COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 402 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. MARCANTE Davide Dirigente U.S. Monte di Malo Sig. MADDALENA Pasquale Dirigente U.S. Monte di Malo Società U.S. Monte di Malo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 24.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 402 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. MARCANTE Davide Dirigente U.S. Monte di Malo Sig. MADDALENA Pasquale Dirigente U.S. Monte di Malo Società U.S. Monte di Malo Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 402 della stagione 2014/15, trasmesso in data 19/3/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : Sig. MARCANTE Davide, Dirigente U.S. Monte di Malo : per violazione dell’art. 1 bis,comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e sottoscritto la distinta di una gara, consegnata al direttore di gara del Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile 2014/15, in cui sono state impiegate calciatrici in posizione irregolare in quanto di età inferiore alle norme regolamentari previste; - Sig. MADDALENA Pasquale, Dirigente U.S. Monte di Malo : per violazione dell’art. 1 bis,comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e sottoscritto la distinta di una gara, consegnata al direttore di gara del Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile 2014/15, in cui sono state impiegate calciatrici in posizione irregolare in quanto di età inferiore alle norme regolamentari previste; - La Società U.S. MONTE DI MALO : per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai Dirigenti Marcante e Maddalena. Vista l’istanza presentata dal Sig. MARCANTE Davide (Dirigente) nel suo interesse, del Dirigente MADDALENA Pasquale e della Società U.S. Monte di Malo, che hanno chiesto l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; visto l’art. 32 sexies C.G.S.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione delle sanzioni concordate con le parti interessate; ritenuto che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : a carico del Sig. MARCANTE Davide Dirigente U.S. Monte di Malo : inibizione per giorni 10 a carico del Sig. MADDALENA Pasquale Dirigente U.S. Monte di Malo : inibizione per giorni 10 a carico della Società U.S. Monte di Malo a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/16 b) ammenda di € 200.- Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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