F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/TFN del 18 Giugno 2015 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINNI CORDA (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), GIOVANNI MATTU (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), ALESSANDRO MAGNI (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 8864/95 pf14-15 AM/ma del 13.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/TFN del 18 Giugno 2015
(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINNI CORDA (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), GIOVANNI MATTU (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), ALESSANDRO MAGNI (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 8864/95 pf14-15 AM/ma del 13.4.2015).
Il deferimento. Con nota del 13 aprile 2015 il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il Signor Ninni Corda, "iscritto nei ruoli del settore tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in concorso coni Signori Giovani Mattu e Alessandro Magni, posto in essere atti miranti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro con quattro calciatori del Savona Calcio, Società da lui allenata in precedenza, quali Carta Ignazio (cui diceva "Oh non che se entri sabato mi fai pure goal?"), Demartis Angelo Giacomo, Cabeccia Marco e Marconi Ivan, cui proponeva di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio Di Napoli Arturo ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona"; 2) Sig. Giovanni Mattu, "iscritto nei ruoli del settore tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in concorso con i Signori Ninni Corda e Alessandro Magni, posto in essere atti miranti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro con quattro calciatori del Savona Calcio, Società da lui allenata in precedenza come allenatore in seconda, quali Carta Ignazio, Demartis Angelo Giacomo, Cabeccia Marco e Marconi Ivan, ai quali veniva chiesto di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio Di Napoli Arturo ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona"; 3) Sig. Alessandro Magni, "all'epoca dei fatti Agente di Calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 1 Codice di Condotta Professionale allegato A del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver, in concorso con i Signori Ninni Corda e Giovanni Mattu, posto in essere un comportamento mirante ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro fra i tecnici Corda e Mattu e quattro calciatori del Savona Calcio, quali Carta Ignazio, Demartis Angelo Giacomo, Cabeccia Marco e Marconi Ivan, incontro durante il quale i Signori Corda e Mattu proponevano ai calciatori di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, in occasione della gara Savona-Spal, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio Di Napoli Arturo ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona". Tale deferimento traeva origine nell'attività ispettiva espletata nel procedimento disciplinare n. 95pf 2014-2015, avente ad oggetto "tentativo di illecito posto in essere al fine di alterare il risultato della gara Savona-Spal del 06/08/2014" che aveva portato all'acquisizione di ben 39 atti di indagine, a partire dalla segnalazione del tentativo operata dal Savona Calcio FBC in data 05/09/2014 a firma del suo Presidente e concluso con la relazione di indagine del collaboratore della Procura Federale, previe acquisizioni delle deposizioni di tutti i soggetti interessati. Da tale attività la Procura Federale rilevava che il Signor Alessandro Magni aveva contattato in data 4.9.2014 il calciatore Ignazio Carta per informarlo di un incontro promosso per quel giorno dal Signor Ninni Corda, in località Celle Ligure, cui avrebbero dovuto partecipare anche altri suoi compagni di squadra, ed esattamente i Signori Angelo Giacomo Demartis, Marco Cabeccia e Ivan Marconi, che peraltro avrebbe dovuto avvertire lui stesso. Nel corso degli incontri di Celle Ligure i Signori Corda e Mattu chiedevano ai quattro calciatori, presi singolarmente, in vista della gara di anticipo Lega Pro, Girone B, tra Savona e Spal da disputarsi il successivo giorno 6, di fornire una cattiva prestazione e comunque di non rendere una prestazione al 100% delle loro possibilità, in modo da affossare il loro attuale allenatore Arturo Di Napoli, aggiungendo il Signor Corda che la disponibilità eventualmente dimostrata sarebbe stata in qualche modo ricompensata in seguito. La Procura Federale riferiva di aver inoltrato ai sensi dell'art. 32 ter del CGS in data 21.11.2014 ai Signori Corda, Mattu e Magni l'atto di chiusura di indagine con l'intenzione di procedere al deferimento e che, esaminate le memorie difensive pervenute, era pervenuta al convincimento di procedere comunque al deferimento ex art. 32 ter, comma 4, del CGS non essendo tali difese in grado di scalfire le incolpazioni. Le difese dei deferiti. - Prima del deferimento il Signor Ninni Corda ha trasmesso una memoria difensiva in data 15.12.29014 corredata da 46 files contenenti le registrazioni di alcuni colloqui con i calciatori interessati, le trascrizioni, le fotografie di sms scambiati, la dichiarazione di un tesserato ed un articolo di stampa. In detta memoria il deferito sostiene che la sua incolpazione sarebbe la conseguenza di "una serie impressionante di falsità poste in essere in vario modo da altri tesserati per raggirare l'Ufficio", prima e dopo la sua audizione, allegando in proposito numerose registrazioni di colloqui con i soggetti interessati "proclivi alla diffamazione ed al mendacio". Sostiene che ha incontrato alcuni calciatori del Savona "su richiesta degli stessi", data la grave situazione debitoria per premi e rimborsi spese impagati per la passata stagione sportiva, la sfiducia nei confronti delle promesse del Presidente Signor Dellepiane e la volontà che li portasse con sé in una nuova squadra, come emergerebbe da numerosi sms e comunicazioni scambiate. Pertanto nega la paternità dell'incontro, lo ascrive alle richieste dei calciatori interessati a recuperare i crediti suo tramite, aggiungendo di essersi dimesso per la grave crisi economica nella quale versava la Società, senza alcun intento di defenestrare il Signor Di Napoli, allenatore che lo aveva sostituito, per volontà vendicative nei confronti del Presidente Dellepiane. Stigmatizza il comportamento del collaboratore della Procura Federale che in fase di indagine aveva acquisito tanti articoli di stampa salvo quello pubblicato il 6.9.2014 a pag. 46 dal giornale Secolo XIX che ipotizza tensione con un paio di calciatori (tra i quali Demartis) per una richiesta della Società di tagliare i premi dell'anno precedente. Afferma di seguito che il Presidente ed i tesserati del Savona avrebbero raccontato bugie sull'assenza dei debiti e crediti, sull'estromissione dalla rosa dei calciatori Demartis e Cabeccia in data 5.9.2014 se non avessero firmato una dichiarazione accusatoria nei suoi confronti e taccia il collaboratore della Procura di aver "con arrogante negazione dell'evidenza persino giornalistica", sostenuto l'inesistenza di debiti in capo alla Società per i titoli dedotti. Riferisce che sarebbe vittima di una falsa iniziativa promossa ai suoi danni dal Presidente Dellepiane al fine di non corrispondere a lui stesso ed al suo staff quanto dovuto a fronte di un contratto di scouting prodotto durante l'audizione, tra l'altro aderendo la Procura alla tesi di un suo inesistente inadempimento di quel rapporto negoziale. A sua volta il Signor Alessandro Magni ha trasmesso una memoria difensiva datata 13.1.2015 nella quale ribadiva di non aver partecipato ad alcuno degli incontri tra i Signori Corda e Mattu con i quattro calciatori, uno alla volta, tenutisi a Celle Ligure il 4.9.2014, pur essendo presente nel medesimo luogo. Chiariva di essere stato contattato dal Signor Corda, che si era occupato in prima persona degli aspetti contrattuali dei calciatori, al fine di chiedere ai calciatori di presentarsi a tale incontro riferendogli che si trattava di motivi economici per pendenze nei confronti della Società, anche in vista di un successivo incontro con il Presidente. Asseriva che il calciatore Marchetti, da lui avvertito dell'incontro e della natura economica sia a voce che con sms gli aveva risposto che non vi avrebbe partecipato avendo già definito con il Presidente ogni questione economica. Affermava che mai avrebbe chiesto al Marchetti di sentire Demartis per conoscere l'esito dell'incontro con i Signori Corda (con il quale il calciatore avrebbe un rapporto definito non idilliaco) e Mattu e di offrire prestazioni sportive inferiori alle sue possibilità. Raccontava che in data 4.9.2014 avrebbe rifiutato un rapporto di collaborazione propostogli dalla Società sportiva Savona al fine di sfoltire la rosa per ragioni di incompatibilità assistendo calciatori tesserati dalla stessa squadra. Raccontava di vantare tramite Società di cui era amministratore un credito di € 20.000,00= per un contratto già scaduto per il quale avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della Società sportiva citata. Il Signor Giovanni Mattu chiedeva invece di essere sentito ma ricevuta la convocazione per l'interrogatorio, vi rinunciava per iscritto con comunicazione inviata lo stesso giorno previsto per l'incombente. - Successivamente al deferimento è pervenuta la memoria difensiva datata 11.5.2015 nell'interesse del Signor Ninni Corda, cui sono allegate una consulenza tecnica sulle registrazioni dei colloqui intercorsi nei giorni successivi alla gara con i quattro calciatori (files audio e trascrizioni) ed altra consulenza tecnica relativa ad alcuni sms intercorsi nel mese di agosto 2014 con i quattro calciatori, nella quale si chiede, previo ascolto in sede di riunione, in via principale il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, la limitazione della contestazione alla sola violazione dell'art. 1-bis comma 1 del CGS con applicazione di sanzione minima, ed in via istruttoria, l'assunzione a testimoni dei quattro calciatori su cinque specifici capitoli di prova ed altra memoria difensiva, di pari data, nell'interesse del Signor Giovanni Mattu, con identici allegati ed identiche conclusioni, anche di natura istruttoria La riunione del 14 maggio 2015 e le eccezioni ed istanze preliminari. A detta riunione, presenti i Signori Corda, con gli Avv.ti Chiacchio e Fiorillo, Mattu con gli Avv.ti Cozzone e Fiorillo e l'Avv. Rossini in rappresentanza del Signor Magni, il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità delle produzioni allegate alle memoria difensive dei Signor Corda e Mattu, mentre i difensori dei deferiti Corda e Mattu, ai quali si è associato il legale del Magni, hanno insistito per l'ammissione della prova testimoniale sui cinque capitoli di prova dedotti in calce nelle loro memorie indicandosi a testi i quattro calciatori denuncianti. L'ordinanza del 14 maggio 2015. Il Tribunale adito, previa camera di consiglio, sulle suddette questioni, emetteva la seguente ordinanza: "- rigetta l’istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte nelle memorie difensive dei Signori Corda e Mattu, cui si è associato il legale del Magni, perché irrilevanti inerendo circostanze già oggetto dell’indagine della Procura federale e sulle quali i quattro testimoni indicati hanno già dichiarato la loro versione dei fatti; - respinge l’eccezione di inammissibilità dei documenti allegati alle memorie difensive depositate dai Signori Corda e Mattu, in quanto trattasi di produzione in se ammissibile e comunque perché le due consulenze costituiscono semplicemente una valorizzazione di alcuni sms e files audio già allegati alla memoria difensiva del 16.12.2014 del Sig. Corda, fatta salva la valutazione sulla utilizzabilità di tali elementi". La riunione dell'11 giugno 2015 e le richieste delle parti. All'odierna riunione sono presenti personalmente i Signori Ninni Corda e Giovanni Mattu, assistiti rispettivamente dagli Avv.ti Chiacchio e Fiorillo e dagli Avv.ti Cozzone e Fiorillo e l'Avv. Rossini in rappresentanza del Signor Magni. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei deferiti: - Signori Ninni Corda e Giovanni Mattu, la squalifica di anni 3 (tre), oltre all'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per ciascuno; - Signor Alessandro Magni, l'inibizione di anni 3 (tre), oltre all'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00). I difensori dei tre deferiti, dopo aver ampiamente illustrato le proprie difese, hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. Il Signor Ninni Corda ha reso spontanee dichiarazioni con le quali, nel riconoscere di avere parlato male del collega De Napoli ai quattro calciatori incontrati a Celle Ligure per non meglio precisate ragioni personali, ha però fermamente negato di aver commesso l'illecito contestatogli. I motivi della decisione. L’adito Tribunale Federale ritiene necessario premettere una ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare sulla base delle varie risultanze in atti e poi passare in esame tutte le eccezioni sollevate. In fatto Dal complesso degli atti dell'indagine espletata ed in particolare da tutte le testimonianze assunte emerge il seguente quadro fattuale. In data 4.9.2014 il Signor Alessandro Magni, agente di alcuni calciatori tesserati per il Savona Calcio, tra i quali il Marchetti, al termine dell'allenamento pomeridiano, ha avvicinato il calciatore Ignazio Carta e gli ha detto che l'ex allenatore Ninni Corda lo aspettava a Celle Ligure perché doveva parlargli e gli chiedeva di avvertire anche i compagni di squadra Giacomo Demartis, Marco Cabeccia e Ivan Marconi affinché partecipassero a tale incontro, senza indicarne gli argomenti. I quattro calciatori si recavano all'incontro con la medesima vettura. Colà giunti erano accolti dall'ex allenatore Corda, dal suo vice Mattu e dall'agente Magni sul lungomare. Ogni singolo calciatore faceva poi una passeggiata con i Signori Corda e Mattu, mentre gli altri tre restavano accanto al Signor Magni aspettando il loro turno, senza poter ascoltare il contenuto delle conversazioni altrui. Il Magni non ha partecipato ad alcun colloquio con i calciatori. Esauriti tali colloqui i quattro calciatori risalivano sulla vettura per tornare a Savona e nel corso del viaggio si scambiavano confidenze sul contenuto della conversazione avuta con i Signori Corda e Mattu. Da tale confronto emergeva che il Corda, coadiuvato dal Mattu, dopo aver svolto critiche a come era stata allestita la squadra ed alle capacità tecniche del nuovo allenatore Signor Di Napoli, chiedeva di non dare il massimo della propria capacità nella prossima partita (due giorni dopo si disputava la gara interna contro la Spal) o nelle gare a seguire del campionato al fine di ottenere l'esonero del suo successore, dietro vaghe promesse, neppure a tutti (il Carta), di portarli con sé in squadre più importanti (De Martis e Cabeccia; conferma anche il Marconi, pur precisando che tale promessa non gli fu ribadita in quell'occasione). Sempre nel corso del viaggio di ritorno, convenendo tutti e quattro di aver ricevuto una proposta inaccettabile, per quanto non perfettamente identiche con riferimento ad una sola gara o a più gare, decidevano di parlarne la sera stessa, con il compagno Marchetti in quanto l'ex allenatore aveva riferito al Demartis che anche lui sarebbe stato a conoscenza della sua proposta. Il Marchetti riferiva di aver saputo dal suo agente Magni del loro incontro pomeridiano e una volta riferitigli i contenuti dei colloqui, concordava sull'inaccettabilità della proposta del Corda e sulla necessità di notiziare senza indugio la Società Savona. Cosa che tutti e cinque i calciatori fecero, al termine della riunione tecnica, avvicinando di loro esclusiva iniziativa, non indotti da altri, l'allenatore Di Napoli e rendendolo edotto del tutto, il quale poi riferiva telefonicamente al dirigente Testa ed il giorno dopo al Presidente Dellepiane, che fece predisporre nel pomeriggio successivo l'esposto alla Procura Federale, dallo stesso sottoscritto, avendo nel contempo preteso che copia dello stesso (o comunque una dichiarazione confermativa di quanto riferito la sera prima al De Napoli) venisse firmata anche da tutti i calciatori interessati (documento peraltro non acquisto agli atti del procedimento). Dopo tale denuncia, per quanto inizialmente taciuto dai calciatori interessati, al punto che ne fecero cenno solo durante la seconda audizione, questi ultimi erano stati raggiunti da telefonate e da sms di provenienza del Corda il cui contenuto non è agli atti (il Corda ha deciso di depositare i soli sms risalenti al mese di agosto 2014 e non quelli successivi), ma assai probabilmente contenenti varie rimostranze ed accuse al punto che il calciatore Demartis, turbato ed impaurito dal carattere forte dell'interlocutore (sardo come lui) chiedeva il permesso di dormire con i suoi familiari in albergo per vivere più serenamente il prepartita e confessava che a seguito di un sms accettava poi di incontrarlo in Albisola la domenica mattina dopo la gara (in evidenti diverse condizioni psicologiche). Nel corso di tale colloquio gli venivano chiesti i motivi per i quali aveva firmato l'esposto ed i suoi contenuti, obbligandolo "a tergiversare" per sfuggire a quella spiacevole situazione, esistendo tra i due un decennale rapporto che era sfociato in amicizia. Riferiva infine anche di successive telefonate e sms cui non aveva più dato risposta (il contenuto di tale colloquio potrebbe essere quello della registrazione non autorizzata del 7.9.2014, cui ne seguì un secondo sempre apparentemente registrato in data 10.9.2014 e dallo stesso taciuto). Il calciatore Marconi riferiva a sua volta che, dopo aver ricevuto una telefonata nel pomeriggio della gara dal Corda cui non aveva risposto, una decina di giorni dopo l'esposto, finito l'allenamento, uscendo dal parcheggio per recarsi a Spotorno, si accorgeva che lo seguiva una vettura con a bordo i Signor Corda e Mattu. Fermata la sua vettura e sceso dalla stessa, riceveva l'invito dei due a salire sull'altra vettura ove il Corda, alterato, gli chiedeva la ragione dell'esposto ed i suoi contenuti, cui rispondeva in modo "rassicurante" per evitare di peggiorare la situazione, essendogli stata prospettata una denuncia per calunnia con il rischio di tre anni di carcere. Gli chiedeva poi di firmare un foglio in cui smentiva l'esposto ed alla richiesta di averne copia prima di firmarlo per parlarne con l'avvocato, il Corda glielo ritirava (il contenuto di tale colloquio potrebbe essere quello della registrazione non autorizzata del 9.9.2014). Il calciatore Cabeccia riferiva a sua volta che qualche giorno dopo la disputa della gara incriminata mentre si trovava da un barbiere nel centro di Savona incontrava i Signor Corda e Mattu che gli chiedevano notizie sull'esposto e cercavano di minimizzare i fatti, al che, per ridurre i tempi dell'incontro, affermava di averli assecondati e tranquillizzati (il contenuto di tale colloquio potrebbe essere quello della registrazione non autorizzata del 18.9.2014). Il calciatore Carta riferiva che dopo l'esposto era stato raggiunto da numerose chiamate telefoniche del Corda, cui non aveva risposto, ma che il Corda era riuscito a parlargli in un'occasione perché conosceva le sue abitudini ed i luoghi che frequentava. Sosteneva che il Corda gli avevo chiesto di alleggerire la situazione quando fosse stato chiamato dalla Procura Federale, ottenendo delle rassicurazioni (il contenuto di tale colloquio potrebbe essere quello della registrazione non autorizzata del 12.9.2014). Il calciatore Marchetti riferiva che due giorni prima della sua convocazione in Procura Federale, in Albisola mentre di sera si stava recando in una pizzeria attraversando la strada a piedi, giungeva una vettura a velocità sostenuta che lo obbligava a ritrarsi per la paura di essere investito. La vettura si bloccava e notava che v'era alla guida il Mattu con a bordo il Corda che si sporgeva dall'abitacolo con urla di richiamo e gesti, al punto che impaurito allungava il passo e entrava in pizzeria. A parere concorde di tutti i calciatori sentiti la seconda volta dopo l'audizione del Corda, nessuno di loro vantava crediti al 4.9.20114 (salvo Carta per € 3.000,00= di rimborsi spese) in palese contrasto con il prospetto consegnato alla Procura Federale, nessuno era stato destinatario di proposte di riduzione di premi e rimborsi spese della precedente stagione, nessun calciatore era stato messo fuori rosa (tantomeno i Signori Demartis e Cabeccia) prima della gara incriminata, nessuno aveva subito pressioni per sottoscrivere (in copia) l'esposto alla Procura Federale, nessuna condotta corruttiva era ascrivibile alla Società calcistica Spal. La gara Savona-Spal si è poi disputata in piena regolarità e si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore della Società ospitante. Inoltre dalle acquisizioni documentali è emerso che tra la Società Savona ed i Signori Corda, Mattu e Cau è stato stipulato un contratto di collaborazione e scouting con oggetto l'incarico "di esprimere pareri e valutazioni su calciatori da altri proposti al club nonché di sottoporre eventualmente all'attenzione della Società e degli organi a ciò preposti i nominativi di atleti per l'allestimento competitivo della prima squadra" sino al termine del calcio mercato (31.8.2014), dietro corrispettivi da pagarsi in due tranche a fine agosto e fine settembre, rimasto inadempiuto ad opera della Società (il Presidente sostiene che il vero oggetto sarebbe stato lo sfoltimento della rosa dei calciatori, obbligazione rimasta inadempiuta così da ritenersi legittimato a non versare a sua volta i corrispettivi concordati). Infine può ritenersi anche accertata, in quanto anche ammessa dal Signor Dellepiane, l'esistenza di un credito a favore di una Società amministrata dal Signor Alessandro Magni nei confronti della Società Savona, la quale nel pomeriggio del 4.9.2014 ebbe a formulargli una proposta di collaborazione ch'egli rifiutò per ragioni di incompatibilità. In diritto - La proposta corruttiva. Alla luce dei fatti come sopra sunteggiati non può dubitarsi che il Signor Ninni Corda, con il concorso del Signor Mattu (suo abituale collaboratore come vice allenatore e cognato), ha posto in essere condotte idonee, concrete ed efficienti ad alterare lo svolgimento della gara Savona-Spal ed astrattamente anche delle gare successive, riconducibili all'ipotesi di illecito di cui all'art. 7, comma 1, del CGS, avendo invitato ben quattro calciatori della compagine ospitante, costituenti l'ossatura della squadra, a violare i loro obblighi di lealtà e correttezza nell'adempimento della prestazione sportiva, disputando la gara indicata (e quelle successive) senza metterci il loro totale ed abituale impegno al fine di provocare l'esonero dell'allenatore De Napoli. In particolare: - Carta, nell'audizione del 30.9.2014, riferisce che il Corda, dopo aver chiesto notizie sull'andamento della squadra e fatto battute sull'allenatore che lo aveva sostituito, criticandone le scelte tecniche effettuate, avendo saputo che l'allenatore De Napoli non lo impegnava come titolare, gli disse: "o, non è che se sabato entri, poi fai anche goal?, col che facendomi chiaramente intendere che a lui dispiaceva se la squadra avesse vinto, perché in tal modo si sarebbe rafforzata la posizione dell'attuale allenatore, che Corda, invece, avrebbe volentieri visto esonerato"; - Demartis, nell'audizione del 30.9.2014, riferisce che il Corda, dopo aver chiesto notizie della sua famiglia e dell'andamento della squadra indirizzando battute critiche nei confronti dell'allenatore De Napoli, gli aveva poi detto che "aveva visto che stavo dando il massimo ed ha aggiunto che Di Napoli non meritava tutto questo impegno da parte mia e che sarebbe stato meglio che non ci fossimo impegnati troppo nella partita successiva"; - Cabeccia, nell'audizione del 2.10.2014, riferisce che il Corda, dopo avergli chiesto notizie della situazione familiare e della squadra e fatto battute sull'allenatore De Napoli, "mi ha detto che per questo allenatore stavo dando anche troppo e mi ha proposto di non dargli una mano in futuro e di non dare il 100%", senza far riferimento specifico alla successiva gara di Savona e provocando la sua risposta che avrebbe dato il massimo per la Società di appartenenza a prescindere dall'allenatore; - Marconi, nell'audizione del 2.10.2014, riferisce che il Corda, dopo aver chiesto le solite notizie sulla famiglia e fatto battute dispregiative sull'allenatore De Napoli, "ha proseguito, quindi, dicendo che la squadra di quest'anno era stata costruita con delle marchette, bisognava far sì di affondare- testualmente- l'allenatore". Chiariva di non sapere a cosa si riferisse l'espressione "marchette" e che il Corda gli aveva poi chiesto se poneva lui ed Di Napoli sullo stesso piano o su piani differenti, al che aveva risposto che era una questione di principi che vanno oltre i rapporti umani; - Marchetti, nell'audizione del 6.10.2014, riferiva che i quattro citati compagni la stessa sera dell'incontro di Celle Ligure, gli avevano riferito che "Corda aveva chiesto loro di non dare il 100% e di affossare l'allenatore De Napoli, con cui non aveva un buon rapporto..."; - De Napoli, nell'audizione del 7.10.2014, riferiva che i cinque calciatori, dopo la riunione tecnica della sera, l'avevano cercato e messo al corrente che avevano incontrato nel pomeriggio i Signori Corda e Mattu e che costoro "chiedevano loro di non impegnarsi al 100% a partire dalla gara che dovevano disputare contro la Spal, al fine di affossarmi". La proposta corruttiva emerge così in modo evidente, concorde, preciso e chiaro dagli esiti comparati delle suddette deposizioni. Ai sensi dell'art. 7, c. 1°, CGS l'illecito sportivo si configura al compimento con qualsiasi mezzo "di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". Pertanto, pur essendo vero che due dei calciatori riferiscono che la proposta corruttiva riguardava la gara Savona/Spal (Carta e Demartis) ed altri due che riguardava le future gare senza precisa individuazione di quali e sino al raggiungimento del fine di provocare l'esonero dell'allenatore De Napoli (Cabeccia e Marconi), da un lato non è dato stupirsi di tali diverse sfumature visto che i Signori Corda e Mattu hanno scelto di effettuare colloqui singoli con i calciatori nei quali ben possono essersi espressi in modo non assolutamente identico e, dall'altro, ciò non ha però rilievo sul compimento dell'illecito sportivo che può indifferentemente riguardare una sola specifica gara, più gare ed anche l'intero campionato. L'illecito sportivo si intende poi perfezionato anche quando la concreta alterazione della gara e/o delle gare del campionato e cioè l'evento cui l'atto è preordinato, come nel caso di specie, non si sia verificato, per effetto del rifiuto dei calciatori di accettare la proposta corruttiva ricevuta, cui ha fatto seguito l'immediata e spontanea segnalazione della stessa ai dirigenti della Società di appartenenza (ed esattamente all'allenatore Di Napoli). Non a caso a mente del comma 6 le sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. In sostanza il mancato conseguimento del risultato voluto (alterazione del corso di una specifica gara e/o di più gare di un campionato con incidenza anche su questo) non assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'illecito, attesa l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti. La suddetta proposta corruttiva aveva come fine dichiarato ai quattro calciatori quello di provocare, tramite l'auspicabile sconfitta nella gara interna e/o anche in quelle successive del medesimo campionato se necessario, l'esonero del nuovo allenatore Signor Arturo Di Napoli, che aveva sostituito sulla panchina della Società Savona il Signor Ninni Corda che nel mese di luglio 2014 aveva rassegnato le sue dimissioni e da quest'ultimo disprezzato per vari ragioni (non ultima quella che si "comprava" le panchine) e, per lo meno a livello deduttivo, anche al fine non dichiarato di vendicarsi del Presidente Dellepiane, all'epoca già moroso nel pagamento della prima tranche del contratto di collaborazione di scouting scaduta in data 31.8.2014, in coincidenza con il termine di durata del contratto stesso. Inoltre tale proposta risultava particolarmente persuasiva in quanto rivolta specificatamente ai soli calciatori maggiormente legati all'ex allenatore in ragione di rapporti amicali consolidati negli anni e, per alcuni (salvo il Marconi), anche in ragione della comune provenienza territoriale, così da poter almeno in astratto contare sul loro silenzio, condita poi per almeno tre calciatori dalla vaga promessa di portarli con sé in squadra di maggior prestigio nel caso fosse stato chiamato ad allenarle ed inoltre risultava anche efficiente per consentirne il raggiungimento degli effetti inerendo un numero di calciatori costituente l'ossatura portante della squadra e perfettamente in grado, volendolo, di indirizzare il corso di una o più gare nei loro esiti. - La posizione difensiva del Signor Ninni Corda. Avverso le risultanze emerse concordemente dalle testimonianze dei quattro calciatori avvicinati (in ben due audizioni, che hanno spaziato su tutti i fatti rilevanti ai fini del procedimento, così da rendere del tutto superflua una terza audizione), dal Marchetti e confermate dall'allenatore Di Napoli che per primo ricevette la segnalazione dell'illecito e poi dal dirigente Testa ed infine dal Presidente del sodalizio, dalla cui iniziativa è partito l'esposto alla Procura Federale, il deferito Ninni Corda professa la propria innocenza e chiede il proscioglimento. - Nell'interrogatorio del 13.10.2014 (all. 12), questi ammetteva di aver organizzato l'incontro di Celle Ligure, ma per conto del Presidente Dellepiane, utilizzando per le convocazioni dei quattro calciatori l'agente Magni che si trovava al campo di allenamento, segnalando che l'argomento dei singoli colloqui sarebbero stati i premi ed i rimborsi spese arretrati relativi alla stagione 2013/2014 con lo scopo di ottenere dagli stessi un'accettazione di una riduzione nell'ordine del 20%-30% degli importi. Narrava che tale era stato l'effettivo argomento dei colloqui e che si era limitato a qualche battuta sulla conduzione tecnica del nuovo allenatore (aveva fatto tesserare 20 calciatori oltre ai precedenti 18), ma senza alcun riferimento alle gare della Società Savona. A precisa richiesta sulle ragioni dell'esposto, segnalava che a suo dire lo stesso era il frutto di minacce a danno dei quattro calciatori, compresa quella di essere messi fuori rosa, come gli avrebbero riferito i Signori Demartis e Cabeccia in successivi colloqui rispettivamente tenutisi in data 7 e 18 settembre 2014. In ordine al turbamento confessato dai quattro calciatori a seguito dell'incontro del 4.9.2014 anche per il rischio che proseguissero azioni tese a raggiungere lo scopo di far esonerare l'allenatore Di Napoli, il deferito replicava che il loro sconforto avrebbe trovato causa nell'intendimento della Società Savona di non onorare i premi pregressi. Ammetteva infine di aver poi provocato incontri con tutti e quattro i calciatori al fine di ottenere spiegazioni alla loro (ingiustificata) iniziativa. Precisava che il Presidente Dellepiane lo avrebbe convocato la mattina del 6 settembre non per parlargli delle questioni economiche aperte, ma dell'esposto che aveva presentato contro di lui il giorno prima. Quanto asserito in sede di audizione trova poi sostanziale conferma nell'esposto che il Corda inviava alla Procura Federale (doc. 13) con allegati il contratto di collaborazione e scouting del 29.7.2014, il prospetto dei presunti crediti dei cinque calciatori (Marchetti compreso), le trascrizioni di due colloqui con i calciatori Demartis e Cabeccia. - Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini, il Corda faceva pervenire la memoria difensiva del 16.12.2014 nella quale, nell'accusare di diffamazione e mendacio i soggetti escussi a testimoni durante le indagini e lamentare la sostanziale incapacità dell'incaricato della Procura Federale (la cui relazione è equiparata ad una memoria difensiva a favore dei suoi accusatori "che neppure il più sprovveduto degli avvocati avrebbe potuto confezionare"), nella quale segnalava che aveva incontrati taluni calciatori del Savona non solo su incarico del Presidente Dellepiane, ma anche a richiesta degli stessi, data la grave situazione debitoria, derivante inconfutabilmente da vari sms da lui ricevuti dal giugno 2014 in avanti e che pertanto "l'unico argomento oggetto di interesse, era, per gli atleti, quello economico relativo al recupero di quanto il Presidente Dellepiane aveva loro promesso, senza onorare gli impegni né la parola data". Accusava il titolare dell'indagine di aver omesso di acquisire l'articolo pubblicato a pag. 46 del quotidiano Il Secolo XIX in data 6.9.2014 in cui si leggeva dell'esistenza di crediti arretrati in capo ai calciatori ed in particolare ai Signori Demartis e Quintavalla. Ribadiva la tesi che i calciatori avrebbero firmato una dichiarazione accusatoria nei suoi confronti per effetto di minaccia e della messa fuori rosa di due tra loro, dando così la possibilità al Presidente Dellepiane di continuare a non pagare più nessuno (né i calciatori né l'ex allenatore, falsamente accusato di inadempienza al rapporto di collaborazione), facendo pervenire una serie di elementi documentali a sua difesa. - A seguito della ricezione dell'atto di deferimento è infine pervenuta la memoria difensiva datata 11.5.2015, con allegati, della quale si sono già richiamate le conclusioni, comprese quelle istruttorie. In essa si legge che il costrutto colpevolista che farebbe leva sulle dichiarazioni dei quattro calciatori sarebbe superato dalle allegazioni sub 2 e 3 dalle quali emergerebbe che il Corda non avrebbe avanzato loro alcuna proposta corruttiva relativamente alla gara incriminata. A tal proposito richiama alcuni passaggi estrapolati dalle cinque conversazioni registrate senza autorizzazione con i calciatori interessati nei giorni seguenti la presentazione dell'esposto, versati in giudizio stavolta per il tramite di una consulenza tecnica di parte e ricorre poi ad una serie di domande per sostenere che si sarebbe trattato di un'iniziativa priva di scopo e che le modalità della formulazione della proposta corruttiva non sarebbero comprensibili. Ribadisce di seguito che l'oggetto dell'incontro era quello legato ai premi pregressi, quelli che aveva lui stesso trattato quando era allenatore in carica, ruolo risultato confermato nel corso dell'indagine (e per il Cabeccia quelli della nuova stagione). Riferisce poi di sei sms intercorsi con i calciatori interessati nel mese di agosto 2014, anche questi versati in giudizio per il tramite di consulenza tecnica di parte, che usa al fine di comprovare l'esistenza dei crediti. Riconferma anche la tesi delle pressioni e della messa fuori rosa ai fini di ottenere la sottoscrizione di una dichiarazione accusatoria nei confronti del Corda. Indica il movente dell'esposto nella volontà del Savona Calcio di risolvere il contratto di collaborazione e scouting e di non pagare all'ex allenatore il corrispettivo colà pattuito. Afferma che i disperati tentativi del Corda di rintracciate i calciatori interessati perseguiva il solo fine di capire perché erano stati spinti ad inventarsi le fandonie a suo carico e che i tentativi di sottrarsi a tali chiarimenti dimostrerebbe il gravissimo disagio interiore dagli stessi patiti per aver falsamente accusato il loro ex allenatore, con il quale avevano intrattenuto, anche dopo le sue dimissioni, un proficuo rapporto umano. Sostiene che non vi sarebbe la prova dell'illecito, mentre sussisterebbero convincenti e plausibili spiegazioni alternative delle circostanze dedotte in giudizio e che in ogni caso si sarebbe in presenza di semplici indizi di reità, ben lontani dal raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio o di un grado di prova superiore al generico livello probabilistico. Queste difese non meritano accoglimento, non riuscendo a scalfire la portata del complessivo quadro probatorio già descritto. Ed invero: a) l'iniziativa dell'incontro di Celle Ligure è ad ascrivere in via esclusiva al Corda, spalleggiato dal Mattu (con il concorso, almeno nella convocazione, del Signor Magni), non risultando alcun elemento che confermi la paternità della stessa in capo al Presidente Dellepiane. Anzi la circostanza che il rapporto negoziale di collaborazione e scouting fosse già cessato al 31.8.2014 palesa che il Corda, alla data del 4.9.2014, era privo di qualsivoglia incarico ad opera della Società Savona. Sono inoltre sospette le stesse modalità di convocazione dell'incontro, visto il rapporto amicale diretto del Corda con i calciatori convocati (salvo Marchetti, che però aveva declinato l'invito), con i quali nel mese di agosto (ma certamente anche prima) scambiava abitualmente sms e telefonate (di cui si dirà), essendosi invece rivolto al Magni per un invito a voce rivolto al solo Carta. Qualora poi l'incontro avesse avuto ad oggetto questioni contrattuali non v'era certo alcuna ragione di effettuarlo a Celle Ligure, distante circa 9 Km dal campo di allenamento, ben potendo scegliersi una sede istituzionale riferibile alla Società Savona. Anche le modalità di un colloquio negoziale non svolto in un luogo riservato e protetto (un ufficio, uno studio, un recapito ecc.) ma con un passeggiata a turno sul lungomare nell'impossibilità di sentire cosa fosse detto dagli altri può definirsi alquanto inusuale; b) il contenuto dei singoli colloqui non può coincidere con quello riferito dal Corda e confermato dal solo codeferito Mattu. Infatti il Magni, pur interlocutore privilegiato del Corda e suo tramite nell'organizzazione dell'incontro di Celle Ligure, non ha riferito al calciatore Carta che il tema sarebbe stato quello dei premi e dei rimborsi spese arretrati, limitandosi ad affermare nel suo interrogatorio (all. 17) di averlo saputo del Corda e neppure è in grado di confermare che tale incontro fosse stato voluto da Presidente Dellepiane (con il quale aveva peraltro avuto un colloquio lo stesso pomeriggio del 4, in coincidenza con la sua presenza al campo di allenamento con la proposta di un rapporto consulenziale dallo stesso rifiutato). Il calciatore Carta, in sede di audizione (all. 3), l'unico convocato direttamente dal Magni (con onere di avvertire anche gli altri tre compagni), ha precisato che lo stesso gli aveva semplicemente detto che il Corda "ci doveva parlare", senza alcun riferimento all'oggetto. Che poi il tema dei premi e dei rimborso spese non sia stato trattato è confermato da tutti e quattro i calciatori (il Carta precisa di aver riferito al Corda, a sua precisa domanda, che vantava un credito di € 3.000,00= di rimborsi spese), i quali all'unisono, salvo quanto già detto per il Carta, anche in sede di seconde deposizioni (avvenute dal 16 al 23 ottobre 2014) proprio incalzati sul punto (che era emerso in sede di audizione del Corda in data 13 ottobre), hanno sempre negato di vantare crediti per arretrati alla data del colloquio del 4.9.2014. A questi dati emersi dall'indagine va aggiunto che il Corda, pur asserendo che avrebbe fatto ai calciatori una proposta di riduzione dei loro compensi arretrati per premi e rimborsi spese (non si sa a quale titolo visto che il suo contratto di collaborazione era scaduto da fine agosto 2014), ancora una volta contestata dal calciatori, omette clamorosamente di riferirne gli esiti (e neppure affronta questo tema nelle conversazioni registrate di cui si dirà). Pertanto la mera circostanza che negli sms intercorsi nei mesi da giugno a agosto 2014 tra i calciatori ed il Corda (compresi quei cinque di agosto 2014 oggetto della consulenza tecnica) si faccia cenno a premi e rimborsi impagati, senza alcuna richiesta né espressa né implicita al Corda di organizzare incontri a tal fine, è assolutamente irrilevante e comunque inidonea in sé a suffragare la tesi che i colloqui del 4.9.2014 avessero ad oggetto i presunti compensi arretrati non ancora saldati, di cui peraltro non è stata rilevata alcuna traccia contabile confermativa e che anzi contrasta con i dati acquisiti dalla Procura Federale, che non ha avuto notizie di inadempienze contrattuali nei pagamenti delle retribuzioni ai calciatori alla data del 4.9.2014, nonostante i notori controlli periodici a carico delle Società professionistiche; c) l'ulteriore tesi per la quale i quattro calciatori avrebbero firmato l'esposto predisposto dal legale della Società Savona a seguito di minacce e della messa fuori rosa di due di loro è rimasta contraddetta da tutti i calciatori interessati (che, si rammenta, sono stati ascoltati in ben due occasioni) e peraltro non assumerebbe alcun valore decisivo ai fini dell'accertamento dell'illecito. I dirigenti della Società Savona non potevano certo inventarsi di loro iniziativa un esposto in relazione alle condotte tenute dall'ex allenatore Corda, coadiuvato dal Mattu, nel pomeriggio del 4.9.2014 nei singoli colloqui di Celle Ligure, della cui esistenza ragionevolmente neppure sarebbero venuti a conoscenza se i quattro calciatori interessati si fossero accordati per il silenzio. Ne consegue che gli stessi, dopo consulto in vettura e sentito anche il Marchetti, hanno obiettivamente ritenuto di essere rimasti destinatari di una proposta corruttiva (altro che di proposte economiche al ribasso su pregressi premi e rimborsi spese), talmente grave ed inequivoca, da meritare la spontanea ed immediata segnalazione alla Società di appartenenza. É dalla loro confessione all'allenatore Di Napoli, che poi ha riferito ai dirigenti del sodalizio quanto appreso, che il Presidente della Società Savona ha doverosamente, in applicazione di specifico obbligo regolamentare, provveduto all'esposto alla Procura Federale, che risulta firmato solo dallo stesso (anche se è pacifico che ne esista copia- o dichiarazione confermativa dei fatti- di cui è stata chiesta la sottoscrizione anche a tutti i calciatori, con l'ovvia finalità di condividerne i contenuti di loro provenienza). Inoltre non esiste alcun movente che possa giustificare la loro spontanea confessione di quanto accaduto, destinata a provocare l'indagine a carico del Corda e del cognato, essendo tutti a vario titolo legati da rapporti amicali con lo stesso e privi di ragioni di astio e/o di vendetta nei suoi confronti. Ne consegue che le eventuali e non provate pressioni (si pensi ad esempio alla c.d. messa fuori rosa di due dei calciatori, negata da loro e dai compagni o alle c.d. minacce di tale tesserato Labonia) per indurli a firmare una copia interna dell'esposto sarebbero del tutto inconferenti in quanto destinate a rafforzare l'esposto ottenendo una conferma scritta di quanto da loro spontaneamente già riferito a voce, ampiamente sufficiente ad integrare la proposta corruttiva (al punto che la Procura Federale neppure ha ritenuto di acquisire l'esposto e/o la dichiarazione a firma dei calciatori, non essendovi alcun contrasto con quanto da loro oralmente denunciato ai dirigenti del sodalizio e quanto segnalato nell'esposto scritto del Presidente); d) l'isolato articolo di stampa acquisito dal Corda non comprova alcunché ai fini difensivi, limitandosi, sempre con l'uso del condizionale, a riferire di una richiesta di tagli ai premi pregressi svolta dalla Società (e non formulata dall'ex allenatore) ad alcuni calciatori anziani (Demartis e Quintavalla, questo neppure convocato dall'ex allenatore ed estraneo al prospetto dei calciatori creditori esibito alla Procura Federale, pur essendo per il giornalista un asserito creditore) che al termine dell'allenamento del 5.9.2014, giorno successivo all'incontro di Celle Ligure (ma perché il Demartis avrebbe dovuto riaffrontare l'argomento del giorno prima e per di più in assenza del soggetto cui sarebbe stata delegata la trattativa?) e giorno antecedente alla gara tra Savona e Spal, si sarebbero recati a conferire sul tema con il Presidente Dellepiane; e) quanto alla dichiarazione scritta dal Signor Alessandro Gozzi, neppure datata e giustamente non valorizzata e richiamata nell'ultima memoria difensiva, secondo la quale i calciatori Demartis e Cabeccia sarebbero stati messi fuori rosa se non avessero firmato falsamente e contro la loro volontà una dichiarazione nella quale ammettevano di aver incontrato il Corda che avrebbe loro chiesto di perdere la gara (espressione neppure mai usata dai quattro calciatori), è semplicemente inattendibile non solo per la sua genericità (non cita chi avrebbe fatto la minaccia) e per il palese contrasto di quanto esposto rispetto ai fatti come concordemente ricostruiti da tutti gli altri partecipi, ma anche perché non appare credibile che una simile richiesta ricattatoria possa essere stata presentata avanti ad altri calciatori ed a terzi in genere; f) l'esposto alla Procura Federale del Presidente Dellepiane non è certo in grado di risultare impeditivo ai Signori Corda e Mattu di far valere nelle deputate sedi giudiziali l'esistenza di loro crediti scaturenti dal contratto di scouting, segnalandosi tra l'altro che l'inadempienza alla prima tranche scaduta a fine agosto era già in essere alla data della presentazione dell'esposto; g) quanto ai contenuti dei colloqui registrati in epoca successiva all'esposto dal deferito Corda, a valere con riferimento a tutti i files agli atti e non solo quelli oggetto di traduzione nella consulenza tecnica in atti, gli stessi non sono affatto in grado di smentire il quadro probatorio sopra sunteggiato. Anzitutto, pur nell'astratta ammissibilità dello strumento (neppure contestata dalla Procura Federale) e nella tempestività della sua produzione (vista la prima produzione già in sede di indagine e la seconda in allegato alla memoria difensiva nel rispetto dei termini del codice), va doverosamente rilevato che il consulente di parte non ha dato preliminarmente conto dell'integrità e della genuinità dei files audio (che ha riportato "su supporto digitale ed estratto da un telefono cellulare, ove sono stati generati in formato M4A, con compressione a 64kbps"), di cui ha curato, in parte, la traduzione, così che lo strumento difensivo va valutato con particolare attenzione. Inoltre l'attività di ascolto sonoro di detti files non consente di avallare appieno tutti i contenuti delle traduzioni in atti operate dal consulente di parte. Per di più anche costui, certamente dotato di strumenti di ascolto sofisticati, si vede costretto a lasciare delle parti non tradotte perché palesemente incomprensibili con l'effetto di rendere difficoltosa la comprensione del senso generale delle conversazioni. A parte le dedotte rilevanti perplessità oggettive sulla genuinità delle registrazioni e sulla necessaria prudenza nella loro valutazione, va aggiunto la sostanziale inattendibilità dei contenuti in ragione delle modalità della loro acquisizione, che non consente di ottenere alcuna risultanza limpida ed incontrovertibile. É infatti pacifico che le registrazioni delle conversazioni siano avvenuti all'insaputa degli interlocutori, apparentemente in un arco temporale dal 7 al 18 settembre 2014 e quindi dopo le spontanee confessioni dei calciatori all'allenatore e la presentazione dell'esposto. Il Signor Corda, cui era già nota l'iniziativa della Società Savona, le effettua al preciso fine di cercare di ottenere dai calciatori stessi, avvalendosi dei suoi rapporti amicali già descritti, una smentita e/o rettifica alle loro accuse, utilizzando delle domande suggestive per determinarne le risposte più utili (si pensi anche solo che il Corda chiede ripetutamente ai suoi interlocutori se lui avesse loro chiesto di perdere la gara (Spal -Savona), ben sapendo che non lo aveva fatto in quei termini, ottenendo l'ovvia risposta negativa, che poi usa per negare di aver proferito la proposta corruttiva e che addirittura un calciatore, quello meno legato sotto il profilo dell'amicizia - il Marconi - conferma comunque che Corda gli aveva chiesto di affossare l'allenatore. Da parte loro i calciatori, non sapendo di essere registrati, rendono risposte anomale non ritenendole impegnative (nel senso dell'obbligo di dire la verità), tacendo alla Procura Federale gli avvicinamenti attuati ad iniziativa esclusiva del duo Corda-Mattu e delle conversazioni intervenute nel corso delle prime audizioni (avvenute dal 30 settembre al 2 ottobre) proprio perché non ritenute degne di nota e comunque dettate dalle diverse finalità che gli stessi hanno dichiarato in sede di seconde audizioni (avvenute tra il 16 ed il 23 ottobre 2014). In esse i calciatori affermano spontaneamente di aver reso dichiarazioni compiacenti al Corda ed al Mattu per sfuggire alla spiacevole situazione e ridurre i tempi dell'incontro (Demartis asserisce di avere tergiversato sui fatti; Cabeccia afferma di averli assecondati e tranquillizzati; Carta informa di aver alleggerito la situazione; Marconi riferisce di aver risposto in modo rassicurante, dopo che gli era stata paventata una denuncia per calunnia ed il rischio di tre anni di carcere) e quindi sostanzialmente non rispondenti al vero. Ne consegue che neppure il ricorso alle traduzioni parziali dei files audio, quand'anche le si ritenesse genuine nonostante le problematiche tecniche sollevate, del che è lecito dubitare, sarebbe in grado di inficiare il quadro probatorio sopra descritto, cui non possono certo applicarsi i principi sull'onere probatorio in casi dubbi che la difesa del deferito ha trasportato in questo procedimento in assenza di analogie. In conclusione il deferimento del Signor Ninni Corda merita integrale accoglimento, con irrogazione della sanzione minima edittale di cui all'art. 7, c. 5°, CGS della squalifica di anni 3 (tre) e dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), già tenuto conto delle circostanze del caso concreto. 2) La posizione del Signor Giovanni Mattu. Il Signor Mattu è stato il vice allenatore della Società Savona, mentre il Signor Corda ne era l'allenatore e ha sempre e solo seguito le sorti (anche con le dimissioni e poi con la stipulazione del contratto di scouting) del cognato, fors'anche in ragione di questo stretto rapporto di affinità. Dagli atti emerge il suo concorso nella formulazione della proposta corruttiva, essendo sempre presente ai colloqui con i quattro calciatori ed a tutte le vicende successive, compresi gli avvicinamenti ai suddetti calciatori dopo che avevano riferito di essere stato destinatari del tentativo di illecito sportivo e la presentazione dell'esposto ad opera del Presidente Dellepiane. La sua colpevolezza emerge dalle stesse considerazioni già svolte per la posizione del Signor Corda, al quale si rimanda anche in ragione della sostanziale identità delle posizioni e conseguentemente delle argomentazioni sollevate dalle difese tecniche. Pertanto anche il deferimento del Signor Giovanni Mattu merita integrale accoglimento, con applicazione della sanzione minima edittale di cui all'art. 7, c. 5°, CGS della squalifica di anni 3 (tre) e dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), già tenuto conto delle circostanze del caso concreto. 3) La posizione del Signor Alessandro Magni. La Procura Federale lo ha deferito per aver posto in essere un comportamento mirante ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Spal/Savona, avendo organizzato l'incontro del giorno 4.9.2014 in Celle Ligure tra i quattro calciatori ed i Signori Corda e Mattu, nel corso del quale è stata avanzata la proposta corruttiva, della quale "non poteva non essere a conoscenza", al punto che nella consapevolezza dei rischi "aveva richiesto espressamente di non presenziare ai colloqui con i calciatori", pur essendo presente in Celle Ligure. In realtà dall'esame degli atti del deferimento emerge con assoluta certezza che il Signor Giovanni Magni, agente di alcuni calciatori tesserati per il Savona Calcio, tra i quali il Marchetti, ha posto in essere le seguenti condotte: - al termine dell'allenamento pomeridiano, ha avvicinato il calciatore Ignazio Carta e gli ha detto che l'ex allenatore Ninni Corda lo aspettava a Celle Ligure perché doveva parlargli e gli chiedeva di avvertire anche i compagni di squadra Giacomo Demartis, Marco Cabeccia e Ivan Marconi affinché partecipassero a tale incontro, senza indicarne gli argomenti; - era presente sul lungomare di Celle Ligure in compagnia dei Signori Corda e Mattu all'arrivo dei quattro calciatori, ma non ha partecipato ai colloqui intervenuti con apposite passeggiate fra i Signori Corda e Mattu ed i singoli quattro calciatori, rimanendo in attesa con quelli che aspettavano il loro turno, non potendo sentire alcunché. Il Magni, nel corso dell'audizione della Procura Federale (all. 17), ha dichiarato di essere stato rintracciato al telefono dal Signor Corda, mentre si trovava al campo di allenamento per un incontro con il Presidente Dellepiane ed il dirigente Testa, che gli chiedeva la cortesia di avvertire i calciatori Carta, Demartis, Cabeccia e Marconi di raggiungerlo dopo l'allenamento a Celle Ligure. Egli si limitava ad avvertire Carta, l'unico che conosceva, affinché poi riferisse dell'invito agli altri tre. Spiegava di essersi recato lui stesso a Celle Ligure al solo fine di salutare il Corda che era rientrato dalle ferie quel giorno e che non vedeva da due mesi. Sosteneva che il Corda gli aveva riferito che l'incontro era stato sollecitato dai calciatori per parlare dei premi della passata stagione sportiva, anche in vista di un incontro previsto per il giorno successivo tra Dellepiane ed il Corda stesso. Non è in grado di confermare l'effettivo contenuto degli incontri in quanto non via ha partecipato, anche perché trattavasi di calciatori da lui non assistiti. Riferiva di aver segnalato anche al Marchetti l'incontro di quel giorno, ma che il suo assistito si era dimostrato non interessato avendo già risolto la questione dei premi pregressi direttamente con il Presidente Dellepiane. Riferisce di scambi di mail ovvero di una telefonata intercorsa nella serata con il Marchetti, dalla quale deduceva che era al corrente dei colloqui dei colleghi con i Signori Corda e Mattu e di qualche anomalia emersa nel corso degli stessi vista la volontà di denunciare il tutto all'allenatore De Napoli. Riferisce in modo impreciso e de relato sui contenuto dell'esposto, sulle presunte intimidazioni ai calciatori, sulle ragioni delle dimissioni del Corda e del Mattu, sullo stato pessimo dei rapporti tra Corda e De Napoli, su un credito di una sua Società nei confronti della Società Savona, sulla sua persistente assistenza, per quanto non formalizzata da procura, dei calciatori Marchetti, Gozzi e Giorgione. Dalle restanti audizioni non emerge a suo carico alcuna ulteriore condotta che possa suffragare la tesi accusatoria. Il Marchetti si limita a riferire della telefonata serale nella quale lo informava che alcuni compagni di squadra gli avrebbero detto del colloquio avuto nel pomeriggio con i Signori Corda e Mattu, senza alcun riferimento agli argomenti, che avrebbe poi saputo solo più tardi. Precisava che il Magni era il suo procuratore e che lo seguiva tutt'ora pur in assenza di formale procura, continuando quindi a godere della sua fiducia (e di almeno altri due altri calciatori) nonostante il suo presunto coinvolgimento nella proposta corruttiva. Il Presidente ed il dirigente della Società Savona (Signori Dellepiane e Testa) neppure credono al coinvolgimento di Magni nella proposta corruttiva nonostante l'esposto e la stessa Procura Federale riconosce che ha detto il vero sul credito di una sua Società nei confronti del Savona Calcio. V'è da chiedersi la ragione per la quale il Magni, presunto compartecipe del disegno corruttivo dei Signori Corda e Mattu, non abbia partecipato ai singoli colloqui con i quattro calciatori, pur essendo presente in Celle Ligure e non abbia riferito lui stesso al Marchetti, suo assistito, la proposta corruttiva e comunque non abbia compiuto alcuna condotta che denoti la consapevolezza della stessa. L'essersi prestato ad un favore personale nella convocazione dell'incontro di Celle Ligure richiestogli dal Corda, con il quale intratteneva all'evidenza un rapporto amicale, prestando fede allo stesso che gli aveva riferito che l'argomento sarebbero stati i premi pregressi, in vista di un incontro con il Presidente Dellepiane fissato per il giorno successivo, non sembra bastare per configurare una sua conoscenza delle vere ragioni dell'incontro. La tesi per la quale chi si presta a favorire un incontro ne deve necessariamente conoscere i contenuti appare assai ardita e non condivisibile, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. La mancata partecipazione ai singoli colloqui può non denotare la mera volontà di sottrarsi al rischio di un suo coinvolgimento nel disegno corruttivo (finalità in sé già lodevole), ma può essere dettata, con un'ipotesi di pari dignità sul piano teorico, dalla mera carenza di curiosità in ordine agli argomenti dei premi che gli erano stati prefigurati dal Signor Corda, a maggior ragione in quanto non riguardanti calciatori da lui assistiti. In sintesi, non vi sono agli atti elementi idonei a provare con la dovuta certezza l'apporto causale offerto dal Signor Magni nel tentativo di alterazione della gara Savona/Spal (o di più gare anche successive) allo scopo di provocare l'esonero del Signor De Napoli, così che non risulta dimostrato il suo concorso nell'ideazione e nell'esecuzione della proposta corruttiva formulata dai Signori Corda e Mattu. Per l'insieme di queste ragioni, essendo in presenza di un quadro indiziario assai debole, non connotato da gravità precisione e concordanza ed in mancanza di una prova riscontrabile, il Signor Alessandro Magni va prosciolto dall'incolpazione di cui al deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proposto, proscioglie dall'incolpazione il Signor Alessandro Magni ed irroga ai Signori Ninni Corda e Giovanni Mattu le sanzioni della squalifica di anni 3 (tre) e dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) ciascuno.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/TFN del 18 Giugno 2015 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINNI CORDA (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), GIOVANNI MATTU (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), ALESSANDRO MAGNI (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 8864/95 pf14-15 AM/ma del 13.4.2015)."