F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAVIC STEFAN SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
9. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAVIC STEFAN SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)
Al 40° del secondo tempo, della gara Parma/Fiorentina disputata il 6.1.2015, il calciatore Stefan Savic della società Fiorentina, colpiva con una gomitata, a gioco fermo ed al viso, un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive, anche in considerazione della già riportata diffida (IV sanzione). Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Fiorentina chiedendo il riesame del provvedimento di I° grado –con puntuali, diffuse e pertinenti argomentazioni difensive-, così riassumibili. Il calciatore Savic non intendeva in alcun modo recare danno all’avversario – tra l’altro si era a fine gara, in un momento di agonismo e di situazione di fatica e disagio – a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente contrastare l’avversario nel momento in cui entrambi i giocatori si contendevano il pallone ed il Savic (così come emergeva altresì dai fotogrammi prodotti) cercava di divincolarsi da una reiterata trattenuta continuata e volontaria dell’avversario che era .iniziata nella zona di metà campo per terminare quasi a ridosso dell’area di rigore, tant’è che l’avversario (Cassano), veniva poi ammonito. Nel frangente, sempre secondo la prospettiva dell’impugnazione, il Savic aveva solo involontariamente allargato il braccio per mantenere la posizione e, nella sostanza, è venuto a contatto con l’avversario con una normale dinamica di gioco nell’ambito del più classico degli scontri fisici, senza alcun atteggiamento violento. In conclusione, secondo la reclamante, si era trattato di uno scontro tra due calciatori che si contendevano il pallone e l’arbitro, prima ed il Giudice Sportivo dopo, avrebbero avuto una erronea percezione della realtà anche con riferimento al fatto che il gioco non era stato ancora interrotto al momento del fatto e che quindi non poteva parlarsi in nessun modo di gioco fermo. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale –così come confermato anche per le vie brevi dall’arbitro sentito da questa Corte – emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Savic ha colpito- ben dopo che l’arbitro aveva interrotto il gioco, fischiando un calcio di punizionevolontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro stesso che ha puntualmente ricostruito gli accadimenti dal medesimo in quel momento percepiti. Analogamente non può dirsi che il Giudice Sportivo abbia in qualche maniera frainteso la portata del referto arbitrale essendo evidente come l’arbitro abbia contrariamente alle ragioni posta a fondamento dell’impugnazione, assolutamente e chiaramente specificato la condotta del Savic. Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza, evidenziata nell’impugnazione, che si trattava dello sviluppo di una azione tesa a contrastare l’avversario, 6 poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che il tutto trasmodasse in comportamento violento. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia; aumentando la pena base per la condotta violenta (art. 19 IV c, lett. b) – C.G.S.) con 1 ulteriore giornata di squalifica in considerazione appunto della diffida pendente sul Savic. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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