COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 10.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 – Squalifica fino al 28/9/2015 Calciatore Soppelsa Federico; squalifica fino al 1°/2/2016 Paier Marco – Play Off Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 10.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 20/5/2015 - Squalifica fino al 28/9/2015 Calciatore Soppelsa Federico; squalifica fino al 1°/2/2016 Paier Marco – Play Off Campionato di 1^ Categoria La Società Cavarzano Oltrardo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 88 del 20/5/2015 con la quale infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : Squalifica fino al 28/9/2015 a carico del calciatore Soppelsa Federico : “come reazione ad un provvedimento del direttore di gara, allontanava violentemente il pallone, bestemmiava e rivolgeva espressioni ingiuriose all’arbitro. Alla comunicazione del provvedimento di espulsione, si toglieva la maglia, la gettava a terra e reiterava le ingiurie, benché fosse consapevole che la prima reazione giustificava il provvedimento, poi assunto. La misura della sanzione va determinata con riferimento alla sua effettività, considerando l’intervenuta fine del campionato. Squalifica fino al 1°/2/2016 a carico del calciatore Paier Marco : “espulso per ingiurie rivolte al direttore di gara, lo spingeva per due volte con le mani sul petto, facendolo indietreggiare. Uscendo dal campo, continuava a rivolgere insulti, coinvolgendo anche l’Assistente”. Essendosi concluso il campionato, la sanzione va determinata tenendo conto dell’esigenza di commisurarla all’effettività La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Cavrzano Oltrardo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente assistito dall’Avv. Sonia Sommacal del Foro di Belluno; La corte sentito, per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente il suo rapporto di gara, chiarendo tuttavia che il calciatore Paier Marco non ha usato alcuna violenza fisica nei suoi confronti e che il gesto di appoggiare le mani sul petto aveva i connotati di una vivace protesta. Ritenuto che i fatti risultanti dalla complessiva descrizione offerta dall’arbitro rendano più congrua agli stessi la rideterminazione della sanzione della squalifica ai due calciatori nei termini che seguono, considerato la circostanza che da informazioni assunte presso la segreteria del Comitato Regionale veneto, l’attività ufficiale della stagione agonistica dovrebbe riprendere nell’ultima decade di agosto e che pertanto di questo periodo occorre tener conto ai fini del calcolo dell’effettiva durata della sanzione : a Paier Marco squalifica fino al 30 novembre 2015 a Soppelsa Federico squalifica fino al 15 settembre 2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Cavarzamo Oltrardo. - di ridurre al 15/9/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Soppelsa Federico; - di ridurre al 30/11/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Paier Marco. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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