COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 25/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 800,00; SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE RASCHELLA’ DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER LA GARA PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 65 DEL 9.5.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 25/6/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 800,00; SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE RASCHELLA’ DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER LA GARA PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 65 DEL 9.5.15 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Elicese ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. quanto all’ammenda, poiché la sospensione dell’incontro disposta dal direttore di gara è da attribuirsi alla responsabilità esclusiva dei sostenitori e dei tesserati di entrambe le squadre che, con il loro comportamento, hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza per consentirne la conclusione, nonché per non aver raccolto i calciatori l’invito dei propri capitani a riprendere l’incontro; quanto alla squalifica, perché il calciatore Raschellà, dopo essersi tolto la maglietta allo scopo di non farsi riconoscere, colpiva con calci e sputi la recinzione del terreno di gioco all’indirizzo dei tifosi squadra avversaria e, dopo la sospensione della gara, rivolgeva frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro.
La società appellante ha dedotto l'eccessività delle sanzioni rispetto a quanto effettivamente successo, poiché il calciatore, come si evincerebbe dal filmato della gara allegato al gravame, era rimasto fermo accanto al pallone, in attesa di poter battere il calcio di punizione assegnato alla propria squadra, senza peraltro togliersi mai la maglietta e protestando in modo smodato solo dopo il triplice fischio del direttore di gara. Inoltre la rissa sarebbe durata pochi minuti, senza nessuna conseguenza, grazie anche all’intervento dei giocatori in campo.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto l’arbitro della gara, nel proprio rapporto, ha riferito che il n° 10 della società Elicese, Raschellà Davide, dopo essersi tolto la maglia, gli andava incontro protestando in maniera smodata con l’aggiunta di frasi offensive, il che costringeva i compagni di squadra ad allontanarlo per evitare ulteriori conseguenze. Inoltre, nel supplemento al rapporto, il direttore di gara ha precisato che al 46° del secondo tempo, quando mancavano ancora 4’ al termine dell’incontro, i sostenitori di entrambe le società venivano a contatto tra loro, scatenando una rissa alla quale prendevano parte circa trenta persone; alla vista di quanto stava accadendo, i calciatori di entrambe le società si portavano nei pressi della recinzione adiacente la tribuna, cercando di colpire con sputi i tifosi coinvolti nella rissa. Infine, nonostante i ripetuti interventi dei capitani e dei dirigenti delle due società, non si riusciva a riportare la calma, e tutti i calciatori coinvolti, una ventina circa, continuavano a stare sotto la tribuna, mentre la violenta rissa sugli spalti degenerava con pugni, calci e lanci di bottigliette.
E’ chiaro che il rapporto arbitrale, quale fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 1, comma 1.1 C.G.S., non può essere messo in discussione da mere asserzioni interessate di parte, anche in considerazione del fatto che è preclusa alla Corte la visione di filmati (che, peraltro, devono offrire piena garanzia tecnica e documentale) per fattispecie diverse dallo scambio di persona ai sensi del successivo comma 1.2, con la conseguenza che le sanzioni impugnate devono essere integralmente confermate, poiché equamente commisurate agli addebiti contestati.
Per quanto precede la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa d’appello versata.
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