F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/TFN del 18 Giugno 2015 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DESOLDA ALESSANDRO (Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la SSDARL Taranto FC 1927 sebbene esonerato dalla prestazione), COLUMELLA SAVERIO (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio), Società MATERA CALCIO Srl – (nota n. 10079/710 pf 13- 14/AM/SP/ma).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/TFN del 18 Giugno 2015
(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DESOLDA ALESSANDRO (Direttore Sportivo all'epoca dei fatti tesserato per la SSDARL Taranto FC 1927 sebbene esonerato dalla prestazione), COLUMELLA SAVERIO (all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della ASD Matera Calcio), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 10079/710 pf 13- 14/AM/SP/ma).
La Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Desolda Alessandro, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927, sebbene esonerato dalla prestazione; - Columella Saverio, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio (oggi Matera Calcio Srl); - la Società Matera Calcio Srl, per rispondere: - Desolda Alessandro, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927 sebbene esonerato dalla prestazione, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS), nonché dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Taranto – Matera del 30 marzo 2014, in concorso con il Sig. Saverio Columella, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla Società lucana; il Sig. Desolda, in particolare, in data 26/03/2014 provocava un incontro con il calciatore del Taranto, Sig. Claudio Miale, ed in tale occasione manifestava allo stesso la disponibilità del Sig. Saverio Columella al fine di ottenere l’alterazione del risultato della gara Taranto – Matera che avrebbe dovuto disputarsi il 30/03/2014, ricevendo dal proprio interlocutore un rifiuto alla proposta; - Columella Saverio, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio (oggi Matera Calcio Srl), della violazione dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 5 del vigente CGS), nonché dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Taranto – Matera del 30 marzo 2014, in concorso con il Sig. Alessandro Desolda, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla Società lucana; il Sig. Columella, in particolare, prima della gara Taranto – Matera che avrebbe dovuto disputarsi il 30/03/2014, manifestava al Sig. Alessandro Desolda la propria disponibilità ad ottenere l’alterazione del risultato della gara al fine di assicurare alla propria Società di appartenenza un vantaggio in classifica; - la Società Matera Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. Saverio Columella, nonché a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all’illecito sportivo posto in essere dal Sig. Alessandro Desolda a vantaggio della stessa. Il deferimento La Procura federale, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 710pf13-14, avente a oggetto: “Presunto tentativo di illecito sportivo teso ad alterare il risultato della gara Taranto – Matera del 30/03/2014”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata ai Sig.ri Desolda Alessandro e Columella Saverio nonché alla Società Matera Calcio Srl; Vista la richiesta di audizione presentata dal Sig. Saverio Columella e dal Sig. Alessandro Desolda; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti allegati in atti dai quali è emerso che: - con nota del 28/03/2014 la SSD Taranto Football Club 1927 a r.l., in persona del suo vice presidente, segnalava alla Procura Federale lo svolgimento di una presunta combine riferita alla gara di campionato Taranto - Matera del 30/03/2014 intervenuta tra i Sig.ri Alessandro Desolda e Saverio Columella, su segnalazione del calciatore tesserato per il Taranto FC Claudio Miale; e che la ricostruzione dei fatti veniva resa dal Sig. Miale in sede di sua audizione da parte della Polizia Giudiziaria il 02/04/2014, nonché dall’allenatore della prima squadra del Taranto Sig. Aldo Papagni, in sede di sua audizione dinanzi alla Procura Federale del 29/03/2014; - che i fatti trovano conferma dall’esame delle schermate del telefono cellulare del Miale rilevate in sede di sua audizione da parte della Procura Federale e dalle verifiche effettuate sui tabulati telefonici richiesti; - che pertanto la ricostruzione dei fatti oggetto di denuncia da parte del Sig. Miale hanno trovato preciso e completo riscontro esterno negli accadimenti e nelle dichiarazioni di tutti i soggetti ascoltati nell'ambito del presente procedimento e del procedimento penale instaurato sui medesimi fatti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Ritenuto quindi: - che i fatti sopra riportati evidenziano lo svolgimento di comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai Sig.ri Desolda Alessandro e Columella Saverio nelle dedotte qualità e in relazione agli enunciati fatti; - che consegue la responsabilità oggettiva della Società Matera Calcio Srl (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione ASD Matera Calcio), per il ruolo rivestito nel sodalizio dal Sig. Columella Saverio; - che nel caso di specie e allo stato degli atti debba ritenersi esclusa la responsabilità oggettiva in capo alla Società SSDARL Taranto Football Club 1927 per i comportamenti posti in essere dal Sig. Alessandro Desolda in quanto lo stesso era stato esonerato dalla propria prestazione di Direttore sportivo in data notevolmente antecedente rispetto ai fatti oggetto di contestazione ed il tesseramento dopo tale momento aveva solo portata formale; che il presente procedimento trae origine da denuncia della Società, inoltrata alla Procura Federale lo stesso giorno in cui i dirigenti della stessa hanno acquisito notizia dei fatti; che il comportamento posto in essere dal Desolda è stato contrario a qualsiasi interesse della Società e quest’ultima non aveva da tempo più alcuna possibilità di controllo e/o influenza sulle azioni dello stesso. All'esito dei dedotti accertamenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1. Desolda Alessandro, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927, sebbene esonerato dalla prestazione; 2. Columella Saverio, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio (oggi Matera Calcio Srl); 3. Matera Calcio Srl per rispondere delle violazioni evidenziate in epigrafe. Le memorie difensive Il Sig. Alessandro Desolda depositava la propria memoria chiedendo in via principale il proscioglimento, in subordine la derubricazione nella minore previsione normativa di cui all'art. 1 - bis, co. 1, CGS, con applicazione della minima sanzione. Articolava, in via istruttoria, la nuova audizione testimoniale del Sig. Claudio Miale sui capitoli ivi trascritti. Affermava in punto di fatto che l'unico elemento di accusa era costituito dalla denuncia del calciatore Miale, per cui negava il tentativo di combine minimizzando la portata dell'incontro personale e dei colloqui telefonici intercorsi con il calciatore, escludendo di essersi presentato al Miale quale latore della richiesta di aggiustare la partita Taranto / Matera su incarico del Columella. Assumeva anzi di aver perso di vista il Columella da circa dieci anni, cioè dai tempi in cui giocava nella squadra dell'Altamura: "...da allora, parlo degli anni fra il 2003 e il 2004, non ho più avuto rapporti con lui". Motivava la denuncia subita con le "...pressioni di altre persone..." in virtù di alcune 'voci' girate nell'ambiente calcistico tarantino che avevano provocato un atteggiamento minaccioso di gruppi di tifosi del Taranto nei riguardi del Miale, sostenendo anche l'ipotesi che la denuncia avrebbe potuto avvantaggiare il Taranto stesso, a discapito del Matera, a causa delle susseguenti conseguenze disciplinari in danno di quest'ultima Società. Confortava infine le difese con la deposizione del Sig. Antonio Bruno (allegata in calce alla memoria). Reiterando i concetti in punto di diritto che verranno commentati cumulativamente oltre, concludeva per l'accoglimento delle rassegnate richieste principale e subordinata. Il Sig. Saverio Columella depositava la propria memoria chiedendo l'integrale proscioglimento posto che il deferimento lo rendeva partecipe, all'interno della combine, per la sola chiamata indiretta e conferita de relato dal Desolda. Negava pertanto ogni contatto con il Desolda adducendo che da circa dieci anni lo aveva perso di vista, cioè dai tempi in cui giocava nella squadra dell'Altamura "...da allora, parlo degli anni fra il 2003 e il 2004, non ho più avuto rapporti con lui" (deposizione del Desolda), "dopo tale periodo non l'ho né più visto né sentito" (deposizione del Columella). In ordine ai motivi del suo coinvolgimento per relationem (appunto per chiamata del Desolda), prospettava in ipotesi la alternativa tesi: o il calciatore Miale ha mentito; ovvero il Desolda ha millantato per meglio accreditarsi agli occhi del giocatore; rimarcando anch'egli come l'unico elemento di accusa fosse costituito dalle mere dichiarazioni rese dal Miale totalmente prive di oggettivi riscontri. Reiterando i concetti in punto di diritto che verranno commentati cumulativamente oltre, concludeva per l'accoglimento della rassegnata richiesta di proscioglimento. Il Matera Calcio Srl depositava la propria memoria chiedendo anch'essa l'integrale proscioglimento. Attagliandosi infatti alla conclamata estraneità del proprio tesserato Sig. Columella e ribadendo la inesistenza di contatti interpersonali da circa dieci anni tra il Columella stesso e il Desolda, prodromici alla organizzazione della combine, rimarcava sostanzialmente le medesime credenziali difensive assunte in favore del Columella (alternativa tesi della millanteria o della menzogna a carico del calciatore Miale), affermando come l'unico elemento di accusa fosse costituito dalle mere dichiarazioni rese dal Sig. Miale, totalmente prive di oggettivi riscontri. Reiterando i concetti in punto di diritto che verranno commentati cumulativamente oltre, concludeva per l'accoglimento della rassegnata richiesta di proscioglimento. In punto di diritto, tutti i deferiti ribadivano il concetto della insussistenza di indizi a proprio carico che rendeva estremamente lontano il raggiungimento della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, rinvenendo evidenti contrasti tra il deferimento e il propedeutico principio giuridico della "certezza della prova", nella specie per nulla confortato dai presupposti della "gravità, precisione e concordanza". Insistevano dunque per la emissione di un favorevole verdetto in conformità a paralleli giudizi assolutori emanati in precedenti casi analoghi richiamati in seno alle memorie (pregressi giudicati del CDN, oggi TFN, e del TNAS), comparando specificamente il caso in esame con un noto precedente, il cui confronto renderebbe maggiore giustizia in termini assolutori agli odierni deferiti: "… deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che fosse a conoscenza della combine e non vi abbia preso parte...". Secondo il pensiero della difesa, se in quel caso i giudicanti ritennero non raggiunta oggettivamente la prova di colpevolezza riferita all'illecito, nell'odierno procedimento si sarebbe in presenza di una assoluta incongruità dell'impianto accusatorio relativo ai fatti riferiti dal calciatore Miale e contestati dalla Procura Federale. Concludevano quindi invocando il favorevole giudizio anche in onore all'istituzionale postulato: "in dubio pro reo". Il dibattimento Il difensore del Sig. Alessandro Desolda chiedeva l'accesso alla prova orale mediante il confronto tra il Desolda e il Miale, insistendo per l'ammissione alla prova testimoniale articolata in calce alla propria memoria. La Procura Federale formulava opposizione all'istanza istruttoria. Il Tribunale non ammetteva i chiesti strumenti poiché inammissibili e inconferenti, emanando all'uopo separata Ordinanza di rigetto. Dopo ampia discussione, la Procura Federale insisteva per il deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per il Sig. Alessandro Desolda; - Inibizione per anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per il Sig. Saverio Columella; - penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16 per la Società Matera Calcio a titolo di responsabilità oggettiva e presunta. La difesa richiamava le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti depositati in favore dei rappresentati. I motivi della decisione Le circostanze di deferimento sottoposte al vaglio del Tribunale Federale Nazionale convergono verso la conferma del tentativo di alterare la gara Taranto / Matera del 30/03/14, perpetrato dal Desolda su incarico del Columella mediante un approccio diretto nel contesto di un colloquio procurato dal Desolda con il calciatore Miale. La combine venne poi sventata sul nascere grazie al diniego di quest'ultimo e al suo comportamento collaborativo che lo indusse a denunciare tempestivamente la recepita volontà illecita (circostanza pacifica), ma l'analisi delle rispettive condotte, integralmente intese, merita un'attenta digressione metodologica in considerazione della netta contrapposizione tra le tesi accusatorie e difensive. La singolarità degli atteggiamenti esplicati nello spazio e nel tempo dal Desolda rende coerente il deferimento reso dalla Procura Federale, posto che la valutazione della asettica decisione del calciatore di raccontare il colloquio votato alla determinazione altrui di commettere l'illecito, appare assolutamente assorbente e convincente. É infatti pacifico che il calciatore Miale, in seguito all'incontro con il Desolda, sua sponte e senza alcuna apparente ragione collaterale di astio o risentimento verso i deferiti, riferì gli accadimenti dapprima alla Società Taranto FC (parlandone con l'allenatore, il Direttore generale, il vice presidente e l'avvocato fiduciario) e successivamente agli Organi preposti, al chiaro fine di denunciare la volontà antisportiva appartenente ai terzi soggetti, della quale era stato posto a conoscenza per divenirne un eventuale protagonista. La spiegata denuncia si pone quindi quale ineluttabile prova di un tentativo di illecito in fieri, anche perché il processo non ha prodotto convincenti elementi che possano testimoniare concreti motivi di contrasto tra il denunciante e il Desolda (o il Columella), mentre l'interesse al positivo risultato sul campo in favore del Matera per differenti ragioni di convenienza, viene ampiamente documentato dalla Procura Federale attraverso la esposizione di concordi indizi che assumono carattere concreto e convergente, contenendo quegli elementi che permettono di esprimere un giudizio di colpevolezza connotato da ragionevole certezza. Sono stati infatti acclarati presupposti storici che provano la effettiva sussistenza di un incontro diretto avvenuto (il mercoledì sera) tra il Desolda e il Miale, non smentito, anzi preceduto da una fase preparatoria (consegna del pallone da volley al Desolda presso la palestra gestita dai congiunti del Miale) e dai contatti telefonici rinvenuti nella zona di pertinenza (rilevati nelle Note P.G. del 16/05/14 e del 30/01/15). Riferisce ulteriormente il Miale di aver appreso, sempre dal Desolda, la contemporanea presenza di quest'ultimo unitamente al Columella durante la gara Matera - Monopoli disputata la settimana antecedente, e che in tale occasione il Columella avrebbe manifestato il proprio volere di aggiustare il successivo incontro Taranto - Matera. Consta infatti alle indagini che entrambi i deferiti erano effettivamente presenti alla gara Matera - Monopoli (sebbene gli interessati neghino di essersi incontrati tra loro), ma il riscontro oggettivo all'assunto non è costituito dalla contemporanea presenza ex se, quanto dalla obiettiva circostanza che il Miale non avrebbe mai potuto conoscere la concomitante presenza di Desolda e Columella al precedente incontro di calcio Monopoli - Matera, se non avesse realmente parlato dell'argomento con il Desolda, il quale riferì l'evenienza come prova della sua funzione di emissario 'titolato' del Matera. Il colloquio tra il Desolda e il Columella (gara Matera - Monopoli) costituisce quindi la fase ideativa, mentre quello tra il Desolda e il Miale l'attuazione dell'avance, anche perché il Desolda rivestiva un ruolo professionale alquanto peculiare: ex Direttore sportivo del Taranto esonerato e privo di stipendi dal mese di ottobre (7 mesi), per cui in stato di bisogno e quindi fortemente interessato a ottenere visibilità e fiducia nell'ambiente calcistico locale al quale apparteneva appunto il Columella, sponsor del Matera che svolgeva di fatto la funzione di Presidente (secondo la comune credenza). La figure soggettive testé delineate inducono pertanto ad avallare la tesi accusatoria dal momento che il Desolda impersonava, in quel momento storico, un elemento molto vicino al Taranto, comunque in contatto con il calciatore Miale individuato come "gancio" fiduciario per avvicinare lo spogliatoio del Taranto onde perseguire i voleri antisportivi. Il risalto sportivo della gara Taranto - Matera è indubitabile: "costituiva uno scontro diretto ai fini della promozione alla categoria superiore ed il Matera era la compagine che avrebbe tratto un vantaggio decisivo ... tale situazione di classifica costituisce anche elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni del Miale...". La Procura Federale, esprimendosi in tal senso, conferisce la giusta contezza alla partita di vertice della classifica che rappresentava un passo determinante per la promozione nella categoria superiore, oltre tutto a poche giornate dalla fine del Campionato. E tali aspetti di competizione estrema in uno con la rivalità sportiva tra i sodalizi, giustificano il particolare clima di apprensione che si respirava in quei giorni a Taranto, che non può essere glissato nella rivisitazione degli eventi, posto che la città era particolarmente attenta agli accadimenti calcistici proprio nel timore che potesse accadere qualcosa di strano (o di illecito) nell'incontro Taranto - Matera. Ciò probabilmente indusse il giocatore Miale e i vertici del Taranto a mantenere un comportamento particolarmente ligio ai doveri sportivi, denunciando subito il tentativo di combine attraverso una incubazione intellettuale durata poche ore, peraltro all'esito di un congiunto consulto della compagine societaria tecnica, dirigenziale e legale. Sussiste un ulteriore elemento penalizzante per i deferiti che risiede nella parallela azione penale in danno dei due tesserati oggi deferiti, in quanto la Procura della Repubblica di Taranto, all'esito di proprie stringenti indagini, ha formalizzato una ipotesi di reato il cui capo di imputazione si pone in coerente linea con l'attuale deferimento "... Desolda Alessandro e Columella Saverio ... poiché in unione e in concorso fra di loro, promettevano utilità al giocatore... Miale Claudio per alterare l'esito dell'incontro calcistico Taranto - Matera del 03/03/2014...", contestando altresì la recidiva 'semplice' a carico del Columella. All'esame degli enunciati riscontri che avvalorano tutti la tesi accusatoria, i residui elementi scriminanti di riflessione addotti dalla difesa divengono inconsistenti al cospetto della certezza probatoria di quanto riferito dal Miale nella sua denuncia; consegue che il Tribunale condivide il pensiero della Procura Federale sintetizzato nella espressione concettuale: "la versione dei fatti denunciata dal Miale appare attendibile...". In ciò risiede la ratio sottesa al complessivo giudizio di responsabilità per la violazione delle contestate norme federali, in quanto il Sig. Alessandro Desolda ed il Sig. Saverio Columella hanno posto in essere un tentativo atto ad alterare la gara Taranto - Matera del 30/03/14, al fine di assicurare un risultato favorevole alla Società lucana tramite i buoni uffici del calciatore Sig. Claudio Miale, ottenendo un secco diniego da parte di quest'ultimo che anzi denunciò subito l'illecito, rendendolo noto ai vertici tecnico/societari del Taranto e confermandolo successivamente agli Organi federali preposti all'indagine. Il Tribunale ritiene pertanto che la combine sia stata perpetrata in termini di macchinazione intellettuale e iniziale organizzazione, nella esatta misura in cui riferita dal calciatore e accertata dalla Procura Federale. Parallelamente la Società Matera Calcio Srl dovrà essere sanzionata sia per responsabilità oggettiva, che presunta, per i logici e conseguenziali collegamenti afferenti alla posizione del proprio tesserato, mentre in adesione alla tesi della Procura Federale, il Taranto FC non potrà essere coinvolto sia perché il Desolda era stato esonerato da molto tempo dall'incarico di Direttore sportivo, sia perché i vertici societari si adoperarono prontamente al fine di denunciare l'illecito. Traslando la specie all'interno della norma sanzionatoria da applicare ai deferiti, occorre puntualizzare come tutti gli elementi sostanziali e processuali in analisi collochino la vicenda all'interno del contestato art. 7 CGS, se pure nell'àmbito del "tentativo", così come dichiaratamente qualificato dalla Procura Federale nella esplicazione lessicale delle indagini svolte: “Presunto tentativo di illecito sportivo teso ad alterare il risultato della gara Taranto – Matera del 30/03/2014”. L'illecito è stato dunque pensato, ma attuato in embrione per l'intervento risolutore del Sig. Miale. Ciò nonostante la posizione del Sig. Desolda che si è esposto in prima persona in occasione del colloquio avuto con il calciatore, e quella del Sig. Columella che ha comunque partecipato alla combine, incaricando il Desolda di prendere i contatti necessari con tesserati del Taranto per tentare il condizionamento del risultato della gara, denotano un chiaro volere antisportivo che rende applicabile il contestato art 7 co. 5 CGS ma adeguatamente temperato nei minimi edittali non risultando elementi oggettivi che impongano l’aggravamento della sanzione, in ragione del mancato perfezionamento del disegno illecito, tempestivamente evitato per il rifiuto opposto dal calciatore Miale alle proposte avanzate dal Desolda. Dunque l’illecito non si è fermato alla fase ideativa, essendo stato posto comunque in atto il tentativo di alterazione (equivalente alla consumazione) nel corso del colloquio tra Desolda e Miale. Sul piano sanzionatorio, il combinato disposto della contestata norma con l'art. 16 co. 1 CGS (che consente al Tribunale un ampio potere discrezionale: "... tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti..."), ove comparato con lo spessore dell'illecito che non ha conseguito effetti sul piano del risultato sportivo, induce il Tribunale ad infliggere la sanzione minima prevista dal citato art. 7 co. 5 CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge: - ai Sig.ri Desolda Alessandro e Columella Saverio, per la violazione dell’art. 7 co. 1, 2, 5 CGS, le sanzioni della inibizione di anni 3 (tre) e dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) ciascuno. - alla Società Matera Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 2 CGS, e presunta ai sensi dell'art. 4 co. 5 CGS, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016.
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