F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 03 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. THIAO OUSSEYNOU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TORINO/VIRTUS ENTELLA DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 234 del 12.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 03 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. THIAO OUSSEYNOU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TORINO/VIRTUS ENTELLA DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 234 del 12.5.2015)
Con il ricorso indicato in epigrafe, il calciatore Thiao Ousseynou, tesserato per la F.C. Torino, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che lo ha sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive “per aver, al 3° del secondo tempo, colpito un calciatore della squadra avversaria con una violenta gomitata al volto”. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, il ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica irrogata nella misura di giustizia. A supporto di tale richiesta, il reclamante ha evidenziato che la sua condotta non poteva essere considerata violenta ma, semmai, scorretta e per di più avvenuta durante un contrasto accidentale di gioco, tanto da indurlo a depositare documentazione fotografica. Il ricorrente faceva riferimento, infine, ad altre decisioni adottate dagli organi di giustizia nei riguardi di calciatori che, per azioni ben più gravi, siano stati sanzionati con pene più miti. Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la produzione fotografica non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1.2, C.G.S., ferma restando l’assenza di qualsiasi garanzia tecnica e documentale prevista dalla richiamata norma. Nel merito, la Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui si è reso colpevole il calciatore Thiao Ousseynou è esattamente descritto nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita. Nello stesso si legge che il reclamante, durante un contrasto aereo, ha colpito un avversario al volto, con una gomitata, procurandogli una vistosa ferita all’arco sopraccigliare per cui è stato necessario le cure mediche del pronto soccorso. Sul punto, il ricorso non merita accoglimento. L’invocata discrasia esistente tra la natura violenta della condotta sanzionata dal Giudice Sportivo e quella scorretta, pacificamente riconosciuta dal tesserato, è solo apparente. Da un lato, difatti, le stesse non risultano incompatibili, rilevando invece dall’altro, ai fini del riconoscimento del ricorrere della prima, gli effetti lesivi che la condotta posta in essere ha cagionato, tanto da determinare l’applicazione di una sanzione da parte del Giudice Sportivo che questa Corte ritiene più che congrua. 2 Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dal ricorrente, devesi ribadire che la Corte Sportiva d’Appello deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Thiao Ousseynou e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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