprietario dei marchi della U.S. Pergocrema, della U.S. Pergocrema 1932, della U.S. Pergolettese e della U.S. Pergolettese 1932. «Dai controlli effettuati emergeva di seguito che: - in data 31.01.2011, il rag. Mario Macalli ha effettivamente presentato domanda di registrazione del marchio U.S. Pergocrema 1932. La domanda è risultata sospesa (al momento della presentazione del comunicato 01.09.2012 – ndr); - in data 31.01.2011, il rag. Mario Macalli ha effettivamente presentato domanda di registrazione del marchio U.S. Pergocrema. La richiesta è stata accolta in data 13.04.2011, con l’attribuzione del numero di registrazione 0001443876; - in data 15.02.2011, il rag. Mario Macalli ha effettivamente presentato domanda di registrazione del marchio U.S. Pergolettese. La richiesta è stata accolta in data 29.04.2011, con l’attribuzione del numero di registrazione 0001446883; - in data 15.02.2011, il rag. Mario Macalli ha effettivamente presentato domanda di registrazione del marchio U.S. Pergolettese 1932. La richiesta è stata accolta in data 29.04.2011, con l’attribuzione del numero di registrazione 0001446884. - In data 02.09.2012, il presidente della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura federale la lettera a lui indirizzata dal “Comitato Popolo Cannibale di Crema”, con allegati alcuni articoli di giornale, nei quali si dava evidenza della stessa vicenda appena descritta, rilevando, secondo quanto paventato dallo stesso Comitato, l’incompatibilità tra le operazioni effettuate e la posizione di vice Presidente federale dello stesso rag. Mario Macalli (cfr. all.3 Relazione). - In data 23.10.2012, giungeva alla Procura federale una copia della denuncia/querela, presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 07.09.2012, dal sig. Rimonti Ernesto nella sua qualità di amministratore unico della Unione Sportiva Pergocrema 1932, nei confronti del rag. Mario Macalli per il reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) (cfr. all. 4 Relazione). Il denunciante rappresentava come il Tribunale fallimentare di Crema dichiarava il fallimento della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. con la sentenza n. 12/2012 del 20.06.2012, a seguito di istanza promossa da due creditori chirografari che in realtà non versava in uno stato di patologica ed irreversibile decozione, bensì soltanto in una fisiologica e temporanea illiquidità. Il sig. Rimonti Ernesto affermava che la Lega Pro, con la sua condotta dilatoria e omissiva, aveva causato il fallimento della U.S. Pergocrema, e con esso la perdita del titolo sportivo, dell’avviamento, lo svincolo dei giocatori, la dispersione di ogni valore economico rispetto al loro tesseramento; in particolare, l’esponente si doleva dell’atteggiamento ostruzionistico posto in essere dal Presidente della Lega Pro, rag. Mario Macalli, comportamento che aveva causato ritardi ed omissioni nei pagamenti di quanto dovuto ed esigibile (oltre euro 250.000,00), lamentando l’assoluta pretestuosità di tali mancati trasferimenti di denaro, inerenti crediti liquidi ed esigibili che, unitamente alla pacifica sussistenza di denaro a disposizione della squadra sul “conto Lega”, sarebbero bastati a far rigettare l’istanza di fallimento. Il sig. Rimonti denunciava altresì il “progetto” del rag. Mario Macalli di dar vita ad una squadra che doveva prendere il posto del Pergocrema quale prima squadra della città di Crema e pertanto ricordava l’iniziativa del Presidente della Lega Pro che, tra gennaio e febbraio 2011, aveva fatto domanda di registrazione dei marchi riferiti alla U.S. Pergocrema, U.S. Pergocrema 1932, U.S. Pergolettese e U.S. Pergolettese 1932. Il denunciante si poneva il quesito (così come aveva fatto il “Comitato Popolo Cannibale”) circa l’opportunità che aveva spinto lo stesso presidente a procedere in tal senso, considerato che, sempre ad avviso del denunciante, risultava impossibile conciliare la carica di presidente della Lega Pro con quella di proprietario dei marchi riconducibili ad un club iscritto a tale medesima Lega, manifestando in tal modo un intento monopolistico finalizzato ad impedire ogni ipotesi di rifondazione del Club da parte di terzi». Evidenzia, poi, la Procura federale, nel proprio deferimento, di aver ricevuto copia di una integrazione della predetta denuncia del sig. Ernesto Rimonti, presentata in data 02 ottobre 2013 presso la Procura della Repubblica di Roma. In siffatto documento, «il denunciante, congiuntamente al sig. Briganti Sergio, preliminarmente faceva nuovo riferimento all’ipotesi di appropriazione indebita realizzata dal rag. Macalli con la mancata corresponsione dei contributi derivanti dai premi di valorizzazione ex art. 101 n. 7 delle N.O.I.F. (€ 115.000,00 + iva) e degli importi devoluti alle squadre appartenenti alle Leghe minori per i diritti televisivi in accordo con la legge Melandri (nella seconda tranche pari a € 275.000,00 + iva), per poi precisare ulteriormente che: - il sig. Briganti Sergio nel mese di agosto 2001 rilevava le quote di proprietà dell’U.S. Pergocrema 1932 srl dal sig. Bucci Manolo ed assumeva la carica di presidente della stessa società; - sin dall’inizio della stagione sportiva 2011/2012 la squadra militante in Lega Pro conseguiva notevoli successi sportivi, tanto da raggiungere la testa della classifica nel mese di gennaio 2011 e ponendosi, quindi, tra le candidate alla promozione in serie B; - sull’onda delle eccellenti prestazioni sportive, gli allora assessori allo Sport e alle Opere Pubbliche del Comune di Crema, incominciarono a valutare con il vertice societario della U.S. Pergocrema 1932 srl, la possibilità di costruire un nuovo stadio con le relative infrastrutture, con oneri economici a carico della dirigenza della società di calcio; - in concomitanza, il rag. Mario Macalli e l’allora candidato sindaco di Crema, attuale sindaco Bonaldi, avrebbero iniziato una campagna denigratoria nei confronti del presidente Briganti, invocandone le dimissioni, sulla base di un’ipotetica condotta, definita inaffidabile sotto il profilo economico; - nel mese di febbraio 2011 (2012 – ndr) la Lega Pro, nella persona del proprio presidente Macalli, creava il primo problema di rilievo per la stabilità commerciale ed economica della società calcistica: in virtù dell’accordo sancito in base alla Legge Melandri, tra Lega Pro e F.I.G.C., i contributi per i diritti TV per un ammontare di 39 milioni di euro, sarebbero stati versati alle squadre della Lega Pro in tre tornate di cui la prima il 10 febbraio, la seconda il 10 aprile e la terza il 30 giugno 2012. - La prima tranche veniva invece bonificata dalla Lega Pro alla U.S. Pergocrema in data 16.02.2012, creando, ad avviso dei querelanti, le premesse per la penalizzazione di un punto a carico della società per il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori; - il 05.03.2012 la Lega Pro, nonostante i solleciti presentati dai legali della società, non ottemperava al versamento dei premi di valorizzazione ex art. 101 n. 7 delle N.O.I.F., nonostante fosse stata riconosciuta alla società la cifra di € 110.000,00; - la seconda tranche dei diritti televisivi, da corrispondere entro la data 10.04.2012, nonostante i solleciti inviati in data 24.04.2012 e 02.05.2012, veniva trattenuta dalla Lega Pro; - in data 03.05.2012, dopo un preavviso di pagamento inoltrato al sig. Briganti, la Lega Pro comunicava la revoca dell’accreditamento, motivando tale iniziativa in base alla ricezione di un fax attestante l’esistenza di un sequestro conservativo, proposto dall’A.I.C. tramite l’avv. Macrì di Firenze; - a seguito di una fitta corrispondenza tra gli avv.ti Macrì per l’A.I.C., Bonanni per la Lega Pro e Occhipinti-Dell’Erba per la U.S. Pergocrema, si perveniva all’accordo conciliativo del 06.06.2012 con il quale le parti convenivano che, per evitare ulteriori danni alla società, la Lega Pro, per il tramite dell’avv. Bonanni, avrebbe dovuto consegnare nelle mani dell’avv. Macrì titoli di credito utili a sanare i debiti con i calciatori, versando il residuo credito vantato dalla U.S. Pergocrema con titoli di credito da consegnarsi nella mani dell’avv. Occhipinti, rappresentante della società di calcio; - nelle more, due creditori chirografari (Non Solo Verde – manutentore campi sportivi ed il sig. Maosi – ristoratore della squadra), privi di titoli certi, liquidi ed esigibili, depositavano il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società sportiva per un totale di € 110.000,00. Il ricorso veniva depositato in data 28.05.2012; fissato con provvedimento del 29.05.2012; notificato il 30.05.2012; discusso in prima udienza il 14.06.2012; deciso, in seguito alla fallita conciliazione, il 20.06.2012. - nel contempo, in data 08.06.2012, l’avv. Bonanni, dopo aver convocato per quella data presso gli uffici della Lega Pro di Firenze i legali della U.S. Pergocrema e dell’A.I.C., già presenti in loco per estinguere i procedimenti di esecuzione forzata attivati dall’A.I.C. e conciliati con l’accordo sopra menzionato (del giorno 06.06.2012 - ndr), si giustificava di non poter ottemperare all’accordo, richiedendo in limine, quale condizione di procedibilità, documentazione conforme attestante l’estinzione delle procedure esecutive e della procedura fallimentare; - secondo quanto affermato dai querelanti, al fine di risolvere la situazione venutasi a creare, gli stessi cedevano alla pretesa del presidente Macalli, formulata tramite l’avv. Bonanni, ovvero a quella di cessazione di carica di presidente e di contestuale cessione delle proprie quote societarie da parte del sig. Briganti in favore di una nuova compagine sociale. Tale fatto si realizzava in data 12.06.2012, quando il sig. Briganti cedeva le proprie quote societarie al sig. Ernesto Rimonti; - tra il 14 e il 16 giugno 2012 veniva tentato l’ennesimo accordo conciliativo con i citati creditori chirografari, poi naufragato a causa dell’assenza di sufficiente capitale contante per provvedere all’accordo». Nel corpo dell’atto i suddetti querelanti hanno, poi, rimarca la Procura federale, tenuto ancora una volta a ribadire «il coinvolgimento del rag. Macalli, ricordando come nel mese di gennaio 2011, quando la squadra della U.S. Pergocrema aveva raggiunto il vertice della classifica, con la prospettiva di iscriversi al campionato successivo nella serie B e con l’ipotesi che prendeva corpo di affidamento agli stessi vertici societari della costruzione del nuovo stadio della città di Crema, il presidente della Lega Pro registrava il marchio riferito alla U.S. Pergocrema 1932 (insieme agli altri tre marchi riconducibili alla stessa società e alla città di Crema – quelli della U.S. Pergolettese nel mese di febbraio 2011 – ndr), sottraendo di fatto l’unica ricchezza della società, ovvero il marchio ottuagenario venerato dai cittadini e dalla tifoseria locale». Sentito dalla Procura federale il rag. Mario Macalli «ha riferito sulle ragioni che lo avrebbero indotto a chiedere la registrazione dei marchi del Pergocrema e della Pergolettese, spiegando di essere stato per circa 29 anni dirigente U.S. Pergolettese, società poi trasformata nella U.S. Pergocrema 1932. Ha continuato dicendo di essere molto legato alla storia dei suoi genitori che, a loro volta, erano molto legati al quartiere di Pergoletto di Crema. Per queste ragioni, come libero cittadino, egli ha ritenuto di dover registrare inizialmente i marchi U.S. Pergocrema e U.S. Pergocrema 1932, precisando che la domanda di deposito è avvenuta nel gennaio 2011, anche se in animo era una cosa che voleva fare da tempo. Ha tenuto anche a sottolineare come il marchio della U.S. Pergocrema 1932 sia stato registrato dal Ministero competente solo dopo il fallimento della società che portava tale denominazione (la registrazione è datata 06.09.2012, mentre il fallimento porta la data del 20.06.2012 – ndr). Il rag. Macalli ha anche affermato che per gli stessi motivi appena espressi ha deciso di registrare, in data 15.02.2011, anche i marchi della U.S. Pergolettese e U.S. Pergolettese 1932, cedendo la licenza d’uso per quest’ultimo marchio al sig. Fogliazza, suo carissimo amico di vecchia data. Sul fatto se fosse o meno al corrente della proposta avanzata dall’Amministrazione comunale di Crema alla U.S. Pizzighettone per una collaborazione sportiva che consentisse di proseguire l’attività calcistica a Crema, nel campionato di Serie D, il presidente Macalli ha spiegato di esserne al corrente, proprio perché il sig. Fogliazza gli aveva riferito di questi contatti finalizzati ad ottenere la disponibilità dei campi sportivi comunali per la U.S. Pizzighettone. Essendo felice dell’iniziativa della dirigenza di quest’ultima società, il presidente Macalli ha detto di aver subito offerto al sig. Fogliazza il marchio della Pergolettese 1932». A tal proposito, la Procura federale sottolinea di aver richiesto informazioni alla U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. che, con nota del 28 marzo 2013, ha risposto che il marchio U.S. Pergolettese 1932 veniva legittimamente utilizzato dalla società da lui presieduta in ragione delle previsioni di cui al contratto di licenza d’uso di marchio, stipulato tra il rag. Mario Macalli ed il sig. Cesare Angelo Fogliazza in data 5 luglio 2012. A dire della reclamante Procura, dall’esame dei relativi documenti emergerebbe, quanto segue: il sig. Cesare Angelo Fogliazza, socio dell’Associazione sportiva Pizzighettone s.r.l., è l’utilizzatore del marchio; il rag. Mario Macalli ha concesso la licenza esclusiva gratuita non trasferibile per utilizzare il marchio in questione, con riferimento all’attività sportiva svolta dalla U.S. Pizzighettone s.r.l. che, anche in virtù del contratto di licenza d’uso, ha mutato denominazione sociale in quella di Unione Sportiva Pergolettese 1932 s.r.l.; la licenza d’uso è stata concessa sino al 30 giugno 2013, con rinnovo tacito di anno in anno (decorrente dal 1° luglio di ogni anno) e facoltà del concedente di recedere liberamente con preavviso scritto di almeno 30 giorni rispetto alla prima scadenza annua successiva al recesso; il contratto è stato concluso dal concedente essenzialmente per motivi di stima e di fiducia personali che lo legano all’utilizzatore. Sempre nel proprio atto di deferimento la Procura federale mette anche in evidenza alcune delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Procura della Repubblica di Firenze, in relazione al procedimento penale 1461/13 R.G.N.R. Tra queste, oltre quelle rese da Bonaldi Stefania, sindaco di Crema dal 7 maggio 2012 (che ha, tra l’altro, riferito di aver trattato la questione Pergocrema dall'epilogo, ma di essere stata al corrente che non fossero stati pagati dalla Lega Pro dei contributi a Briganti, allora presidente della società, in virtù di una sorta di blocco dei rimborsi per una situazione debitoria conclamata, sul piano dei diritti televisivi), Alloni Agostino, consigliere del Comune di Crema (che ha, tra l’altro riferito che nella primavera del 2012 in rappresentanza del Comune, è andato, insieme a Della Frera, da Macalli, quale persona autorevole nel settore dello sport, perché sulla stampa si avvicendavano articoli che parlavano dei debiti della società per spese verso alberghi, bar, trasporti ecc. e che anche lui era concorde nell'interessare una cordata di imprenditori cremaschi interessati a compartecipare la società, mentre Macalli proponeva imprenditori a lui sconosciuti), di particolare rilievo, ai fini della decisione del giudizio, sono le dichiarazioni dei sigg.ri Walter Della Frera, Andrea Micheli, Guido Amico di Meane, Francesco Bonanni. «Della Frera Walter», si legge in deferimento, «consigliere del Comune di Crema: ha riferito di avere seguito in prima persona le vicende del Pergocrema, sia come medico sociale del Pergocrema sino al 2000 sia come consigliere del Comune di Crema incaricato allo sport dal giugno del 2012 ma anche per via della sua attività professionale di medico sportivo e titolare di un ambulatorio di fisioterapia in Crema nel quale ha, tra i clienti anche calciatori, ed era quindi a conoscenza della disastrosa situazione economica e finanziaria della società. Essendo fallito il tentativo di salvare la società dal fallimento, affidandola ad una cordata di imprenditori cremaschi, è stato attuato il "piano b" per ripartire dal campionato di Eccellenza con una nuova società. Della Frera era negli U.S.A. in vacanza ma si teneva in contatto telefonico con il presidente di Lega Pro Mario Macalli il quale gli disse che Cesare Fogliazza era interessato a venire a far calcio a Crema e voleva parlare con il sindaco per l'utilizzo delle strutture del Comune di Crema. Macalli gli disse che se tale ipotesi si fosse concretizzata, Fogliazza avrebbe portato con sé dirigenti e giocatori del Pizzighettone mantenendone la categoria dilettanti; in seguito la società si sarebbe chiamata Pergolettese ma i termini per cui questo poteva avvenire non li ha chiesti a Macalli considerata la sua autorevolezza per le cariche da lui ricoperte: vice presidente federale e presidente di Lega Pro. Data la sua conoscenza più che trentennale con Macalli sapeva già che questi era proprietario del marchio Pergolettese 1932; glie l'aveva confermato Macalli stesso quando gli disse che avrebbe valutato di concederlo, qualora le persone interessate a rilevare la società fossero state di suo gradimento. Della Frera ha inoltre riferito che Fogliazza non gli ha mai parlato di accordi con Macalli per l'utilizzo del marchio Pergolettese 1932 mentre quest'ultimo gli aveva detto di averlo regalato a Fogliazza». Così, invece, sintetizza la Procura federale le affermazioni di Micheli Andrea, presidente e legale rappresentante, fino al mese di giugno del 2012, del A.S. Pizzighettone società, calcistica che militava nel campionato di serie D della L.N.D., nonché nipote di Cesare Fogliazza, direttore generale del Pizzighettone: «agli inizi di giugno 2012, Fogliazza lo informò del progetto di far passare il Pizzighettone a Crema cambiando denominazione, militando in L.N.D. con un nuovo marchio ovvero Pergolettese 1932 con il consenso di Macalli che si fidava di lui. Fu in quel momento che Micheli venne a conoscenza del fatto che Macalli fosse proprietario del marchio Pergolettese, che non conosceva, né sapeva che l'avesse registrato solo un anno prima assieme ad altri marchi riconducibili al Pergocrema. Micheli ha partecipato, pochi giorni prima del 30 giugno 2012, a un incontro nell'ufficio di Macalli con Alleni, Fogliazza e un avvocato che rappresentava i futuri eventuali soci cremaschi. Il Comune di Crema propendeva per questa ipotesi, condizione sine qua non per concludere l'accordo, mentre lui e Fogliazza erano contrari ad affidare la maggioranza societaria a persone sconosciute. Anche Macalli voleva delle garanzie prima di affidare il marchio a sconosciuti; certamente se la trattativa non andava in porto con il Pizzighettone non avrebbe concesso l'uso del marchio ad altri, considerati anche gli accordi precedenti con mio zio. Fogliazza quando gli illustrò il progetto, il Pergocrema non era ancora fallito e gli disse che forse, in alternativa, si poteva cercare di evitare il fallimento del Pergocrema ma era una strada difficilmente percorribile e lontana dalle loro possibilità anche economiche e quindi si rendeva necessario attendere il fallimento e poi portare avanti la loro soluzione. Prima di spostare l'attività a Crema abbiamo parlato con il sindaco del Comune di Pizzighettone informandolo di ciò, rispettando il contratto di gestione delle strutture sino alla sua scadenza sino alla fine del 2012, quando la U.S. San Luigi vi è subentrata. Micheli ha infine riferito che per la concessione del marchio U.S. Pergolettese 1932 esiste una scrittura privata tra Cesare Fogliazza e Mario Macalli che prevede, tra l'altro, come condizione, che ad ogni rinnovo annuale, Fogliazza sia presente in società; tale scrittura è in possesso di entrambi». Questa di seguito riportata, invece, la sintesi operata in deferimento delle dichiarazioni rilasciate da Guido Amico di Meane, libero professionista che svolge consulenza nei confronti della Lega Pro e della Calcio Servizi Lega Pro s.r.l., responsabile della parte amministrativa e fiscale dell'Associazione, con il compito di coordinare e supervisionare l'ufficio amministrazione della Lega e che si occupa anche della predisposizione della liquidazione e dei relativi versamenti con le società affiliate, ivi compresi i contributi di cui alla "legge Melandri" che prevede la ripartizione dei diritti TV tra le società professionistiche di serie A, di serie B e di Lega Pro con finalità mutualistica: «per il 2011, così come per gli altri anni, vista la disposizione di legge al riguardo, tale ripartizione è stata quantificata nel 6% dei diritti complessivi, ripartita tra la Lega di serie B e la Lega Pro. Nel caso specifico questo importo è relativo a quattro stagioni sportive perché quando è entrata in vigore la legge ci sono state delle questioni giuridiche finché non si è arrivati ad un accordo transattivo tra le Leghe che riconosceva alla Lega Pro € 39.298.524 per il quadriennio, per cui si è reso necessario ricostruire la situazione e dividere il tutto per le varie società coinvolte che non erano solo quelle della stagione in corso ma anche quelle delle tre stagioni precedenti, comprendendo ad esempio anche quelle in liquidazione, fallite oppure promosse. Il 10 febbraio 2012 sarebbero stati erogati € 33.501.429, il 30 aprile 2012 € 2.600.894 ed il 30 giugno 2012 € 3.196.200 tutti provenienti dalle disponibilità bancarie della Lega di serie A, anche se è necessario puntualizzare per essere precisi che qualche anno fa la Lega di serie A si è scissa in Lega seria A e Lega serie B e una parte dei proventi quindi provenivano dai conti correnti dalla "Lega serie A in liquidazione" e un'altra parte dalla Lega di serie A. Il sig. Amico Di Meane ha illustrato la procedura seguita e cioè: il contributo perviene sui conti della Lega Pro che a sua volta accredita il conto contabile delle 69 società affiliate e poi a seconda del saldo, se non vi sono altre spese, procede al bonifico a favore delle stesse. Per quanto riguarda la prima tranche dei contributi in argomento - constatato che non vi erano ulteriori situazioni debitorie con il Pergocrema che potessero incidere sul saldo del conto contabile - l'importo di € 214.106,67 ad essa spettante è stato bonificato integralmente con operazione in data 15/2/2012. Tali bonifici non vengono eseguiti contemporaneamente per tutte le società; può capitare che qualcuno prenda i soldi qualche giorno prima e ciò è legato alla gestione della contabilità del conto ed all'aggiornamento dello stesso, se ad esempio mancano delle contabili o dei documenti si richiedono alla società interessata e questo comporta la perdita di qualche giorno di tempo. Il sig. Amico Di Meane ha precisato, inoltre, che la "legge Melandri" prevede che il contributo vada distribuito a pioggia almeno per il 40% a tutte le società mentre la restante parte in base a criteri predeterminati, risultati sportivi e bacino di utenza, sulla base di un'incidenza percentuale discrezionale deliberata dall'Assemblea di Lega. Questo è il motivo per cui la prima tranche è stata liquidata e bonificata subito indistintamente nella misura del 40% mentre per la restante parte era necessario attendere le decisioni dell'Assemblea; questa è stata convocata il 23 aprile 2012 e lì sono stati decisi i criteri di ripartizione, ossia il 90% a pioggia e 5% per gli altri due parametri. Considerando che la Lega di serie A aveva già inviato buona parte dei contributi la Lega Pro ha proceduto immediatamente dopo la delibera a considerare i criteri di suddivisione alle società in base ai quattro anni di riferimento del contributo. Per ciò che concerne la situazione del Pergocrema al 30 aprile 2012, sulla base della documentazione contabile in suo possesso, era stato accertato che il contributo ad essa spettante era di € 312.118,54; nei rapporti tra dare ed avere, il saldo positivo da erogare era di € 256.488,80 e non vi erano cause contabili ostative. Era però a conoscenza del fatto che il 27 aprile 2012 l'Ufficio legale della Lega Pro aveva ricevuto una diffida dall'avvocato Macrì, legale di dieci calciatori del Pergocrema, con la quale intimava di non pagare nulla alla società Pergocrema avendo depositato un ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di Crema nella medesima data del 27 aprile, quindi tale pagamento venne bloccato dall'ufficio legale della Lega Pro, nella persona dell'avv. Bonanni, tramite comunicazione verbale; l’Avv. Bonanni non gli disse che tale direttiva di astenersi dal pagamento provenisse dal presidente. Dall'estratto conto contabile del Pergocrema al 30/04/2012 consegnato da Amico Di Meane si rileva che sono state registrate in pari data due operazioni passive di circa 11 mila curo ciascuna che hanno portato il saldo a € 256.488,80; quindi lo stesso ha confermato che - se non avesse ricevuto specifiche disposizioni circa il blocco dei pagamenti - i primi giorni di maggio, il due od il tre, la Lega Pro avrebbe certamente bonificato il contributo al Pergocrema così come ad altre società». L’avv. Francesco Bonanni, responsabile dell'ufficio legale della Lega Pro, «ha riferito», si legge sempre nel deferimento, «che già il 24 aprile 2012 erano stati effettuati i conteggi relativi alla ripartizione della quota parte di spettanza del Pergocrema che era stata quantificata in € 312.118,54 e accreditata sulla scheda contabile della società; su tale scheda contabile vengono altresì addebitate le spese a carico della medesima e comunque, come già detto in precedenza, il Pergocrema risultava in attivo di € 256.488,80. Il Bonanni ha riferito di aver informato il presidente Macalli che il Pergocrema versava in una pesante situazione debitoria dovuta, per la gran parte, alle istanze di messa in mora dei calciatori tesserati per omesso pagamento delle mensilità pregresse per circa € 370.000,00 e da altre varie posizioni debitorie. In considerazione di ciò, Macalli ha dato specifiche disposizioni di lasciare il saldo attivo sulla scheda contabile del Pergocrema ma di non effettuare il relativo bonifico sul c/c bancario della stessa società. Bonanni ha escluso categoricamente di avere dato disposizione ad Amico Di Meane di non effettuare il bonifico al Pergocrema anche perché non ne aveva la competenza: l'unico che può aver dato disposizioni in tale senso è il presidente Macalli. Il 27 aprile 2012 è pervenuta alla Lega Pro un fax dell'avv. Macrì che preannunciava il sequestro conservativo depositato presso il Tribunale di Crema, da parte di dieci tesserati per circa € 170.000,00 e diffidava la Lega a non corrispondere compensi al Pergocrema, anche se è risaputo che tale comunicazione non ha alcuna valenza giuridica. Il successivo 3 maggio il Tribunale di Crema autorizzò tale sequestro ed il provvedimento venne inviato, via fax, alla Lega Pro ed il sequestro della somma venne materialmente eseguito il giorno seguente (4 maggio) quando è stato ufficialmente notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Firenze». Quanto specificamente alle dichiarazioni rilasciate da Micheli la Procura federale mette in luce come, a suo dire, le stesse siano antitetiche a quelle «che il rag. Macalli ha rilasciato nel corso dell'interrogatorio e cioè “dopo il fallimento il nuovo presidente della società (Micheli Andrea) mi ha chiesto di potere utilizzare il marchio Pergolettese 1932 ed io ho immediatamente acconsentito senza pretendere alcunché in cambio" (cfr. interrogatorio c/o Procura della Repubblica di Roma, PM dott. Dall'Olio). II rag. Macalli non ha fatto alcun cenno a accordi preliminari con Fogliazza Cesare che poi è stato quello che ha informato il Micheli del progetto; non si spiega inoltre come possa il Micheli avere chiesto a Macalli di poter utilizzare il marchio Pergolettese 1932 se lui stesso ha dichiarato che non era a conoscenza del fatto che Macalli ne fosse il proprietario. Anche Della Frera ha dichiarato che Macalli gli aveva riferito di aver regalato il marchio a Fogliazza». Espone, ancora, la Procura federale, nel proprio atto di deferimento: «La Guardia di Finanza che ha svolto le indagini per conto della Procura della Repubblica di Firenze, nella nota del 24/10/2013, ha così argomentato: “Dagli elementi documentali e testimoniali acquisiti nel corso delle indagini è stato accertato chiaramente che il 27/4/2012 la Lega Pro aveva di sicuro effettuato i conteggi relativi alla somma da liquidare al Pergocrema che, come ha dichiarato il dott. Guido Amico di Meane, era stata quantificata in € 256.488,80; anche per le altre società era stato effettuato il calcolo della quota di contributi di loro spettanza ed erano stati eseguiti i bonifici. L'avv. Bonanni ha riferito che già il 24/4/2012 sulla scheda contabile del Pergocrema era stata accreditata la somma di € 312.118,54. Quindi non trova fondamento il contenuto della lettera della Lega Pro al Pergocrema 1932 s.r.l. - con lettera del 3/5/2012 a firma del presidente, rag. Mario Macalli - con la quale viene comunicato che i calcoli erano ancora in corso. Per ciò che concerne il fax del 3/5/2012 con il quale il Tribunale di Crema comunicava alla Lega Pro "// sequestro conservativo inaudita altera parte dei beni mobili, immobili e crediti intestati e spettanti alla u.s. Pergocrema 1932 srl", l'avv. Bonanni ha riferito che è stata considerata come una formale comunicazione nei confronti di terzi (Lega Pro), mentre la notifica e l'esecuzione del sequestro sono stati eseguiti il giorno successivo (4 maggio) dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Firenze. Il dato certo rimane comunque che il 27/4/2012 (venerdì) la Lega Pro era pronta a bonificare il Pergocrema 1932 di € 256.488.80 e che lo stesso è stato bloccato, senza giustificazione, fino al 3/5/2012 (giovedì) per esplicita disposizione in tal senso impartita dal Presidente Mario Macalli agli uffici preposti della Lega Pro. Appare doveroso quindi fare rilevare che l'istanza di fallimento del Pergocrema 1932 è stata depositata da due creditori chirografari il 28/5/2012 per crediti di € 113.000; quindi se il Pergocrema avesse ricevuto la seconda tranche dei contributi della "legge Melandri" dalla Lega Pro di € 256.000 circa avrebbe avuto la disponibilità liquida necessaria per evitare la procedura concorsuale che è poi sfociata nel fallimento il 19/6/2012. Sono state rilevate, infine, delle incongruenze circa le dichiarazioni rese da Mario Macalli in sede di interrogatorio al P.M. della Procura della Repubblica di Roma, dr. Dall’Olio, e cioè che "dopo il fallimento il nuovo presidente della società (Micheli Andrea) mi ha chiesto dì potere utilizzare il marchio Pergolettese 1932 ed io ho immediatamente acconsentito senza pretendere alcunché in cambio. " Di contro Micheli ha invece dichiarato che è stato informato della trattativa da suo zio, Cesare Fogliazza, che gli disse che "c'era la possibilità di trasferirsi a Crema (da Pizzighettone) e militare in Lega Nazionale Dilettanti con un nuovo marchio ovvero Pergolettese 1932 perché a suo dire Macalli era disponibile a consentirne l'utilizzo"». Quanto alla vicenda della mancata corresponsione della seconda tranche del contributo c.d. "Legge Melandri", così si legge nella suddetta informativa: «“Dagli elementi documentali e testimoniali acquisiti nel corso delle indagini è stato accertato chiaramente che il 27/4/2012 la Lega Pro aveva di sicuro effettuato i conteggi relativi alla somma da liquidare al Pergocrema che, come ha dichiarato il dott. Guido Amico di Meane, era stata quantificata in € 256.488,80; anche per le altre società era stato effettuato il calcolo della quota di contributi di loro spettanza ed erano stati eseguiti i bonifici, tranne che al Pergocrema per espressa disposizione di Macalli. L'avv. Bonanni ha infatti riferito che già il 24 aprile 2012, sulla scheda contabile del Pergocrema, era stata accreditata la somma di € 312.118,54. Non esiste agli atti documentazione comprovante eventuali comunicazioni della Lega Pro - a tutte le società in generale ed al Pergocrema in particolare - con cui viene richiesta alle medesime, prova dell'avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati, prima della data di accreditamento dei contributi derivanti da diritti televisivi per la 1a e 2a tranche. Del resto già dal febbraio del 2012 era risaputo che il Pergocrema aveva delle esposizioni debitorie nei confronti dei calciatori e dei fornitori, ma nonostante ciò la Lega Pro ha erogato lo stesso la tranche dei diritti televisivi pari a € 214.106,67. Agli atti è solo presente una lettera datata 3/5/2012 della Lega Pro al Pergocrema 1932 s.r.l., firmata dal Presidente Macalli, con la quale viene comunicato che non era possibile provvedere al bonifico perché, tra le altre motivazioni, i calcoli erano ancora in corso; circostanza non rispondente al vero come già detto. Da evidenziare inoltre che se il bonifico della 2a tranche fosse stato disposto a favore del Pergocrema (considerato che i conteggi erano già stati fatti il 24/4/2012), ne avrebbe tratto sicuro beneficio anche il "fondo di garanzia" che non sarebbe quindi stato destabilizzato. E' proprio questa circostanza, cioè le mancate comunicazioni al Pergocrema, a confermare la "malafede" e "l'interesse in gioco"; tant'è vero che il 6/6/2012 la somma è stata sbloccata dopo aver raggiunto un accordo con i giocatori”». Tutto ciò premesso e considerato, la Procura federale riteneva che, diversamente da quanto sostenuto dall’incolpato, « i comportamenti sopra evidenziati non possono considerarsi scriminati da circostanze idonee a far venir meno l’oggettiva gravità delle condotte, rimanendo in particolare ininfluente che le vicende inerenti l’acquisto e la registrazione dei marchi riferibili alla U.S. Pergocrema siano state effettuate dal Macalli per motivi affettivi, essendo egli legato alla compagine della propria città (circostanza che al contrario conferma la sussistenza di un palese conflitto di interesse), né l’affermazione che la successiva cessione del marchio Pergolettese 1932 sia formalmente avvenuta in base ad un contratto di comodato d’uso, a titolo gratuito, né la prospettazione dell’esistenza di un presunto dovere del presidente di lega di non distribuire somme di spettanza della società, in difetto di valide motivazioni giuridiche». Ritenuto, pertanto, che i suddetti fatti evidenzino comportamenti, posti in essere dal rag. Mario Macalli, presidente della Lega Pro, in violazione della normativa federale, la Procura della FIGC procedeva al deferimento nei termini già sopra indicati. Nel procedimento disciplinare così instaurato si è ritualmente costituito il rag. Macalli, esponendo le ragioni della infondatezza delle contestazioni allo stesso mosse e chiedendo di essere pienamente prosciolto. Nel merito, segnatamente, la difesa del deferito, dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti oggetto della incolpazione, ha sviluppato le ragioni per le quali il deferimento sarebbe del tutto infondato. In particolare, la difesa dell’incolpato ha insistito nel rappresentare come tutti i comportamenti tenuti dal rag. Macalli sarebbero legittimi e coerenti giacché la registrazione dei marchi sarebbe avvenuta alla luce del sole, non per interposta persona o comunque in via occulta dunque, evidenziando come, ad ogni buon conto, in nessun momento l’incolpato sarebbe stato titolare di un marchio appartenente ad una società militante nella Lega da lui presieduta. Quanto, segnatamente, al procedimento che aveva portato al fallimento del Pergocrema non vi sarebbe alcun elemento dal quale si possa evincere che il rag. Macalli avrebbe favorito alcuni soggetti per l’acquisizione dei diritti della società calcistica di Crema. Con riferimento, infine, alla mancata erogazione dei diritti TV alla società, la stessa sarebbe stata determinata dalla esigenza di rispettare la normativa vigente. Nel procedimento ha proposto istanza di intervento il sig. Sergio Briganti, richiesta, questa, che è stata, con apposita ordinanza, dichiarata inammissibile dal TFN, «ritenuto che nell’Ordinamento federale l’intervento di terzi è previsto esclusivamente nell’ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 33, comma 3, CGS, richiamato dall’art. 41, comma 7, mentre il presente procedimento riguarda la diversa fattispecie di violazione dei principi di lealtà correttezza e probità tutelati dall’art. 1 bis, comma 1, CGS». Pertanto, «osservato che l’intervento del terzo interessato è previsto e regolato in modo espresso dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nei termini sopra richiamati, cosicché non è direttamente applicabile in questa sede l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stante la previsione dell’art. 1, comma 2 del CGS della FIGC», ha rilevato, il Tribunale, come in ogni caso, il sig. Briganti non abbia fornito «prova di essere titolare di interessi anche indirettamente rilevanti e tutelabili nell’ambito dell’Ordinamento sportivo in relazione al presente procedimento». Ha respinto, poi, il TFN l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa Macalli, in ordine al mancato rispetto dei termini concessi dallo stesso Procuratore federale con note del 28 settembre 2012 e 26 marzo 2013, per l’inesistenza di un decreto di proroga, peraltro mai notificato all’incolpato. Sul punto, il TFN, «preso atto della replica del Procuratore federale il quale chiede respingersi l’eccezione formulata in quanto i termini indicati nelle lettere di affidamento delle indagini sarebbero termini interni dell’Ufficio che, ove superati, non comportano alcuna decadenza» e rilevato «che l’eventuale superamento non autorizzato dei termini non provocherebbe l’improcedibilità del deferimento ma semplicemente la inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti dopo la scadenza dei termini», ha ritenuto che i termini di cui è stato eccepito il superamento «hanno carattere ordinatorio e natura organizzativa dell’ufficio, in quanto tali privi di rilevanza esterna». In via istruttoria, il Tribunale federale nazionale, «ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale a mezzo del sig. Angelo Cesare Fogliazza sui due capitoli di prova articolati a pag. 37 della memoria difensiva» e «ritenuti irrilevanti e genericamente formulati i restanti capitoli di prova con gli altri testi indicati ed assorbente il suddetto rilievo», ha, appunto, ammesso «la prova testimoniale nei limiti di cui sopra, onerando il deferito della convocazione del teste». È stato, dunque, ascoltato, nella successiva seduta del 23 aprile 2015, il teste ammesso sig. Angelo Cesare Fogliazza sulle seguenti circostanze: «1. in merito alla genesi del rapporto con l’amministrazione Comunale di Crema ed alle trattative per trasferire la sede sportiva della società U.S. Pizzighettone, della quale è tutt’ora socio di maggioranza e vice presidente, presso la città di Crema; 2. in merito ai rapporti intercorsi con il presidente della Lega Pro rag. Mario Macalli, in riferimento alla concessione del marchio U.S. Pergolettese 1932 srl, del quale successivamente è divenuto titolare legittimo». All’esito del dibattimento, «ascoltato il Procuratore federale che, dopo una dettagliata requisitoria nel corso della quale ha ripercorso tutti i passaggi analiticamente descritti nel deferimento, ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Macalli chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto)», «ascoltata la difesa del soggetto deferito» che ha dettagliatamente ribadito e illustrato le ragioni dell’infondatezza del deferimento, concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione minima e di tipo pecuniario, «ascoltato, infine, il soggetto deferito in persona il quale ha tenuto a ribadire la piena correttezza dei propri comportamenti e tutto il proprio disagio nel partecipare a questo giudizio come soggetto incolpato», il TFN ha così deciso: «In parziale accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del presidente Mario Macalli la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei)». La sanzione è riconnessa ai comportamenti di cui al primo capo di incolpazione. A tal proposito, infatti, ritiene il TFN che «non c’è dubbio e non è nemmeno contestato che nel febbraio 2011 il Macalli, che rivestiva la qualifica di presidente della Lega Pro, senza informarne alcuno abbia richiesto la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, dei marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932. Ciò appare di per sé contrario ai doveri di lealtà e correttezza imposti dall’art. 1, comma 1, del CGS all’epoca vigente, oggi trasfusi nell’art. 1 bis comma 1 CGS. Non è certo sufficiente essere cresciuto nel quartiere del Pergoletto o essere stato giocatore e poi tifoso della squadra locale per potersi impossessare di ogni marchio riconducibile a tale quartiere, marchi sui quali il deferito non aveva altro diritto che quello di essere stato il primo e l’unico a pensare alla loro registrazione. Certamente il deferito non li aveva ideati e non ne aveva acquistato in alcun modo i diritti. La violazione sussiste anche con riferimento al marchio della soc. Pergocrema 1932, la cui registrazione non venne accettata nel febbraio 2011 (ma lo fu soltanto dopo la dichiarazione del fallimento della società) in quanto il Pergocrema era società attiva che disputava il campionato di Lega Pro utilizzando correttamente il marchio. Di fatto, dopo il fallimento della Pergocrema 1932, il deferito ottenne il monopolio dei marchi riconducibili al quartiere Pergoletto e, quindi, alla squadra rivale dell’altra compagine cittadina, il Crema. Tale intento appare censurabile anche perché perseguito dal presidente della Lega Pro nonché prestigioso dirigente della Federazione, tenuto per le sue cariche al massimo della correttezza e dell’imparzialità». Con specifico riferimento, poi, alla vicenda legata alla concessione in uso del marchio Pergolettese 1932 alla squadra che sostituì il Pergocrema 1932 dopo il fallimento, «essa va ricostruita», afferma il TFN, «attraverso i documenti, gli atti del procedimento penale e le dichiarazioni rese dai testi al magistrato ordinario, alla Procura federale e, per quanto riguarda il teste Cesare Angelo Fogliazza, anche dinanzi a questo Tribunale. Alla luce di tali elementi appare certo che fu proprio il Presidente Macalli il reale artefice dell’operazione che portò la squadra del Pizzighettone (della quale il Fogliazza era il dominus) a trasferirsi a Crema con il nuovo nome di Pergolettese 1932. Le dichiarazioni rese in dibattimento dal Fogliazza, tendenti a ridimensionare il ruolo del deferito, sono smentite da molteplici voci processuali. Devono quindi essere valutate complessivamente inattendibili. Walter Della Frera, consigliere del Comune di Crema ha riferito di avere seguito in prima persona le vicende del Pergocrema, sia come Medico Sociale del Pergocrema sino al 2000 sia come consigliere del Comune di Crema incaricato allo sport dal giugno del 2012 ma anche per via della sua attività professionale di medico sportivo e titolare di un ambulatorio di fisioterapia in Crema che aveva tra i clienti anche molti calciatori. Prima della dichiarazione di fallimento Della Frera era negli U.S.A. in vacanza ma si teneva in contatto telefonico proprio con il Presidente Macalli (non con Fogliazza come da questi riferito). Fu Macalli a dirgli che Cesare Fogliazza era interessato a venire a far calcio a Crema e voleva parlare con il Sindaco per l'utilizzo delle strutture del Comune di Crema. Fu sempre il deferito che gli disse che se tale ipotesi si fosse concretizzata la società si sarebbe chiamata Pergolettese. Agostino Alloni, consigliere del Comune di Crema ha riferito che nella primavera del 2012 in rappresentanza del Comune, con Della Frera, si recò dal presidente Macalli perché sulla stampa si avvicendavano articoli che parlavano dei debiti della società Pergocrema 1932. Secondo Alloni l’operazione non si poteva definire senza l’assenso di Macalli che avrebbe dovuto concedere l'utilizzo del marchio. La tesi difensiva del deferito (e le conformi dichiarazioni testimoniali del Fogliazza) viene smentita anche da Andrea Micheli, presidente e legale rappresentante del A.S. Pizzighettone e poi della Pergolettese 1932 nonché nipote di Cesare Fogliazza. Micheli riferisce che fin dagli inizi di giugno 2012 (prima della dichiarazione di fallimento della Pergocrema 1932) il Fogliazza lo informò del progetto di far passare il Pizzighettone a Crema cambiando denominazione, militando in L.N.D. con un nuovo marchio ovvero Pergolettese 1932 con il consenso di Macalli che si fidava di lui. Fu in quel momento che Micheli venne a conoscenza del fatto che Macalli fosse proprietario del marchio Pergolettese in quanto prima non conosceva il deferito né sapeva che avesse registrato il marchio solo un anno prima assieme ad altri marchi riconducibili al Pergocrema. Micheli ha dichiarato di aver partecipato, pochi giorni prima del 30 giugno 2012, a un incontro nell'ufficio di Macalli con Alloni, Fogliazza e un avvocato che rappresentava i futuri eventuali soci. Secondo il Micheli, se non fosse andata in porto la trattativa con il Pizzighettone, il Presidente Macalli non avrebbe mai concesso l'uso del marchio ad altri, considerati anche gli accordi precedenti con lo zio. Del resto tale circostanza è confermata dal fatto certo che il Macalli negò l’utilizzo del marchio perfino ai soggetti indicati dall’amministrazione comunale. Inoltre, secondo Micheli, il Fogliazza gli illustrò il progetto non dopo il fallimento bensì quando il Pergocrema non era ancora fallito e gli disse che in alternativa, si poteva cercare di evitare il fallimento ma era una strada difficilmente percorribile e lontana dalle loro possibilità anche economiche e quindi si rendeva necessario attendere il fallimento e poi portare avanti la loro soluzione. Quanto dichiarato dal deferito è contrastato dalle dichiarazioni rese dal Micheli all’autorità giudiziaria. Il presidente Macalli in sede di interrogatorio al P.M. della Procura della Repubblica di Roma aveva dichiarato che "dopo il fallimento il nuovo presidente della società (Micheli Andrea) mi ha chiesto dì potere utilizzare il marchio Pergolettese 1932 ed io ho immediatamente acconsentito senza pretendere alcunché in cambio”. Al contrario Micheli ha invece dichiarato di essere stato informato della trattativa da suo zio, Cesare Fogliazza che gli disse che "c'era la possibilità di trasferirsi a Crema (da Pizzighettone) e militare in Lega Nazionale Dilettanti con un nuovo marchio ovvero Pergolettese 1932 perché a suo dire Macalli era disponibile a consentirne l'utilizzo "». Rammenta, infine, il TFN, a supporto della propria decisione, «l’informativa della Guardia di Finanza 24/10/2013 indirizzata al P.M. nella quale può leggersi “esulando dalla qualificazione giuridica ricoperta, è bene rimarcare che Macalli, pur non ricoprendo alcuna carica formale nel "Pergocrema" (in difficoltà economiche) ed essendo proprietario di quel marchio e di altri tre della stessa società sportiva, ha tenuto delle riunioni nel suo studio per definirne il futuro assetto societario, stringendo accordi con il Fogliazza a cui ha concesso l'utilizzo del marchio "Pergolettese", come dichiarato da Micheli Andrea e da Alloni Agostino. Analoga dichiarazione è stata resa dal Fogliazza che ha riferito di essere stato convocato appositamente da Macalli in un incontro a due, nel corso del quale gli venne proposto di spostare la squadra da Pizzighettone a Crema e che, in caso positivo, Macalli si rendeva disponibile a concedere il marchio. Anzi, questa sembra proprio una conditio sine qua non, considerato che tale concessione è stata negata da Macalli alla Amministrazione comunale di Crema e alle varie cordate di imprenditori disposti a far parte della società sportiva. Anche Della Frera, dagli U.S.A., era in continuo contatto telefonico con Macalli per seguire l'andamento della vicenda, a conferma che l'indagato costituiva il perno delle trattative”». Insomma, ritiene il TFN che «sta di fatto comunque che il presidente Macalli, pur mantenendo la titolarità del marchio almeno fino all’ottobre 2013, nel luglio 2012 ne concesse gratuitamente l’utilizzo proprio al Fogliazza consentendogli di portare a temine l’operazione di trasferimento della sua società da Pizzighettone a Crema con il mutamento della denominazione sociale in quella di Pergolettese 1932. Al termine della successiva stagione agonistica la Pergolettese 1932 ottiene la promozione in Lega Pro ma il Presidente Macalli mantiene la titolarità del marchio fino al successivo mese di ottobre quando lo donò al Fogliazza. E’ evidente che in questi mesi il conflitto di interessi in capo al deferito diventa anche formale e quindi si realizza un’ulteriore violazione degli obblighi sanciti dall’art 1, comma 1 (ora art. 1 bis comma 1) del CGS». Evidenzia, ancora, il TFN, che «il presidente Macalli, anche dopo la donazione, mantenne un controllo sulla Pergolettese imponendo la presenza di un tutor di sua fiducia. Tale imposizione, limitando la piena disponibilità del marchio e consentendo un sia pur blando controllo sulla società Pergolettese 1932, costituisce una forma di ingerenza nella gestione della società incompatibile con le cariche rivestite dal deferito». Per queste ragioni, conclude il TFN, «appare pertanto fondata la tesi della Procura federale secondo la quale il presidente Macalli ha di fatto determinato chi dovesse avere la possibilità di sostituire la Pergocrema 1932 e quindi chi dovesse svolgere attività agonistica nella città di Crema, designando a farlo persona di antica conoscenza e di sua totale fiducia. Le condotte tenute dal deferito violano pertanto i doveri di imparzialità, di correttezza e di lealtà tanto più cogenti per chi ricopre cariche di così elevato vertice, come il Presidente Macalli. I fatti contestati con il primo capo di incolpazione sono disciplinarmente rilevanti e comportano una sanzione disciplinare complessivamente valutata come in dispositivo». Quanto al secondo capo di incolpazione, che vede, lo ricordiamo, il presidente Macalli chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS (previgente) per avere bloccato, nel periodo aprile – maggio 2012, il bonifico della somma di € 256.488,80, dovuto alla U.S Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel corso del fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012», il TFN ritiene che «gli elementi raccolti non consentono di poter affermare con certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti allo stesso ascritti, essendo possibili infatti ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria. E non solo non vi è certezza sulla natura attiva del ruolo rivestito dal deferito ma anche sul sotteso elemento psicologico». «Base di partenza di tale convincimento», afferma il TFN, «è fornita dalle dichiarazioni rese dai Sigg.ri Bonaldi, Della Frera ed Alotti che hanno delineato le vicende “politiche” legate alle problematiche dell’US Pergocrema 1932. Gli stessi hanno chiarito che era fallito il tentativo di far rilevare la compagine sportiva ad una cordata di imprenditori cremaschi per cui era risultato necessario ricorrere al cosiddetto “piano b”, che prevedeva l’ingresso di soggetti capitanati dal Sig. Cesare Fogliazza, così attuando quella che era a tutti gli effetti una soluzione di ripiego. Peraltro, gli stessi, riportando quelle che erano voci correnti, si sono detti a conoscenza delle difficoltà economiche nelle quali versava la Società e che, probabilmente, le stesse costituivano il presupposto delle problematiche federali». Il TFN reputa, per contro, non pienamente idonee «a sostenere un giudizio di responsabilità del deferito le ulteriori dichiarazioni rese dall’Avv. Bonanni e dal Dott. Amico di Meane», atteso che gli stessi hanno fornito, a giudizio del Tribunale, «versioni apparentemente contrastanti per cui non è possibile ascrivere, con certezza, la sospensione del bonifico ad una decisione autonoma ed autoritativa del presidente Macalli». Il TFN, poi, richiama a supporto del proprio convincimento ulteriori elementi. «È stato riferito», afferma in tale prospettiva il Tribunale di prime cure, «che il 30.4.2012 sono state effettuate alcune operazioni contabili sul conto dell’US Pergocrema 1932, circostanza che contrasta la data del 27.4.2012 come quella in cui si sarebbero concluse le procedure di liquidazione, tanto che il bonifico sarebbe stato disposto nei primi giorni del mese di maggio, motivo per cui occorre considerare anche che la vicenda si è sviluppata in un arco temporale molto limitato. A margine di tali elementi, appare evidente che si siano verificate all’epoca una serie di consultazioni tra il presidente Macalli, l’ufficio legale della Lega ed altri dirigenti apicali sulla opportunità di sospendere bonifici in caso di situazioni debitorie particolarmente complesse, come quella in cui versava l’US Pergocrema 1932, tanto da legittimare l’invio di un proprio incaricato amministrativo che, di fatto, si sarebbe surrogato alla Società nell’effettuazione dei pagamenti. Tale questione è strettamente legata sia alla vicenda del bonifico della prima rata dei contributi previsti dalla legge Melandri, avvenuto il 15.2.2012, sia al fax del 27.4.2012 con il quale l’Avv. Macrì, procuratore di numerosi calciatori tesserati con l’US Pergocrema 1932, ha comunicato il deposito di un ricorso per sequestro conservativo di tutte le somme di pertinenza della stessa, detenute dalla Lega. Al riguardo, è emerso che la Società, pur avendo ricevuto il versamento dei ripetuti importi nel febbraio 2012, fosse ancora debitrice dei propri tesserati per stipendi sin dal mese di dicembre 2011, tanto da subire la richiesta misura cautelare con provvedimento che il Tribunale di Crema ha concesso inaudita altera parte il 3.5.2012. Pertanto, valutato il ridottissimo lasso temporale nel quale si è articolata la vicenda, anche la scelta di rispondere il 3.5.2012 ai legali della Società – che sollecitavano il versamento dei contributi – che i conteggi non fossero ancora compiuti se, da un lato, ben può essere stata conseguenza di frammentarie ed inesatte comunicazioni verbali tra gli uffici (nel corso di procedure compiute in pochi giorni e, per di più, nell’imminenza di una festività (1° maggio), non è necessariamente indicativa della volontà specifica di pregiudicare l’US Pergocrema 1932». Avverso la predetta decisione, propongono ricorso, in parte qua, tanto il Procuratore federale, in ordine al disposto proscioglimento per il secondo capo di imputazione, quanto il rag. Macalli, in ordine alla condanna per il primo capo di imputazione. Con riferimento all’appello della Procura federale viene, anzitutto, evidenziato come lo stesso tragga fondamento nel fatto che «le conclusioni cui perviene il Tribunale Nazionale Federale» si reputano in contrasto «con le emergenze probatorie che sono state evidentemente mal valutate». Quanto alle dichiarazioni dell’avv. Bonanni, ricordato come questi svolga un ruolo di consulente e sia privo di «poteri dispositivi autonomi», evidenzia la Procura federale «come quest’ultimo abbia dichiarato di aver rappresentato al presidente Macalli solo l’ingente esposizione debitoria del Pergocrema ed il rischio oggettivo che i calciatori potessero svincolarsi a fine campionato, ma non avrebbe mai potuto dare direttamente disposizione di bloccare il bonifico». Evidenzia, ancora, a tal proposito, la reclamante Procura federale, come in relazione alla comunicazione con la quale l’avv. Macrì preannunciava il sequestro conservativo depositato presso il Tribunale di Crema, nell’interesse di dieci tesserati della società Pergocrema, per circa 170.000,00, l’avv. Bonanni ha segnalato al presidente di Lega come la stessa fosse priva di valore giuridico. «Del pari», prosegue la Procura reclamante, «le dichiarazioni del dotto Guido Amico di Meane, lungi dal porsi in linea antitetica con quanto sostenuto dal Bonanni, rafforzano» l’ipotesi accusatoria. Si sottolinea, in tale ottica, nel reclamo come questi affermi di non ricordare esattamente «se il Bonanni direttamente o tramite le impiegate gli abbia chiesto di non corrispondere al Pergocrema la seconda tranche dei contributi, ma ha dichiarato che nessuno gli riferì che la direttiva provenisse direttamente dal presidente Macalli». Come è noto, prosegue la Procura, «l’ufficio legale della Lega Pro non gode di poteri deliberativi e/o esecutivi, ma solo consultivi e pertanto per tali ragioni la direttiva di “bloccare” il bonifico, anche se comunicata per le vie brevi dall’avv. Bonanni, non poteva che provenire dal Presidente». Ritiene, poi, la reclamante Procura federale, che gli ulteriori elementi individuati dal TFN in sede di motivazione non indeboliscano il quadro probatorio. Con riguardo alla circostanza dei conteggi che, secondo il Tribunale, erano pronti alla data del 30 aprile 2012, ma non a quella del 27, tale elemento non avrebbe comunque impedito di effettuare il bonifico prima dell’esecuzione del sequestro avvenuto il 4.5.2012. «Quanto alla comunicazione circa l’avvenuto deposito del ricorso per sequestro conservativo in data 27.04.2012, com’è noto trattasi di comunicazione che non ha alcun valore giuridico (come dichiarato dallo stesso Bonanni), finché non vi fosse la formale esecuzione, avvenuta solo in data 4.5.2012; pertanto, non esisteva, fino a quella data, alcuna motivazione giuridica che potesse impedire di bloccare il pagamento della seconda tranche dei contributi». Secondo la prospettazione della reclamante Procura, poi, soltanto il presidente di Lega (e non già l’ufficio legale e/o amministrativo) poteva dare l’ordine di bloccare il bonifico e, «in ogni caso agli atti vi è il fax del 03/05/2012, a firma del rag. Macalli, con il quale viene comunicato alla società Pergocrema l’impossibilità di procedere al pagamento in attesa della ultimazione dei conteggi (circostanza questa che si è rivelata non veridica). Nella medesima comunicazione si fa riferimento al provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Crema e pertanto si informa il Pergocrema che la Lega dovrà accantonare la predetta somma fino alla concorrenza dell’importo del sequestro». Il Tribunale federale, dunque, ha omesso, a dire dell’Ufficio reclamante, di valutare siffatto rilevante documento. Da ultimo, la reclamante Procura federale censura l’affermazione del Tribunale a dire del quale alla incolpazione di cui trattasi «“non sembra credere nemmeno la Procura federale in considerazione della sanzione richiesta” (otto mesi n.d.r.)». Secondo il Tribunale, infatti, l’accoglimento del deferimento sul punto avrebbe attribuito al rag. Macalli la responsabilità del fallimento della società e, in tal senso, dunque, la sanzione richiesta è apparsa troppo mite. «Ebbene», sostiene la Procura, «come si evince facilmente dalla lettura del deferimento, la Procura federale non ha mai contestato al rag. Macalli di aver causato il fallimento della società, ma semplicemente di aver bloccato, senza giustificazione giuridica, il pagamento della seconda tranche dei contributi che certamente avrebbe dato maggiore liquidità alla società. Di contro, non è mai stato contestato al presidente Macalli di avere determinato il fallimento della Società in esame, anche perché gli elementi in possesso dell’Ufficio non consentono di poter considerare provato tale ulteriore addebito». Quanto, infine, all’elemento soggettivo, ad avviso della Procura federale «l’incolpazione di cui al capo 2) non necessita del c.d. dolo specifico, come sembrerebbe ritenere il Giudicante laddove ha affermato che accogliere il deferimento su tale punto significherebbe attribuire al presidente Macalli la responsabilità del fallimento della società. Come già detto, tale ulteriore condotta, che pare essere stata ricostruita dal Tribunale Federale Nazionale come ricomprensiva dell’evento fallimento, non fa parte del capo di incolpazione dove viene contestato al presidente Macalli unicamente di aver bloccato il pagamento dei contributi, condotta certamente imputabile secondo i normali criteri di imputazione soggettiva a titolo di dolo generico o di colpa ex art. 3 del C.G.S.». Conclude, dunque, l’Organo reclamante, chiedendo che l’adìta Corte, «in riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 53/TFN del 29 aprile 2015, comunicato in data 30 aprile 2015, in relazione alla violazione di cui al capo 2) di incolpazione dell’atto di deferimento di primi grado, Voglia affermare la responsabilità del deferito con riferimento al capo d’incolpazione sopraindicato e conseguentemente irrogare la sanzione già richiesta dal Procuratore federale nel corso del procedimento di primo grado o di quella che dovesse essere ritenuta di giustizia». In relazione al ricorso proposto dalla Procura federale, il rag. Macalli, come rappresentato ed assistito, ha depositato specifiche controdeduzioni. In via preliminare, la difesa eccepisce inammissibilità del ricorso della Procura federale, poiché tardivamente proposto. Richiama, a tal proposto, la difesa del deferito, l’art. 22, comma 11, CGS, a mente del quale, «ad eccezione di tutti quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, i provvedimenti si ritengono conosciuti con presunzione assoluta dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale», unitamente all’art. 37, comma 1, lett. B), CGS che prevede che la Procura può instaurare procedimento avverso «le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti con le stesse modalità e termini indicati alla lett. a)», che, dispone che il ricorso «deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare». Nel caso di specie, il C.U. n. 53/TFN è stato pubblicato sul sito della FIGC in data 29 aprile 2015, con la conseguenza che, «il dies a quo doveva esser individuato nel suddetto giorno mentre il dies ad quem sarebbe spirato il giorno 6.05.2015», mentre il ricorso della Procura federale è stato inoltrato alla Corte federale d’Appello, «e contestualmente allo scrivente difensore, solo in data 7.05.2015». La difesa del rag. Macalli, tentando di anticipare le eventuali repliche della Procura sul punto, evidenzia come la comunicazione n. 600/135/TFN/PA, contenente l’esito del procedimento con allegata la motivazione del medesimo (doc.4), effettuata dal TFN il 30.04.2015, non costituisca una notifica con valore legale e sarebbe stata comunicata agli interessati solo per rammentare ai medesimi l’avvenuta pubblicazione sul sito della FIGC il giorno precedente ed i termini per impugnare la medesima. In altre parole, la predetta comunicazione, che non sarebbe prevista da alcuna norma del Codice di giustizia sportiva, «non consente in alcun modo alle parti di posticipare il dies a quo dell’impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale Federale per due ordini di motivi: 1. La norma di cui all’art. 37 comma 1 lett. b) prevede espressamente che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della FIGC; 2. Le regole sportive non prevedono – ex art. 22 comma 11 CGS – obbligo di comunicazione dei provvedimenti assunti dal Tribunale Federale Nazionale i cui termini di impugnazione pertanto non possono che decorrere dalla pubblicazione della decisione». Per questi motivi, può leggersi nelle controdeduzioni depositate dal rag. Macalli, «stante la perentorietà di “tutti i termini previsti dal presente codice” ex art. 38, comma 6, del Codice Giustizia Sportiva, il ricorso dovrà esser dichiarato inammissibile per tardività della proposizione dell’atto di gravame. Né varrà a sanare il merito del ricorso inoltrato dalla Procura federale il fatto che il medesimo riporti la data del 6 maggio 2015 poiché il deposito presso la Corte Federale d’Appello e la notifica agli scriventi difensori sono avvenuti solo in data 7 maggio 2015. Tantomeno si potrà sostenere che il medesimo ricorso sia stato depositato a mani il giorno 6 maggio 2015 in Corte Federale d’Appello e poi inviato al difensore il giorno successivo poiché, anche qualora così fosse, l’Organo inquirente federale avrebbe agito in violazione sia dell’art. 33, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” che dell’art. 37, comma I lett. a), che in tema di presentazione di gravame prescrive che “analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”». Nel merito, il rag. Macalli contesta le argomentazioni di cui al reclamo proposto dalla Procura federale. Con riferimento, anzitutto, «alla presunta concordanza tra le dichiarazioni dell’avv. Francesco Bonnani e del dott. Guido di Meane», secondo la prospettazione difensiva la Procura federale perviene ad un giudizio di conformità «in totale spregio delle regole che la giurisprudenza sportiva ha elaborato in tema di valutazione delle prove testimoniali». Non corrisponderebbe al vero il fatto che «le dichiarazioni del dott. Guido Amico di Meane, lungi dal porsi in linea antitetica con quanto sostenuto dal Bonanni, rafforzano» l’ipotesi accusatoria. «Ed infatti il predetto non ricorda esattamente se il Bonanni direttamente o tramite le impiegate gli abbia chiesto di non corrispondere a Pergocrema la seconda trance di contributi, ma ha dichiarato che nessuno gli riferì che la direttiva provenisse direttamente dal Presidente. Come è noto l’ufficio legale della lega Pro non gode di poteri deliberativi e/o esecutivi, ma solo consultivi e pertanto per tali ragioni la direttiva di “bloccare il bonifico”, anche se comunicata per le vie brevi dall’avv. Bonanni, non poteva che provenire dal Presidente”». Si tratterebbe, ad avviso del rag. Macalli, di presupposti erronei, sulla base dei quali la Procura federale, senza esplicitarne il percorso logico, giunge alla conclusione errata secondo cui il blocco dei pagamenti “non poteva che provenire dal Presidente”. «Sul punto addirittura», si legge nello scritto difensivo del Macalli, «la Procura federale, gravata dell’onere probatorio, ammette implicitamente l’assenza di circostanze indizianti a carico del Presidente allorquando giunge a concludere, per mezzo di un ragionamento induttivo, che l’ordine di bloccare il bonifico non sarebbe potuto che provenire da Macalli dimenticando che vi erano altri soggetti apicali che stavano trattando la posizione del Pergocrema quali il direttore generale dott. Francesco Ghirelli e il segretario generale avv. Capograssi. Del resto sono proprio le parole dell’avv. Francesco Bonanni che consentono di capire come della questione fossero a conoscenza ed intervenuti nella vicenda tutti i soggetti apicali della Lega come giustamente osservato dal giudice di primo grado». Evidenzia, segnatamente, la difesa Macalli, come l’avv. Francesco Bonanni, «contraddicendo se stesso per aver poco prima negato di aver fornito un parere in merito all’effettuazione del pagamento nei confronti della società Pergocrema, affermava: “ricordo perfettamente che ci fu un colloquio tra me e il direttore e con il presidente al telefono ove mi fu chiesto se il sequestro era stato eseguito nelle forme di legge ed io ho risposto che, in effetti il fax non era sufficiente per ritenere il sequestro eseguito ma ne avevamo formale conoscenza, quindi raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza del giudice, cosa che era già capitata in passato per il fallimento di altre società calcistiche” (doc. 5)». Ricorda, poi, la difesa del Macalli, la dichiarazione resa dal dott. Guido Amico di Meane: «tale pagamento venne bloccato dall’ufficio legale della Lega Pro. Mi sembra di ricordare che fu l’avv. Bonanni a comunicare, non ricordo se personalmente a me oppure alle impiegate, ma ritengono verosimile che abbia parlato con me di non pagare. Escludo che l’avv. Bonanni mi abbia detto che la direttiva di astenersi dal pagamento provenisse dal Presidente (doc. 6)». Ritiene, dunque, l’appellato che, contrariamente a quanto affermato in reclamo, «le dichiarazioni dei due professionisti si pongano in totale antitesi le une con le altre, con la conseguenza che appare del tutto temeraria l’affermazione della Procura federale secondo cui la testimonianza del dott. Amico di Meane addirittura avrebbe rafforzato il quadro accusatorio». Peraltro, secondo la prospettazione difensiva «appare del tutto inverosimile che il presidente Macalli possa aver preso visione del fax del 27.04.2012 prima dell’avvocato medesimo, trattandosi di comunicazione a lui indirizzata e trasmessa al numero del suo ufficio». Errate, poi, secondo la difesa, le circostanze che «solo il presidente Macalli avrebbe potuto bloccare il pagamento e non certo l’ufficio legale e/o amministrativo della Lega» e che il blocco del bonifico sarebbe avvenuto senza giustificazione giuridica poiché il fax del 27 aprile 2012 non avrebbe avuto alcun valore da un punto di vista giuridico e che quindi la Lega avrebbe illegittimamente trattenuto le somme destinate alla società Pergocrema». Si omette di considerare, si legge nelle controdeduzioni, «che in Lega - come peraltro già ampiamente argomentato nella memoria ex art 30 CGS depositata dalla difesa avanti al TFN ed alla quale si richiama in toto – era stata destinataria di ben 25 lettere di messa in mora inviate da giocatori del Pergocrema che lamentavano il mancato pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di dicembre 2011, gennaio 2012 e febbraio 2012 per un ammontare complessivo di 397.508,90 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 30 in atti). La situazione si palesava particolarmente allarmante anche per l’ufficio legale rappresentato dall’avv. Francesco Bonanni il quale, nonostante il tentativo maldestro di salvare se stesso da eventuali responsabilità professionali, evidenziava un dato oggettivo incontrovertibile: “mi limitai a segnalare al Presidente Macalli l’ingente esposizione debitoria del Pergocrema nei confronti dei calciatori quale risultante dalle istanze di messa in mora, trasmesse ai sensi dell’art. 17 dell’accordo collettivo e quindi il rischio oggettivo che i tesserati potessero svincolarsi prima della fine del campionato: allo stesso Presidente segnalai altresì che nonostante il bonifico del 15.02.2012 al Pergocrema, le messe in mora riguardavano il mancato pagamento anche delle mensilità precedenti al 15.02.2012 segno quindi che i proventi ricevuti non erano stati impiegati per il pagamento delle competenze dei calciatori: segnalai inoltre al Presidente Macalli, che comunque ne era già a conoscenza , le varie posizioni debitorie del Pergocrema nei confronti dei Vigili del Fuoco, Misericordia ed altre”». Da ciò si evincerebbe «che il bonifico venne bloccato non per ragioni arbitrarie di chicchessia, e tanto meno del Presidente Macalli, ma in base ad una procedura prevista dall’art. 21 dello Statuto della Lega Pro – sul punto si rimanda a quanto ampiamente argomentato dalla scrivente difesa nella memoria ex art 30 CGS cap. 2.4 – secondo cui “la Lega gestisce per conto delle società associate la stanza di compensazione, che regola ogni operazione, avente contenuto o effetti di natura economica derivante da rapporti giuridici rilevanti per l’ordinamento sportivo e provvede ad accreditare alle società associate i saldi attivi risultanti dalla stessa in conformità dello specifico mandato rilasciato dalle società associate all’atto di iscrizione ai campionati, a dimostrazione da parte della società avente diritto della avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento”. Pertanto da ciò emerge con assoluta chiarezza che se da un lato si era ormai attualizzata la condizione ostativa al pagamento dei saldi attivi di cui all’art. 21 dello statuto, dall’altro esisteva il concreto rischio che l’eventuale erogazione non fosse poi utilizzata a favore dei calciatori». Insomma, secondo la difesa del Macalli, il blocco del bonifico al Pergocrema, a prescindere da chi lo ha disposto (e che allo stato non sarebbe dato assolutamente saper con certezza) è avvenuto comunque in base ad una ragione giuridica, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura federale. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nel contesto descritto «la Lega sarebbe incorsa in grave errore se, dopo aver ricevuto le messe in mora dei giocatori e la comunicazione dell’avvenuto deposito del sequestro conservativo, che solo pochi giorni dopo ebbe comunque esito positivo – si discetta di un sequestro depositato il 27.04.2012 e concesso il 3.05.2012, avesse disposto comunque un bonifico in spregio ai regolamenti interni». Incoerente, sotto tale profilo, si rivelerebbe il richiamo effettuato dalla Procura federale alla comunicazione del 3 maggio 2012 inviata dalla Lega alla società U.S. Pergocrema 1932 e dal quale si evincerebbe un presunto atteggiamento doloso. «Sul punto si evidenzia che proprio il giorno 3 maggio 2012 la Lega stessa riceveva il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Crema che autorizzava il sequestro conservativo inaudita altera parte. A nulla rileva che la firma apposta in calce alla missiva sia stata quella del presidente Macalli, il quale si è limitato a sottoscrivere un documento redatto dai consulenti come peraltro ammesso dall’avv. Francesco Bonanni che in merito affermava : “ricordo perfettamente che ci fu un colloquio tra me e il direttore e con il presidente al telefono ove mi fu chiesto se il sequestro era stato eseguito nelle forme di legge ed io ho risposto che, in effetti il fax non era sufficiente per ritenere il sequestro eseguito ma ne avevamo formale conoscenza quindi raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza del giudice, cosa che era già capitata in passato per il fallimento di altre società calcistiche…ricordo benissimo che la prima cosa che è stata fatta è stata una lettera di comunicazione al Pergocrema, a firma del direttore generale della Lega Pro…in effetti ci si poteva limitare solo a riferire che era pervenuta l’istanza di sequestro conservativo ma abbiamo comunque voluto dare sfogo alle richieste che erano già state fatte dal Pergocrema alle quali non avevamo ancora risposto formalmente” (cfr. doc. 5 pag. 3)». Si tratta, ad avviso del rag. Macalli, di affermazione alquanto rilevante (nonostante l’avv. Francesco Bonanni sembra confondere la titolarità della firma apposta in calce alla lettera del 3 maggio 2012) «per i seguenti motivi: a) fu il Bonanni a consigliare di non bonificare la somma al Pergocrema: “raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza del giudice’’; b) la comunicazione del 3 maggio 2012 venne predisposta di concerto tra uffici della lega, come si evince dalle sue stesse parole. Egli usa il verbo al plurale in riferimento alla suddetta circostanza: “abbiamo comunque voluto dare sfogo alle richieste che erano già state fatte dal Pergocrema alle quali non avevamo ancora risposto formalmente’’; c) la decisione non venne assunta dal Presidente in via autonoma ma i soggetti apicali si consultarono prima con l’ufficio legale: “ricordo perfettamente che ci fu un colloquio tra me e il Direttore e con il Presidente al telefono ove mi fu chiesto se il sequestro era stato eseguito nelle forme di legge ed io ho risposto che in effetti il fax non era sufficiente per ritenere il sequestro eseguito ma ne avevamo formale conoscenza, quindi raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza del giudice”. Quanto esposto esclude in radice il dolo del Presidente Macalli volto, secondo la Procura federale, a non corrispondere al Pergocrema le cifre relative alla mutualità per danneggiare volontariamente la società cremasca. In definitiva, le incolpazioni elevate a carico del presidente Macalli sarebbero state correttamente giudicate infondate dal TFN, che si sarebbe, del resto, pronunciato in linea con la giurisprudenza sportiva, secondo cui «quando non emerge un quadro definito sufficientemente di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione il prevenuto va prosciolto e pur ribadendo l’arresto della giurisprudenza sportiva secondo cui per ritenere la responsabilità del soggetto incolpato non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito è comunque necessario acquisire sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (ex plurimus: i lodi del 23.06.2009 Ambrosino/ FIGC; 26.08.2009, Fabiani/FIGC; 3.03.2011 Donato/FIGC; 31.01.2012 Saverino/FIGC; 2.04.2012 Juve Stabia e Amodio/FIGC; 24.04.2012 Spadavecchia/FIGC; 26.04.2012 Signori FIGC)». Segnala, ancora, il rag. Macalli la decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 34/2012, nella quale si afferma che «Il solo movente per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco non è comunque mai :di per se assimilabile ad un grave elemento indiziario…Come noto in tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alla massima di esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi in caso contrario tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti». Quanto, infine, alle argomentazioni che la Procura federale «espone da pag. 7 del proprio ricorso a pag. 10 (cfr. doc. 4) esse sono inammissibili in quanto costituiscono, per la medesima, argomentazioni nuove non portate a sostegno dell’atto di deferimento, ma elaborate solo a seguito della presentazione della memoria ex art. 30 CGS presentata dalla difesa e rinvenibili dal cap. 2.2 al cap. 2.4 (cfr. doc. 3). Come tali, ex art. 37 CGS, non potranno esser considerate quali motivi di impugnazione in quanto la norma prevede che “la corte Federale di Appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificatamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili”». Conclude, quindi, il rag. Macalli, instando affinché voglia «l’Ill.ma Corte d’Appello adita così provvedere: -In via preliminare: dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Procura Federale in quanto tardivamente promosso per i motivi esposti in narrativa; -In via principale: respingere il reclamo proposto dalla Procura Federale in quanto in parte inammissibile dove introduce nuovi argomenti ed in parte infondato in fatto e diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa, confermando il proscioglimento del rag. Mario Macalli in merito al capo 2) di incolpazione dell’atto di deferimento di primo grado. Quanto al ricorso proposto dal rag. Macalli, quest'ultimo, in via pregiudiziale, solleva nuovamente l'eccezione secondo cui tutti gli atti di indagine sarebbero inammissibili e/o inutilizzabili, con conseguente richiesta declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificatogli. In punto di merito, il rag. Macalli sostiene il venir meno di una delle fasi in cui, secondo il deferimento, si sarebbe concretizzata l'attività illecita contestatagli. Secondo il ricorrente, infatti, venuta, in primo grado, meno, perché non accolta la relativa domanda, la contestazione avente ad oggetto alla questione del versamento delle somme provenienti dai diritti televisivi ed essendo, quindi, stato accolto solo il capo di imputazione relativo alla vicenda dei marchi registrati, l'accusa e la conseguente decisione dovevano ritenersi affetti da un'anomalia di fondo. In secondo luogo, il rag. Macalli sostiene che la titolarità dei marchi non poteva affatto garantirgli alcun ruolo decisivo nella scelta della compagine sociale che avrebbe eventualmente dovuto sostituire la decotta Pergocrema 1932 Srl. Il rag. Macalli, inoltre, afferma che avrebbe errato il TFN a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal Sig. Fogliazza. Il ricorrente, altresì, rileva che la sua condotta non sarebbe contraria ad alcuna disciplina positiva e, comunque, che sarebbe stata tenuta in assenza di conflitti di interessi. Ciò posto, il rag. Macalli così conclude: «voglia l'Ill.ma Corte Federale d'Appello adita, in riforma all'impugnata decisione, così provvedere: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificato a carico del Presidente Macalli per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via preliminare: riunire il presente procedimento con il procedimento instaurato dalla Procura Federale relativo alla impugnazione del CU 53/TFN nella parte in cui proscioglieva il Presidente Macalli dall'incolpazione n. 2 di cui all'atto di deferimento in quanto connessi da un punto di vista soggettivo ed oggettivo; nel merito: prosciogliere il Rag. Mario Macalli dall'incolpazione elevata e per l'effetto annullare la sanzione inflitta della inibizione di 6 (sei) mesi per tutti i motivi dedotti in narrativa; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte Federale d'Appello dovesse ritenere, anche parzialmente, fondati gli addebiti mossi verso il Rag. Mario Macalli, previa applicazione di circostanze attenuanti, ridurre la sanzione nella misura minima edittale prevista; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistene la responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato, ridurre nel minimo la pena, convertendo eventualmente la stessa in sanzione pecuniaria. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte Federale d'Appello doesse ritenere, anche parzialmente, fondati gli addebiti mossi verso il Rag. Mario Macalli, previa applicazione di circostanze attenuanti, applicare la sanzione nel minimo edittale previa conversione della medesima in sanzione pecuniaria; In via istruttoria: previa riforma dell'ordinanza n. 3 di cui al CU 54/TFN e sospensione dell'efficacia della sanzione inflitta, disporre l'audizione dei testi residui indicati al punto 6 della memoria ex art. 30 CGS e depositata in data 2 aprile 2015. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre ad accessori di legge». All’udienza dibattimentale, fissata per il giorno 22 maggio 2015 innanzi a questa Corte federale d’Appello sono intervenuti il dott. Palazzi e l’avv. Giua, per la Procura federale, nonché l’avv. Di Cintio ed il prof. Paliero, per il rag. Macalli. Presente personalmente il rag. Macalli, il quale, autorizzato, dalla Corte ha rilasciato dichiarazioni di rincrescimento, anche di ordine personale. Il dott. Palazzi, per quanto interessa il presente giudizio, ha, anzitutto, replicato all’eccezione di tardività del ricorso, richiamando le disposizioni di cui all’art. 35, comma 4.1, e all’art. 22, comma 11, CGS. Quest’ultima norma, segnatamente, porrebbe una eccezione alla presunzione assoluta di conoscenza dei Comunicati ufficiali. Il dies a quo, nel caso di specie, non potrebbe che cominciare a decorrere dalla data di comunicazione della decisione e non già da quella di pubblicazione della stessa sul C.U., anche alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e di quello di necessaria interpretazione della norma in modo tale da attribuire alla stessa un significato logico. Quanto all’eccezione procedimentale di decorrenza dei termini per le indagini, il Procuratore federale ha osservato che in atti vi è tanto la richiesta, quanto la concessione della proroga e la relativa produzione non può essere considerata tardiva, anche perché il CGS ammette addirittura la produzione di documenti nuovi in sede di appello e, quindi, a maggior ragione i predetti atti ben potevano essere ritualmente prodotti nel corso del procedimento di primo grado. Nel merito, il procuratore federale, con riferimento all'appello proposto dal Rag. Macalli ha replicato in estrema sintesi, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni poste a supporto della decisione del TFN. Quanto, invece, al proprio ricorso, il dott. Palazzi ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal TFN e dalla difesa del Macalli, ci sarebbe in atti prova del fatto che la decisione di bloccare il bonifico di cui trattasi è da ricondurre allo stesso Presidente della Lega pro. In tal senso ci sarebbe prova documentale, considerato che solo Macalli o il Consiglio direttivo di Lega avevano il potere di adottare una tale decisione. Ci sarebbero, poi, anche delle prove dichiarative (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni di Bonanni e Guido di Meano che, diversamente da quanto affermato dal TFN, non contrasterebbero tra loro e, quindi, non si eliderebbero a vicenda). Anche la lettera inviata alla società U.S. Pergocrema 1932 dalla Lega Pro, a firma del rag. Macalli, che, peraltro, non corrisponderebbe all’effettiva situazione, in quanto i conteggi erano già stati fatti, arricchirebbe il corredo probatorio idoneo a supportare il riconoscimento della responsabilità del predetto Presidente in relazione alla contestazione di cui trattasi. Ha, quindi, concluso, il Procuratore federale, chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal rag. Macalli e l’accoglimento di quello proposto dalla Procura, con conseguente condanna del predetto presidente di Lega Pro alla sanzione della inibizione per mesi 8 o a quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. Dopo la requisitoria del Procuratore federale ha chiesto la parola il rag. Macalli che, autorizzato dal presidente della Corte, ha rassegnato alcune dichiarazioni personali, evidenziando di non aver provveduto a donare il marchio "U.S. Pergolettese 1932" al momento della promozione in Lega Pro della relativa società per ragioni di salute, essendo stato, nell'estate del 2012, impegnato in lunghe analisi e accertamenti sanitari. Il ricorrente ha, inoltre, precisato che le ragioni che lo indussero a registrare i marchi furono esclusivamente affettive. Quindi, ha preso la parola il collegio difensivo del rag. Macalli. L’avv. Di Cintio, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, ha, anzitutto, illustrato la propria eccezione di tardività del ricorso proposto dalla Procura federale. Replicando alle osservazioni sul punto svolte dal dott. Palazzi, l’avv. Di Cintio ha evidenziato come in realtà l’art. 35, comma 4.1., CGS direbbe soltanto che c’è un obbligo di comunicazione della decisione alla Procura federale, ma non già che il termine per la proposizione dell’appello decorre da siffatta comunicazione. Sotto tale profilo infatti, avrebbe efficacia soltanto la pubblicazione della decisione sul C.U. Ed in tal senso l’art. 37 CGS dice che l’appello può essere proposto dalla data di pubblicazione, mentre l’art. 38 CGS afferma che i termini sono perentori. Il difensore del rag. Macalli ha, poi, ribadito la già formulata eccezione di improcedibilità del deferimento, evidenziando: che l’atto di richiesta di proroga del termine per le indagini ed il conseguente decreto, anzi, comunicazione di proroga non sarebbero stati prodotti tempestivamente; che secondo il CGS Coni cui le indagini non possono comunque durare più di un anno (mentre, nel caso di specie, sarebbero stati superati i due anni); che sarebbe illogico ritenere esistente una presunzione di conoscenza della comunicazione di proroga delle indagini, perché non si può pretendere che ogni soggetto indagato abbia l’onere di controllare giornalmente il sito della FIGC per verificare se è stato pubblicato il decreto di proroga delle indagini (ove, peraltro, non compare neppure il nome dell’indagato, ma solo il numero del procedimento della Procura federale). In ogni caso, poi, ribadisce la difesa del Macalli, le risultanze delle indagini effettuate oltre i termini sono inutilizzabili. Nel merito, in via generale, secondo l’avv. Di Cintio occorre capire se le condotte ascritte al rag. Macalli possano effettivamente essere ricondotte nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 1 CGS (previgente). Con riferimento alle argomentazioni illustrate dalla Procura federale nel proprio atto di appello l’avv. Di Cintio evidenzia come ai sensi dell’art. 3 CGS le persone fisiche siano soggette a responsabilità nella sola ipotesi della ricorrenza del dolo o della colpa. Nel caso di specie, mancherebbe il dolo, perché non vi sarebbe la volontà di arrecare un danno al Pergocrema; mancherebbe anche la colpa, essendo in atti provato che il rag. Macalli si sarebbe consultato con i propri uffici amministrativi e legali di Lega per una complessiva valutazione della situazione in cui versava il Pergocrema. Evidenzia, poi, la difesa Macalli come vi sia stata una vera e propria messa in mora dei calciatori e per tale ragione, quindi, opererebbe l’art. 21 dello statuto della Lega Pro. Situazione, dunque, nettamente differente da quelle citate a paragone dalla Procura federale (ad esempio, Taranto, Lecco, ecc.), nelle quali vi era un semplice ritardo nei pagamenti ai tesserati, mentre il Pergocrema era notoriamente in una situazione di difficoltà finanziaria evidente. La scriminante, in altri termini, sarebbe data dalla messa in mora da parte dei calciatori, che è precedente anche all’Assemblea di Lega del 20 aprile per la distribuzione dei proventi dei diritti televisivi. Il suddetto art. 21 diventerebbe, dunque, una norma di garanzia, perché permette, nella sostanza, di addivenire ad un accordo tesserati – Lega che consente di pagare direttamente i tesserati. Del resto, lo stesso Bonanni avrebbe avvertito Macalli di fare attenzione in ordine ai pagamenti al Pergocrema, visto che era stato preannunciato il sequestro, poi effettuato il giorno 3 maggio. Peraltro, tale preannuncio del sequestro dovrebbe essere letto alla luce della predetta messa in mora della società ad opera dei calciatori e questo rappresenterebbe una valida ragione giuridica per non effettuare il bonifico di cui trattasi. L’appello della Procura federale in ordine a questo capo di incolpazione sarebbe, dunque, infondato. Il prof. Paliero, quanto all'appello proposto dal rag. Macalli, riportandosi al proprio ricorso, ha sostanzialmente ribadito le ragioni che hanno indotto il ricorrente a registrare i marchi de quibus; con ciò, confermando la assoluta liceità del comportamento del medesimo Macalli nella vicenda in esame. La Corte federale di appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza e della successiva camera di consiglio, preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti, attesane l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, ha reso la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti ed esaminata la documentazione acquisita al procedimento, ritiene che il reclamo proposto dalla Procura federale non sia fondato, mentre quello proposto dal Presidente rag. Macalli meriti parziale accoglimento. In ordine logico ritiene questa Corte opportuno affrontare prima il gravame proposto dalla pubblica accusa federale. Come detto, il ricorso proposto dal Procuratore federale non può essere accolto. Manca, infatti, la prova che la decisione di non procedere al bonifico al Pergocrema della seconda tranche dei contributi relativi ai diritti televisivi sia stata effettivamente adottata dal presidente Macalli o comunque sia a lui ascrivibile. Peraltro, la situazione economico-finanziaria della società Pergocrema poteva ritenersi all’epoca dei fatti tale (come conferma anche la dichiarazione di fallimento, poi, intervenuta da lì a poco) da consigliare (quanto meno) un atteggiamento prudente da parte della Lega in ordine all’erogazione delle ulteriori rate della contribuzione inerente la ripartizione dei c.d. diritti televisivi. Guido Amico Di Meane afferma di essere stato a conoscenza del fatto che il 27 aprile 2012 l'ufficio legale della Lega Pro aveva ricevuto una diffida dall'avv. Macrì, legale di dieci calciatori del Pergocrema, con la quale intimava di non pagare nulla alla predetta società, essendo stato già depositato un ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di Crema e che, quindi, il bonifico con il quale provvedere al pagamento della seconda tranche di quanto spettante al Pergocrema a titolo di diritti televisivi «venne bloccato dall’ufficio legale della Lega Pro. Mi sembra di ricordare che fu l’avv. Bonanni a comunicare, non ricordo se personalmente a me oppure alle impiegate, ma ritengono verosimile che abbia parlato con me di non pagare». Precisa, inoltre, Guido Amico di Meane, che l’avv. Bonanni non gli disse che tale direttiva di astenersi dal pagamento provenisse dal presidente di Lega. Per inciso, occorre dare atto che l’avv. Bonanni smentisce le predette dichiarazioni, affermando, tra l’altro: «comunque non avevo le competenze per poter fornire tale disposizione che è di competenza del Presidente Macalli quindi escludo categoricamente di aver detto al dott. Di Meane di non bonificare la quota del contributo legge Melandri al Pergocrema, ribadisco l'unico che potrebbe aver dato una disposizione del genere è il Presidente». Dunque, a fronte di un teste (Bonanni) che si esprime in termini dubitativi, presumendo (e non affermando per conoscenza diretta) che «l’unico che potrebbe aver dato una disposizione del genere è il Presidente», vi è altro teste (Guido Amico di Meane) che, al contrario, afferma di aver ricevuto l’ordine di non procedere al bonifico proprio dall’avv. Bonanni, escludendo che questi gli abbia riferito che la decisione era del presidente di Lega. Difettando ogni altro specifico elemento probatorio che consenta, quanto meno con i consueti margini minimi di serenità (e di serietà) più volte evidenziati dalla giurisprudenza di settore, di affermare che la decisione di cui trattasi è effettivamente riferibile al rag. Macalli, non vi è dubbio che debba concludersi per il proscioglimento dello stesso da questo capo di incolpazione, quantomeno per insufficienza del necessario corredo di prove. Confortano, peraltro, tale decisione ulteriori elementi e considerazioni. La “legge Melandri” prevede, come noto, che la ripartizione dei diritti televisivi sia effettuata a “pioggia” almeno per il 40% a favore di tutte le società, mentre la restante deve essere distribuita sulla base di criteri predeterminati (segnatamente, risultati sportivi e bacino di utenza, sulla base di un'incidenza percentuale discrezionale deliberata dall'Assemblea di Lega). Per tale ragione, come affermato dal sig. Amico Di Meane, la prima tranche è stata liquidata e bonificata subito indistintamente nella misura del 40%. Per l’erogazione della seconda tranche erano, invece, necessarie le relative decisioni dell'Assemblea di Lega, che, convocata per il giorno 23 aprile 2012, ha appunto determinato i predetti criteri di ripartizione (90% a pioggia e 5% per gli altri due parametri). Orbene, ciò premesso, venendo alla specifica situazione del Pergocrema, Amico Di Meane riferisce che al 30 aprile 2012, sulla base della documentazione contabile in suo possesso, era stato accertato che il contributo spettante alla stessa predetta società era di € 312.118,54 e che, nei rapporti tra dare ed avere, il saldo positivo da erogare era di € 256.488,80. Dall'estratto conto contabile del Pergocrema risultano registrate, in data 30 aprile 2012, due operazioni passive di circa 11 mila curo ciascuna, che hanno, appunto, portato il saldo a € 256.488,80 (coincidenti le relative dichiarazioni rilasciate dell’avv. Bonanni). Tuttavia, in atti vi è ampia prova della difficile situazione economico-finanziaria in cui versava la società Pergocrema, dovuta, in gran parte, alle istanze di messa in mora dei calciatori tesserati per omesso pagamento delle mensilità pregresse per circa € 370.000,00 e da altre varie posizioni debitorie. Peraltro, oltre alle chiare emergenze documentali, in tal senso convergono le dichiarazioni rilasciate anche dai sigg.ri Bonaldi, Della Frera, Alotti e Amico di Meane. Lo stesso avv. Bonanni (nelle dichiarazioni rese in data 29 aprile 2013 alla Procura della Repubblica) afferma di aver segnalato al presidente Macalli «l'ingente esposizione debitoria del Pergocrema nei confronti dei calciatori quale risultante dalle istanze di messa in mora, trasmesse ai sensi dell’art. 17 dell'accordo collettivo, e quindi il rischio oggettivo che i tesserati potessero svincolarsi prima della fine del campionato; allo stesso presidente segnalai altresì che nonostante il bonifico del 15/2/2012 al Pergocrema, le messe in mora riguardavano il mancato pagamento anche di mensilità antecedenti al 15/2/2012 (nello specifico dal dicembre 2011) segno quindi che i proventi ricevuti non erano stati impiegati per il pagamento delle competenze dei calciatori; segnalai inoltre al presidente Macalli, che comunque ne era già a conoscenza, le varie posizioni debitorie del Pergocrema nei confronti dei Vigili del Fuoco, Misericordia ed altre». Si aggiunga, poi, come dalle stesse affermazioni dell’avv. Bonanni si evince che di siffatta situazione del Pergocrema fossero a conoscenza anche gli altri uffici della Lega, tanto è che se ne era parlato anche con il segretario generale della Lega, avv. Capograssi ed il direttore generale, dott. Francesco Ghirelli. Evidenzia, anzi, a tal proposito, l’avv. Bonanni come «in tali analoghe situazioni la Lega Pro provvede, previo accordo con la società sportiva interessata ad inviare sul posto un proprio incaricato amministrativo il quale versa direttamente ai tesserati gli importi dovuti per le mensilità pregresse. Per tale procedura so che ci sono stati contatti tra il presidente della società Briganti, il dott. Ghirelli e Capograssi ma non sono in grado di riferire il contenuto di tali accordi». Riferisce, ancora, l’avv. Bonanni, di ricordare “perfettamente” il «colloquio tra me e il direttore e con il Presidente al telefono, ove mi fu chiesto se il sequestro era stato eseguito nelle forme di legge ed io ho risposto che in effetti il fax non era sufficiente per ritenere il sequestro eseguito ma ne avevamo formale conoscenza quindi raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza di un provvedimento del Giudice, cosa che era già capitata in passato per il fallimento di altre società calcistiche». Insomma, non vi è dubbio circa la più volte rappresentata difficile situazione in cui all’epoca dei fatti versava la società Pergocrema e che di tale circostanza fosse a conoscenza l’intero vertice della Lega Pro, unitamente ai relativi uffici amministrativi ed a quello legale. Tentando, dunque, di riassumere, a fine aprile 2012 la Lega Pro: ha già ricevuto gli atti di messa in mora di alcuni calciatori del Pergocrema (notificati a decorrere dal 27 marzo 2012); ha già ricevuto (27 aprile 2012) formale comunicazione del ricorso per sequestro conservativo depositato presso il Tribunale di Crema; è a conoscenza della comprovata difficile situazione economicofinanziaria del Pergocrema (che, poi, lo ricordiamo, sfocerà effettivamente nella dichiarazione di fallimento); ha un parere dell’avv. Bonanni che consiglia di non bonificare la somma al Pergocrema «per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza» di disposizioni dell’autorità giudiziaria. Pertanto, il fatto che l’erogazione della somma di cui trattasi sia stata bloccata può ben essere ricondotta ad un legittimo prudente atteggiamento non lesivo dei diritti ed interessi dei creditori della società (tesserati, in primo luogo) che abbia, appunto, “consigliato” di attendere per qualche giorno lo sviluppo degli eventi prima di procedere al pagamento della seconda tranche del contributo relativo ai diritti televisivi, anche al fine, probabilmente, di valutare l’effettiva incidenza e rilevanza, nella fattispecie, dell’art. 21 dello statuto di Lega. Sotto tale profilo, infatti, non può trascurarsi che, come messo in luce dalla difesa del Macalli, la situazione dell’U.S. Pergocrema 1932 fosse sensibilmente e concretamente diversa da quella delle altre società menzionate nel reclamo della Procura federale: una cosa è la mancata erogazione, da parte della società, delle retribuzioni dovute ai tesserati e per le quali, a seguito degli accertamenti Co.Vi.So.C. si giunge al deferimento ed alla conseguente applicazione della prevista sanzione; altra cosa è la formale messa in mora della società da parte dei tesserati notificata alla Lega Pro e di fronte alla quale non vi è dubbio che quest’ultima sia chiamata, anche alla luce del ricordato art. 21 dello statuto di Lega, a farsi parte attiva e, comunque, diligente per una proficua e, per quanto possibile, bonaria definizione della controversia. Né decisivi argomenti a supporto della tesi accusatoria possono trarsi dal contenuto della lettera inviata dalla Lega Pro, a firma del presidente Macalli, alla società Pergocrema in data 3 maggio 2012, anche considerato che, in effetti, ancora alla data del 30 aprile 2012 erano state registrate alcune operazioni sul conto corrente contabile della predetta società e che lo stesso avv. Bonanni ha avuto modo di precisare che la lettera di cui trattasi aveva una funzione più ampia, essendo intenzione della Lega di «dare riscontro formale alle precedenti richieste del Pergocrema che tendeva ad ottenere le somme relative al contributo della legge Melandri». In effetti, soggiunge Bonanni, «ci si poteva limitare solo a riferire che era pervenuta l'istanza di sequestro conservativo ma abbiamo comunque voluto dare sfogo alle richieste che erano già state fatte dal Pergocrema alle quali non avevamo ancora risposto formalmente». Coglie, dunque, nel segno il TFN quanto afferma che «valutato il ridottissimo lasso temporale nel quale si è articolata la vicenda, anche la scelta di rispondere il 3.5.2012 ai legali della Società – che sollecitavano il versamento dei contributi – che i conteggi non fossero ancora compiuti se, da un lato, ben può essere stata conseguenza di frammentarie ed inesatte comunicazioni verbali tra gli uffici (nel corso di procedure compiute in pochi giorni e, per di più, nell’imminenza di una festività (1° maggio), non è necessariamente indicativa della volontà specifica di pregiudicare l’US Pergocrema 1932». Peraltro, occorre anche considerare, come sopra si diceva e come, del resto, correttamente evidenziato dallo stesso Tribunale federale nazionale, il ristretto arco temporale in cui si svolge la vicenda che ci occupa. Ancora in data 30 aprile 2012, come detto, risultano essere state effettuate alcune operazioni contabili sul conto dell’U.S. Pergocrema 1932 (ciò che, peraltro, smentisce la circostanza che alla data del 27 aprile 2012 si sarebbero concluse le procedure di liquidazione). Guido Amico di Meane afferma che, in difetto di contrari ordini, «i primi giorni di maggio, il due od il tre, la Lega Pro avrebbe certamente bonificato il contributo al Pergocrema così come ad altre società». Ora, il primo di maggio è giornata festiva e, dunque, unica data utile per effettuare il bonifico sarebbe stata il giorno 2, considerato che il successivo 3 giunge la notifica del sequestro di cui si è detto. Anche sotto tale profilo, dunque, non possono trarsi utili elementi dai quali evincere una effettiva volontà di Macalli o di altri in Lega di non procedere, artatamente, al bonifico a favore dell’U.S. Pergocrema 1932, in modo da arrecare alla stessa pregiudizio. Né, infine, trova spazio l’assunto della Procura federale circa la debolezza dell’argomento difensivo in base al quale la seconda tranche dei contributi relativi alla ripartizione dei diritti televisivi non sarebbe stata erogata per la situazione in cui versava la società Pergocrema 1932, anche alla luce della previsione di cui all’art. 21 dello statuto di Lega. «Fermo restando», sostiene la Procura federale «che l’unico organo deputato a porre in essere i controlli sul pagamento degli stipendi ai tesserati in ambito federale è la Co.Vi.So.C.», la prima tranche è stata corrisposta «senza alcuna attestazione relativa al pagamento dei compensi già maturati, tanto che la stessa società è stata deferita e sanzionata proprio per mancata corresponsione degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e dei contributi in relazione al medesimo periodo (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 entro il 14.02.2012)». In tal senso, prosegue la Procura federale, dalla stessa relazione dell’avv. Bonanni sul Pergocrema si evince che la prima tranche è stata corrisposta il 16.2.2012, nonostante la stessa predetta società fosse inadempiente al termine del 14.2.2012. Così come, del resto, è avvenuto, evidenzia l’Ufficio reclamante, con altre società militanti nel campionato di Lega Pro, pur esse inadempienti al pagamento degli emolumenti ed alle quali, appunto, sono stati corrisposti sia i contributi di febbraio, sia i contributi di aprile. Cita, quali esempi, la Procura, le seguenti società: A.S. Taranto Calcio s.r.l., U.S. Siracusa s.r.l., U.S. Foggia s.p.a. (cfr. C.U. n. 48/CDN 2012/2013 del 5.12.2012); Calcio Lecco 1912 s.p.a. (cfr. C.U. n. 17/CDN 2012/2013 del 18.9.2012). Orbene, occorre al riguardo considerare che alla data di erogazione della prima tranche la Lega non aveva ancora ricevuto gli atti di messa in mora della predetta società da parte di alcuni tesserati della stessa. Dunque, siffatto motivo (asseritamente) ostativo in effetti non sussisteva nel febbraio del 2012, considerato che i primi atti di messa in mora sono datati 22 marzo. Inoltre, come già sopra osservato, una cosa è l’accertamento (di competenza Co.Vi.So.C.) del mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, diversa cosa è l’attivazione della procedura di messa in mora da parte di alcuni tesserati che impone, come ricordato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 dello statuto della Lega Pro, un comportamento attivo o, quantomeno, collaborativo da parte della medesima Lega. In definitiva, l’impugnata decisione appare, in parte qua, condivisibile, considerato che non vi è, agli atti del giudizio alcun provvedimento personale del presidente Macalli dal quale ricavare che sia stato proprio lui a bloccare il bonifico nei confronti della società di cui trattasi, e comunque non vi è prova che tale esito sia direttamente ascrivibile alla volontà dell’incolpato. Del resto, come già in precedenti decisioni affermato da questa Corte, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alla massima di esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi in caso contrario tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti. E in tale contesto, il complesso probatorio di cui si dispone comunque non consente di ritenere in tal senso sussistente una prova certa. In altri termini, la Corte non può non prendere atto del fatto che non vi è prova sufficiente, tantomeno certa, al riguardo e come, ad ogni buon conto, difetti qualsiasi dimostrazione dell’elemento psicologico, comunque necessario per giungere ad un giudizio di colpevolezza in ordine al comportamento contestato. In ogni caso, residuerebbero dubbi in ordine alla palese illegittimità della decisione assunta, tanto in considerazione della rappresentata situazione complessiva che interessava la vicenda della società Pergocrema 1932, quanto dell’assenza di sostanziale contrasto ai vertici della Lega per la mancata effettuazione del bonifico a favore della predetta medesima società (emergendo, anzi, un concorde giudizio sullo stato di difficoltà della medesima) ed alla luce dello svolgersi temporale degli accadimenti di rilievo ai fini del presente giudizio. In conclusione, la decisione, sul punto, del TFN, di assolvere il rag. Macalli dalle contestazioni di cui al capo 2 dell’incolpazione, si appalesa corretta e merita conferma. Il rigetto nel merito, attesa la sua infondatezza, del ricorso proposto dalla Procura federale consente di ritenere assorbita la questione della inammissibilità dello stesso, sollevata dalla difesa del presidente Macalli nelle proprie controdeduzioni ed esime la Corte dall’esame del predetto profilo. Tuttavia, questo Collegio ritiene, comunque, a tal riguardo, opportuno svolgere, seppur in via incidentale, per le ragioni appena indicate, alcune considerazioni. Si ricordino, in estrema sintesi, le opposte tesi sostenute rispettivamente dal deferito e dalla Procura federale. Il C.U. n. 53/TFN, contenente la decisione qui oggetto del gravame, è stato pubblicato in data 29 aprile 2015. Secondo la difesa del Macalli «il dies a quo doveva esser individuato nel suddetto giorno mentre il dies ad quem sarebbe spirato il giorno 6 maggio 2015». Il ricorso della Procura federale è, invece, stato inoltrato alla Corte federale d’Appello in data 7 maggio 2015 e sarebbe, dunque, tardivo e, in quanto tale, inammissibile. Ad avviso del Procuratore federale, invece, le decisioni relative ai deferimenti devono essere comunicate alla Procura ed il termine per l’appello decorrerebbe solo da tale data. Nel caso di specie, dunque, considerato che la comunicazione è stata effettuata in data 30 aprile ed il ricorso proposto in data 7 maggio, lo stesso sarebbe tempestivo. Così delineati i termini della questione, l’analisi della stessa richiederebbe un attento esame del tessuto normativo di riferimento. La norma di cui all’art. 33 CGS prevede che la Procura federale, quando propone ricorso avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, deve farlo con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38, inviando, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso contestualmente, all’eventuale controparte. L’art. 38, comma 2, CGS, dispone che «il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare». E in tal ottica, l’art. 2, comma 3, CGS afferma che «I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione». In forza dell’art. 37 CGS «Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. […] b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta». Il complesso normativo sopra in sintesi richiamato farebbe propendere per la tesi secondo cui anche il gravame della Procura federale debba essere proposto entro il settimo giorno dalla pubblicazione del C.U. in cui è contenuta la decisione impugnata. Non si può, tuttavia, trascurare di considerare l’espressa e specifica previsione di cui all’art. 35, comma 4.1, ult. periodo, CGS, che così recita: «Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8». Inoltre, l’art. 22, comma 2, CGS stabilisce che «Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice». Il predetto comma 11 a sua volta così recita: «Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale». Il combinato disposto di cui agli articoli 35 e 22 CGS prima richiamati farebbe, dunque, pensare che il termine per la proposizione del gravame, nel caso di procedimento instaurato su deferimento della Procura federale, decorre dalla data di comunicazione all’organo che ha adottato il deferimento medesimo o al soggetto deferito. Occorre, poi, considerare che l’analoga previsione di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del CGS in vigore fino al 31 luglio 2014 stabiliva che «il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione … ». Tuttavia, come visto, le nuove vigenti disposizioni non replicano la precisazione contenuta nel prima ricordato art. 37, comma 1, lett. a), vecchio C.G.S. («… in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione»). Ed allora occorre ulteriormente indagare se la mancata riproposizione del predetto passaggio normativo possa o meno assumere il significato di una volontà del legislatore federale di far decorrere il termine per il gravame, anche nel caso di decisione emessa a seguito di deferimento ed in relazione al quale mantiene ferma la previsione di diretta e personale comunicazione, dalla data di pubblicazione del C.U. ovvero non si tratti, piuttosto, di un lapsus calami, anche considerato che, in difetto, non apparirebbe ben chiaro il significato (rectius: efficacia) della prescritta comunicazione alle parti. Tanto si riteneva di dover esporre per completezza espositiva, senza in questa sede dover aderire necessariamente ad opzioni interpretative astrattamente legittime sdulla base del quadro normativo vigente. * * * Passando all’esame del ricorso proposto dal rag. Macalli, lo stesso, come detto, merita solo parziale accoglimento in punto di determinazione della sanzione concretamente da infliggersi, per le ragioni di seguito indicate. La Corte ritiene necessario, in primo luogo, esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente in relazione alla presunta inammissibilità e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificato a suo carico. Sotto questo aspetto, la Corte ritiene condivisibile quanto rilevato dal TFN nella ordinanza n. 2 del giudizio di primo grado. I termini indicati nelle note del 28.9.2012 e del 26.3.2013 dal Procuratore federale hanno, invero, carattere ordinario ed ineriscono ad aspetti organizzativi interni dell'ufficio e sono, quindi, privi di rilevanza esterna. Come esattamente confermato dal TFN, invero, gli unici termini procedimentali cogenti trovano fonte nel C.G.S. e segnatamente nell'art. 32 comma 11 C.G.S. allora vigente. In relazione, invece, all’eccezione relativa alle presunte tardività della chiusura delle indagini, è appena il caso di osservare che correttamente la Procura Federale ha richiesto e ottenuto dalla Corte di giustizia federale le relative proroghe previste dal sopra richiamato art. 32. Ne consegue, pertanto, che la chiusura delle indagini è avvenuta nel rispetto della normativa e, quindi, dei termini all'epoca vigenti. In ordine alla presunta mancata conoscenza, da parte del ricorrente, delle anzidette proroghe, è appena il caso di ricordare che l'art. 22, comma 11, CGS (sia nella precedente, che nell'attuale versione) prevede che alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali consegua la presunzione di conoscenza di quanto contenuto in questi ultimi, non essendo prevista la notifica a soggetti sottoposti alle indagini. A questo proposito, si rileva, altresì, che gli indagati sono, in ogni caso, sempre a conoscenza del numero distintivo del proprio procedimento, posto che, invero, lo stesso viene comunicato al momento dell'interrogatorio. Parimenti infondata appare essere l'eccezione avente ad oggetto il presunto ritardato deposito dei sopra Comunicati Ufficiali da parte della Procura federale. Sul punto è, infatti, appena il caso di precisare che, oltre a quanto già osservato con riferimento alla presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione, il deposito dei Comunicati in sede di udienza dibattimentale si è reso necessario, come correttamente rilevato dal TFN, per effetto proprio dell'eccezione del ricorrente. Non risultano, peraltro, in alcun modo violati i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, poiché trova applicazione, nella specie, solo il CGS. Da ultimo, si rileva che appare priva di pregio anche l'osservazione secondo cui, nell'art. 32, comma 11, CGS, la parola "proroga" venga usata al singolare, posto che l'interpretazione corretta della norma deve necessariamente prevedere la possibilità per la Procura federale di chiedere più proroghe, se necessario. In relazione alla richiesta ammissione di ulteriori testimoni, questa Corte ritiene, infine, di condividere quanto indicato nell'ordinanza n. 3 della sentenza impugnata, laddove il TFN ha ritenuto irrilevanti e genericamente formulati i capitoli di prova non ammessi con gli altri testi indicati. Terminata la disamina delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente è ora possibile passare all’esame del merito dei motivi di impugnazione. Orbene, secondo la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, la decisione impugnata si fondava sull’accusa secondo cui l’obiettivo di decidere «chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema» sarebbe stato conseguito dal rag. Macalli in tre fasi: (i) attraverso la registrazione di tutti i marchi riconducibili al Pergocrema: U.S. Pergocrema, U.S. Pergocrema 1932, U.S. Pergolettese e U.S. Pergolettese 1932; (ii) attraverso il ritardo nel versamento di somme, dovute al Pergocrema, provenienti da diritti televisivi, così contribuendo a determinarne il fallimento; (iii) attraverso la concessione d’uso gratuito, dopo il fallimento del Pergocrema, del marchio U.S. Pergolettese 1932 alla società A.S. Pizzighettone S.r.l., di cui Fogliazza era il dominus, la quale cambiava la denominazione in Pergolettese 1932 e trasferiva la propria sede a Crema. In particolare, la difesa del sig. Macalli sostiene che il venir meno di una delle tre fasi anzidette, ovvero la fase relativa al ritardato versamento delle somme oggetto della contestazione per la quale lo stesso Macalli era stato assolto in primo grado, avrebbe dovuto comportare il venir meno anche delle altre. Tale ricostruzione, per quanto indubbiamente suggestiva, non appare condivisile. Ad avviso di questa Corte, invero, i fatti in questione non possono essere inquadrati in un unico disegno criminoso, come sostenuto dal ricorrente. Al contrario, si ritiene più corretto aderire alla linea interpretativa del TFN in relazione al capo avente ad oggetto la questione della registrazione dei marchi. In particolare, si condivide la tesi del TFN per cui la circostanza stessa che il rag. Macalli, mentre rivestiva la carica di presidente della Lega Pro, nel febbraio 2011, richiedesse la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIA di Roma, dei marchi suddetti, costituirebbe già di per sé fatto idoneo a ledere il disposto dell’art. 1 comma 1 CGS, ora novellato dall’art. 1 bis, comma 1, CGS, in violazione dei generici doveri di lealtà, imparzialità e correttezza imposti dal Codice. Infatti, ad avviso di questa Corte, il TFN risulta aver ben inquadrato la vicenda quando afferma che «non è certo sufficiente essere cresciuto nel quartiere del Pergoletto o essere giocatore e poi tifoso della squadra locale per potersi impossessare di ogni marchio riconducibile a tale quartiere». Con la conseguenza logico-deduttiva che non è ravvisabile alcuna correlazione tra l’asserito legame “affettivo” del Macalli con il quartiere Pergoletto e la volontà di registrare marchi di società calcistiche a suo nome, soprattutto in considerazione del ruolo di primario vertice svolto dallo stesso all’interno della Lega Pro. Tale operazione, pertanto, appare già di per sé in contrasto con i doveri di cui sopra. A ciò si aggiunga che l’art. 19 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) stabilisce che la registrazione per marchio d’impresa può essere ottenuta solo da «chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso», obiettivi che il sig. Macalli non si è mai posto, né, considerata la carica ricoperta, poteva porsi. Infatti, non chiunque può procedere alla registrazione di un marchio, ma chiunque, quantomeno, si proponga di utilizzarlo ai sensi di quanto detto. Secondo il ricorrente, inoltre, l’aver ottenuto la titolarità dei marchi non conferiva di fatto alcun ruolo decisivo a Macalli nella scelta della compagine societaria che doveva sostituire il Pergocrema 1932. Non solo, secondo la difesa del deferito, tale titolarità non impediva neppure l’utilizzazione, da parte di soggetti terzi, di «qualsivoglia altra denominazione, anche del tutto similare a quelle registrate dall’incolpato». Ad avviso di questa Corte, anche tale assunto non è, però, condivisibile. È, infatti, del tutto evidente come l’ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi “storici” e comunque rappresentativi e/o di richiamo del quartiere Pergoletto della città di Crema impedisca, di fatto, a terzi di utilizzare denominazioni simili, se non altro, per possibile confondibilità di marchi. In tal senso, si ricorda che l’art. 7 c.p.i. annovera tra i requisiti per la registrazione di un marchio la capacità distintiva, intesa come la capacità di «distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». Pertanto, l’utilizzo di denominazioni simili a quelli di titolarità del rag. Macalli, da parte di terzi, avrebbe comportato una sicura opposizione, da parte del medesimo Macalli, quale appunto titolare dei marchi registrati anteriormente, per confondibilità/contraffazione degli stessi. Il fine ultimo della registrazione de qua è, infatti, quello di difendere il proprio marchio e/o la propria impresa dalla confusione con altri marchi e/o imprese. Dunque, il TFN, anche sotto questo aspetto, dimostra di aver ben inquadrato la questione quando afferma che il rag. Macalli ottenne “il monopolio dei marchi” in relazione al quartiere Pergoletto, coprendo, con le relative registrazioni, la maggior parte dei marchi riferibili allo stesso. Tali registrazioni hanno senz’altro conferito al rag. Macalli un certo potere di controllo sulle vicende calcistiche della città di Crema, potere incompatibile con le funzioni istituzionali da lui svolte. Inoltre, si deve in questa sede nuovamente ricordare come l’illiceità di tale condotta non sia smentita da una serie di dichiarazioni rese da soggetti che hanno avuto nella vicenda un ruolo rilevante, dichiarazioni che danno riprova del ruolo fondamentale svolto dal Macalli nella scelta concreta di «chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema». In particolare, alcuni funzionari del Comune di Crema, Walter Della Frera ed Agostino Alloni, hanno confermato quanto sopra. Il Sig. Walter Della Frera, consigliere incaricato allo sport presso il Comune di Crema, dal giugno 2012, ha riferito alla Procura che fu proprio il rag. Macalli a suggerire Fogliazza come persona interessata a far calcio a Crema, specificando che lo stesso Fogliazza aveva intenzione di parlare con il sindaco per l’utilizzo delle strutture sportive. Della Frera ha, altresì, dichiarato che Macalli gli rivelò di essere disposto a concedere il marchio solo «qualora le persone interessate a rilevare la società fossero state di suo gradimento». E ancora, Agostino Alloni, rappresentante del Comune, ha riferito di aver più volte consigliato, di concerto con Della Frera stesso, «una cordata di imprenditori comaschi interessati a compartecipare alla società, mentre il Macalli proponeva imprenditori a lui sconosciuti». A ciò aggiungendo che «Macalli era senz’altro costantemente informato delle trattative perché manteneva i contatti con Walter Della Frera e certamente l’operazione non si poteva definire senza il suo assenso anche perché doveva concedere l’utilizzo del marchio». Allo stesso modo, anche Andrea Micheli, Presidente e legale rappresentante dell’A.S. Pizzighettone, nonché nipote di Cesare Fogliazza, ha dichiarato che «se la trattativa non andava in porto con il Pizzighettone [Macalli] non avrebbe concesso l’uso del marchio ad altri, considerati anche gli accordi precedenti» con lo zio. Micheli afferma addirittura di aver partecipato ad alcune riunioni tenute da Macalli nel suo ufficio, con Alloni, Fogliazza e un avvocato in rappresentanza di eventuali futuri soci. È fuor di dubbio che tali comportamenti dimostrano che il sig. Macalli avesse una posizione di controllo rilevante nelle vicende relative al Pergocrema. È fuor di dubbio, altresì, che tali condotte siano in contrasto con i doveri di imparzialità, lealtà e correttezza previsti dal CGS atteso il ruolo dal medesimo rivestito. Alla luce di ciò, questa Corte ritiene coerente la valutazione delle testimonianze così come svolta dal TFN. In particolare, è bene ricordare che il sig. Fogliazza era ed è ancora “carissimo amico di vecchia data” del Macalli, come da lui stesso affermato, nonché dominus della Pizzighettone, società destinataria finale del marchio in questione. Pertanto, è evidente che la sua testimonianza debba essere valutata anche alla luce dello stretto rapporto intercorrente col Macalli, poiché tale rapporto rende Fogliazza, di fatto, parte in causa. In tal senso, appare condivisibile il pensiero del TFN che ha ritenuto complessivamente inattendibili le dichiarazioni del sig. Fogliazza. Tanto più che la sua testimonianza risulta l’unica tendente a ridimensionare il ruolo del Macalli, in aperta contraddizione con quanto sostenuto dagli altri deponenti. Alla luce di tali elementi, appare chiaro come fu proprio il Presidente Macalli ad essere in ogni caso coinvolto nelle operazioni che portarono la squadra del Pizzighettone a trasferirsi a Crema con la denominazione di Pergolettese 1932. La lettura della vicenda come ricostruita da codesta Corte, è supportata da ulteriori elementi e considerazioni. Secondo la difesa del ricorrente Macalli, la condotta illecita avrebbe potuto riscontrarsi «i) o nel caso di contrarietà a una disciplina positiva; ii) oppure per l’infedeltà rispetto al ruolo, per aver agito in conflitto di interessi». Per quanto attiene al primo profilo, il ricorrente sostiene l’erronea valutazione da parte del TFN dell’art. 1 CGS. In particolare, ad avviso della difesa Macalli, il Tribunale avrebbe svuotato di significato i principi di lealtà e correttezza, non integrandoli con una ulteriore norma di diritto positivo. Tale valutazione è da ritenersi senza dubbio errata. Infatti, in realtà, l’art. 1 CGS non necessita di alcuna ulteriore contrarietà al diritto positivo, non essendo ciò espressamente previsto o richiesto come necessario presupposto dal Codice di giustizia sportiva ai fini della valutazione di una violazione della norma de qua. Pertanto, per integrare la violazione dell’art. 1 in commento, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, non essendo necessario che l’incolpato violi “alcuna specifica norma” ulteriore. Si ritiene, peraltro, che i doveri e gli obblighi generali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva siano tanto più pregnanti, quanto più alta è la carica rivestita. Pertanto, Macalli, nel ruolo di Presidente della Lega Pro, avrebbe dovuto senza dubbio astenersi dal porre in essere condotte potenzialmente lesive di tali obblighi, in quanto idonee ad interferire in vicende comunque legate a società calcistiche. E la valutazione di inopportunità sicuramente alla base, relativamente ad un comportamento, questo valga come attenuante, assunto alla luce del sole e quasi con ingenua trasparenza, necessariamente travalica i pur proteiformi confini del comportamento sanzionabile ai sensi del citato art. 1 (ora 1-bis) CGS. Sotto il secondo profilo, inoltre, il conflitto di interessi realizzato dal sig. Macalli risulta, come detto, in re ipsa per aver lo stesso registrato i marchi a suo nome, tenuto conto dell’importante carica che ricopriva, e che ancora ricopre il ricorrente nella Lega Pro, a nulla rilevando il fatto che le società per cui egli aveva ottenuto la registrazione dei marchi non militavano nella Lega da lui presieduta. In altre parole, il conflitto di interessi risiedeva nel fatto stesso che il Macalli abbia proceduto alla registrazione di marchi inerenti ad alcune società calcistiche, pur militando esse in leghe diverse. Tuttavia, se pur non si volesse aderire a tale impostazione, bisognerebbe comunque riconoscere rilevanza formale al periodo intercorrente tra giugno e ottobre 2012. Infatti, in tale lasso temporale, e, cioè per ben quattro mesi, vi è stato senza dubbio un concreto e formale conflitto d’interessi, in quanto la Pergolettese venne promossa nella categoria di cui il Macalli era Presidente, la Lega Pro. Per inciso, si aggiunga che questa Corte non ritiene neppure valutabile in questa sede la circostanza per la quale il ricorrente avrebbe provveduto a rinunciare al marchio in data 28 giugno 2012 «con una dichiarazione unilaterale e irrevocabile», in quanto tale dichiarazione non è mai stata allegata né prodotta a corredo del ricorso. Da ultimo, occorre soffermarsi brevemente sul ruolo svolto dal tutor nominato all’atto di donazione dal rag. Macalli. Infatti, il presidente della Lega Pro, nel luglio 2012, concedeva in uso gratuito il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla società amministrata dal sig. Fogliazza, per poi donarlo alla medesima società nell’ottobre 2013. A questo punto (e, cioè, nell’atto di donazione), il Macalli decideva formalmente di nominare un tutor al fine di “salvaguardare l’onere e la tradizione sportiva” che il marchio rappresentava. Ad avviso di codesta Corte, il fatto che il presidente Macalli avesse sì donato il marchio, ma nominando appositamente un tutor di sua fiducia, accentua e conferma, ulteriormente, il potere di controllo che egli intendeva avere sulla società Pergolettese 1932. Tale circostanza enfatizza il ruolo fondamentale svolto dal Macalli nello stabilire “chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema”, poiché la nomina di un tutor di sua fiducia permetteva allo stesso ricorrente di mantenere un certo potere decisionale. Come già correttamente affermato dal TFN, tale imposizione ha limitato la piena disponibilità del marchio da parte del nuovo titolare e consentiva al rag. Macalli l’esercizio di un controllo sulla società in questione, costituendo una forma di ingerenza sicuramente incompatibile con le cariche rivestite dal Macalli medesimo. Ciò posto, ad avviso di questa Corte, è di tutta evidenza che le condotte tenute dal presidente Macalli risultano violare i doveri di imparzialità, correttezza e lealtà stabiliti dall’art. 1, comma 1, CGS (vecchio testo), ora art.1 bis, comma 1, CGS, e pertanto meritino adeguata sanzione, la cui misura va però concretamente ricalibrata, in ossequio anche a quelle che erano le richieste originarie dell’Organo requirente federale (otto mesi per entrambe le incolpazioni). Oltre infatti al connotato complessivamente non occulto che ha caratterizzato l’atteggiarsi dell’incolpato, occorre altresì osservare che non risulta alcun elemento tangibile che porti a ritenere che vi sia stato un concreto approfittamento economico in ordine alla descritta vicenda della registrazione dei marchi da parte del ricorrente. Per tale ragione il Collegio ritiene che la sanzione inflitta possa essere equamente ridotta e rideterminata nella misura di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, riunita in data 22.5.2015, così dispone: preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), quanto al ricorso n. 2), conferma la decisione impugnata; quanto al ricorso n. 1), visto l’art. 16, comma 1 C.G.S., ridetermina la sanzione inflitta al sig. Mario Macalli nell’inibizione fino a tutto il 31.8.2015 con restituzione della tassa reclamo.
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1. RICORSO SIG. MARIO MACALLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)
2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARIO MACALLI DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015)"