COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 155 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. PAVANELLO Alberto Presidente A.S.D. Bassa Padovana Società A.S.D. Bassa Padovana

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 155 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. PAVANELLO Alberto Presidente A.S.D. Bassa Padovana Società A.S.D. Bassa Padovana Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 155 della stagione 2014/15, trasmesso in data 31/3/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : - Sig. PAVANELLO Alberto, Presidente A.S.D. Bassa Padovana : violazione dell’art. 1 bis.comma 1 C.G.S. per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione di firme non autentiche in calce alla richiesta di tesseramento del calciatore Gennaro Alessio; - Società A.S.D. Bassa Padovana : per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4,comma 1 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Vista l’istanza presentata dal Sig. PAVANELLO Alberto (Presidente ASD Bassa Padovana) nell’interesse proprio e della Società A.S.D. Bassa Padovana che ha chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. visto l’art. 32 sexies C.G.S.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione delle sanzioni concordate con le parti interessate; ritenuto che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. PAVANELLO Alberto : Inibizione per due mesi -a carico della Società ASD BASSA PADOVANA Ammenda di € 400,00.- Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it