F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BELLONI (Presidente della Società ACD Versilia Calcio PS – s.s. 2014/15), FRANCO ROVETTI (Presidente della Società ASD Sporting Bozzano – s.s. 2014/15), ROBERTO TOGNETTI (Presidente della Società ASD Ortonovo Calcio – s.s. 2014/15), PIERGIORGIO DINI (Presidente della Società ASD Camaiore Calcio – s.s. 2014/15), Società ACD VERSILIA CALCIO PS, ASD SPORTING BOZZANO, ASD ORTONOVO CALCIO e ASD CAMAIORE CALCIO – (nota n. 9428/96 pf14-15 FDL/gb del 22.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BELLONI (Presidente della Società ACD Versilia Calcio PS – s.s. 2014/15), FRANCO ROVETTI (Presidente della Società ASD Sporting Bozzano – s.s. 2014/15), ROBERTO TOGNETTI (Presidente della Società ASD Ortonovo Calcio – s.s. 2014/15), PIERGIORGIO DINI (Presidente della Società ASD Camaiore Calcio – s.s. 2014/15), Società ACD VERSILIA CALCIO PS, ASD SPORTING BOZZANO, ASD ORTONOVO CALCIO e ASD CAMAIORE CALCIO - (nota n. 9428/96 pf14-15 FDL/gb del 22.4.2015). Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: il rappresentante della Procura federale che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'applicazione delle seguenti sanzioni: - Belloni Maurizio, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno; - Rovetti Franco, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno; - Tognetti Roberto, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno; - Dini Piergiorgio, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno; - ACD Versilia Calcio PS, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00). - ASD Sporting Bozzano, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00). - ASD Ortonovo Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00). - ASD Camaiore Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00). osserva quanta segue. II deferimento Con atto del 22 aprile 2015, la Procura federale deferiva davanti questo Tribunale i soggetti di seguito indicati, per rispondere (così testualmente): - Belloni Maurizio, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ACD Versilia Calcio Ps al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.; - Rovetti Franco, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ASD Sporting Bozzano al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.; - Tognetti Roberto, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ASD Ortonovo Calcio al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.; - Dini Piergiorgio, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ASD Camaiore Calcio al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.; nonché le Società: - ACD Versilia Calcio P.S., - ASD Sporting Bozzano, - ASD Ortonovo Calcio, - Camaiore Calcio ASD, (Così testualmente) “a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidente, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS”. II fatto Le indagini espletate dalla Procura federale su alcune inadempienze regolamentari segnalate dal C.R. Toscana della FIGC e riguardanti il Torneo “Giuseppe Bertonelli”, organizzato dalla Società USD Real Forte dei Marmi Querceta Srl e svoltosi dal 18 al 30 agosto 2014 in Forte dei Marmi, portavano ad accertare che per detto evento sportivo non era stata richiesta la prevista autorizzazione della FIGC. I motivi delia decisione Il deferimento è fondato e va accolto, risultando i fatti – per un verso - documentalmente provati e – per altro verso - ammessi dagli stessi autori, parte dei quali hanno, in conseguenza, chiesto l’applicazione delle sanzioni ex art. 32 sexies del CGS, formalizzate e rese note con il C.U. n. 212/A del 9 aprile 2015. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: - Belloni Maurizio, inibizione di giorni 30 (trenta); - Rovetti Franco, inibizione di giorni 30 (trenta); - Tognetti Roberto, inibizione di giorni 30 (trenta); - Dini Piergiorgio, inibizione di giorni 30 (trenta); - ACD Versilia Calcio P.S., ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00); - ASD Sporting Bozzano, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00); - ASD Ortonovo Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00); - Camaiore Calcio ASD, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00);
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