COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Storelli Alessandro – Allenatore A.S.D. Calcio Lido Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 96 del 10/6/2015 – Squalifica fino al 30/11/2015 – Play Off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso Sig. Storelli Alessandro – Allenatore A.S.D. Calcio Lido Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 96 del 10/6/2015 - Squalifica fino al 30/11/2015 – Play Off Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Storelli Alessandro (allenatore Calcio Lido Venezia) ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 96 del 10/6/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica a suo carico fino al 30/11/2015 : “Allontanato dall'arbitro perché, nonostante ripetuti reclami, consentiva ai giocatori in panchina di stare sdraiati sul terreno senza maglia, al 10º del IIº tempo supplementare rientrava nel terreno, correndo verso l'A. fino al cerchio di centrocampo e seguendolo per esternare la protesta per l'allontanamento, rivolgendo al direttore di gara e agli assistenti espressioni ingiuriose”. La sanzione va commisurata alla circostanza che il campionato é giunto a termine, per assicurarne l'effettività. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dal Sig. Storelli; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito, per le vie brevi l’arbitro che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; ritenuta, alla luce dei chiarimenti oggi acquisiti, più congrua la squalifica fino al 9/10/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Storelli Alessandro; - di ridurre al 9/10/2015 la sanzione della squalifica a suo carico; - di restituire la tassa reclamo versata.
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