F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETANO TOSCANO SEGUITO GARA NERO STELLATI FRATTESE/TORRECUSO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETANO TOSCANO SEGUITO GARA NERO STELLATI FRATTESE/TORRECUSO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Gaetano Toscano la sanzione della squalifica per 3 gare consecutive, a seguito di quanto avvenuto nella gara Nerostellati Frattese/Torrecuso del 17.1.2015. E ciò perché alla notifica del provvedimento disciplinare che lo espelleva per somma di ammonizione rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e rivolgeva nella circostanza insulti di vario genere al Direttore di gara; il calciatore veniva allontanato poi con l'intervento del capitano della squadra. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Nerostellati Frattese deducendo che le espressioni rivolte dal Toscano all'arbitro erano meramente irriguardose e non già ingiuriose od offensive. Il comportamento di protesta può ben rientrare entro l'ambito sanzionatorio di cui all'articolo 19, comma quattro, lettera a) C.G.S., con l'inevitabile riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate. Il reclamo appare fondato e merita accoglimento, in relazione all'entità della sanzione. Tenuto conto anche degli elementi di cui all'articolo 16 C.G.S., la sanzione può essere ridotta alla squalifica di 2 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto della società A.S.D. Nero Stellati Frattese di Frattamaggiore (Napoli) riduce la sanzione della squalifica al calciatore Gaetano Toscano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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