COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 786 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CAPRIOLI Davide Giocatore Calcio Istrana 1964 ASD del Sig. GASPARINI Alfonso Dirigente Calcio Istrana 1964 ASD della Società Calcio Istrana 1964 ASD

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale - Procedimento n. 786 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CAPRIOLI Davide Giocatore Calcio Istrana 1964 ASD del Sig. GASPARINI Alfonso Dirigente Calcio Istrana 1964 ASD della Società Calcio Istrana 1964 ASD La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Sig. CAPRIOLI Davide – Calciatore Istrana ”per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte a n. 17 gare del Campionato Juniores Regionale nelle file della Società Istrana 1964 senza averne titolo perché al momento non tesserato, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C. (viene applicato al calciatore l’art. 1 bis, comma 5 CGS avendo svolto attività nell’interesse della società sopra menzionata)”; il Sig. GASPARINI Alfonso – Dirigente accompagnatore ”per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n. 17 gare del Campionato Juniores Regionale 2014/15 in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Caprioli Davide non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Istrana 1964, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”. La Società Calcio Istrana 1964 ASD “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/6/2015. AI dibattimento del 23/6/2015 sono risultati presenti : il Sig. CAPRIOLI Davide Giocatore Calcio Istrana 1964 ASD il Sig. GASPARINI Alfonso Dirigente Calcio Istrana 1964 ASD la Società Calcio Istrana 1964 ASD rappresentata dal Sig. MARCONATO Fabio (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, - ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, - sentite le parti deferite presenti, -conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. CAPRIOLI Davide Giocatore Calcio Istrana 1964 ASD : 3 giornate di squalifica a carico del Sig. GASPARINI Alfonso Dirigente Calcio Istrana 1964 ASD : inibizione per 170 gg. a carico del Calcio Istrana 1964 a) 3 punti di penalizzazione da applicare al prossimo Campionato Juniores Regionale 2015/16 b) ammenda di € 200,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti i fatti descritti nel deferimento - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai soggetti deferiti - attesa la buona fede dimostrata dalla Società ritiene di poter ridurre la sanzione da irrogare al Dirigente Gaspari, mentre ritiene congrui gli altri provvedimenti proposti dalla Procura della F.I.G.C. PQM dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. CAPRIOLI Davide Giocatore Calcio Istrana 1964 ASD : 3 giornate di squalifica a carico del Sig. GASPARINI Alfonso Dirigente Calcio Istrana 1964 ASD : inibizione per 120 gg. a carico del Calcio Istrana 1964 a) 3 punti di penalizzazione da applicare al prossimo Campionato Juniores Regionale 2015/16 b) ammenda di € 200,00.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it