COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento Disciplinare n. 450 2014/15 da parte della Procura Federale nei confronti di : del Sig. Stradiotto Gabriele – già Allenatore U.S.D. Carpanedo della Società U.S.D. Carpanedo Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V.
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento Disciplinare n. 450 2014/15 da parte della Procura Federale nei confronti di : del Sig. Stradiotto Gabriele – già Allenatore U.S.D. Carpanedo della Società U.S.D. Carpanedo Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V. visto il procedimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, vista la comunicazione della chiusura delle indagini notificata alle parti indagate da parte della Procura della F.I.G.C., vista la richiesta del 28 maggio 2015 Prot. 1163/450 14/15/SP/GC/vbd - formulata dalla Procura Federale della F.I.G.C. di sospensione cautelare da ogni attività nell’ambito della F.I.G.C., da adottarsi nei confronti del Sig. Stradiotto Gabriele per acclarata violazione dell’art. 1bis,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che il giorno 9/6/2015 è stata inviata al Sig. Stradiotto la convocazione avanti a questo Tribunale per il giorno 7/7/2015 ad ore 16.00, al fine di trattare l’argomento; preso atto che la sanzione cautelare non può essere ulteriormente procrastinata; ritenuto, quindi, di dover revocare la predetta convocazione e adottare immediatamente il provvedimento di sospensione, attese le ragioni del deferimento; ritenuto che la richiesta è formulata ai sensi dell’art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V. delibera - di revocare la convocazione la convocazione fissata per il giorno 7/7/2015; - di applicare a carico del Sig. Stradiotto Gabriele il provvedimento della sospensione cautelare da ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al alla determinazione che assumerà il tribunale Federale e comunque nei limiti dell’art.20, 3° comma del C.G.S.
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