COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 695 st. 14/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. KHAN Adnam Giocatore Svincolato, attualmente non tesserato del Sig. LINCIANO Cosimo Damiano Dirigente U.S. Pellestrina del ASig. Scarpa Marino Dirigente U.S. Pellestrina della Società U.S. Pellestrina

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 695 st. 14/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. KHAN Adnam Giocatore Svincolato, attualmente non tesserato del Sig. LINCIANO Cosimo Damiano Dirigente U.S. Pellestrina del ASig. Scarpa Marino Dirigente U.S. Pellestrina della Società U.S. Pellestrina La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Khan Adnam – Calciatore svincolato, attualmente non tesserato “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver preso parte a n. 11 gare del Campionato Juniores Provinciale nelle fila dell’U.S. Pellestrina, senza averne titolo perché non tesserato, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura.” Il Sig. Linciano Cosimo Damiano – Dirigente U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n . 10 gare del Campionato Juniores Provinciale 2014/2015, in cui dichiarava quanto segue : il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Khan Adnam non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Pellestrina, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”. il Sig. Scarpa Marino – Dirigente U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Juniores Provinciale 2014/2015, in cui dichiarava quanto segue : il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Khan Adnam non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Pellestrina, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”. La Società U.S. Pellestrina “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/6/2015. AI dibattimento del 23/6/2015 sono risultati presenti : il Sig. KHAN Adnam Giocatore attualmente non tesserato il Sig. LINCIANO Cosimo Damiano Dirigente U.S. Pellestrina il Sig. Scarpa Marino Dirigente U.S. Pellestrina Rappresentato per delega dal Sig. Linciano Cosimo la Società U.S. Pellestrina il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, - ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, - sentite le parti deferite presenti, -conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. KHAN Adnam Giocatore attualmente non tesserato : squalifica di 4 giornate, a decorrere dal primo tesseramento utile a favore di Società F.I.G.C. a carico del Sig. LINCIANO Cosimo Damiano Dirigente U.S. Pellestrina : inibizione per 100 giorni a carico del Sig. Scarpa Marino Dirigente U.S. Pellestrina : inibizione per 10 giorni la Società U.S. Pellestrina : a) 4 punti di penalizzazione da applicarsi al prossimo Campionato Juniores Provinciale b) ammenda di € 100,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti i fatti descritti nel deferimento - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai soggetti deferiti, - ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura PQM dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. KHAN Adnam Giocatore attualmente non tesserato : squalifica di 4 giornate, a decorrere dal primo tesseramento utile a favore di Società F.I.G.C. a carico del Sig. LINCIANO Cosimo Damiano Dirigente U.S. Pellestrina : inibizione per 100 giorni a carico del Sig. Scarpa Marino Dirigente U.S. Pellestrina : inibizione per 10 giorni la Società U.S. Pellestrina a) 4 punti di penalizzazione da applicarsi al prossimo Campionato Juniores Provinciale b) ammenda di € 100,00.-
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