F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. ROBERTO DE ZERBI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 03.02.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. ROBERTO DE ZERBI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 03.02.2015) Con comunicazione del 7.2.2015, il signor Roberto De Zerbi, allenatore della società Foggia Calcio, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a suo carico la squalifica di 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Foggia/Benevento del 31.1.2015, “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara”. Con atto del 10.2.2015, il reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione inflittagli. Il De Zerbi sostiene che l’espressione da lui pronunciata, mentre si allontanava dal terreno di gioco, “Questa è malafede” non si possa in alcun modo considerare espressione ingiuriosa o irriguardosa ma, un semplice sfogo personale non rivolto a offendere la sfera personale e professionale dell’arbitro e/o dei suoi collaboratori quindi tale espressione sarebbe più da considerarsi irrispettosa e come tale andrebbe sanzionata. La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato. In effetti l’espressione proferita dal De Zerbi al momento dell’uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande importanza agonistica (sfida al vertice che poteva rappresentare una svolta per il Campionato della squadra), non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti; essa, a giudizio della Corte, può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione adeguata alla fattispecie sia la squalifica per 1 giornata. Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Roberto De Zerbi, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it