F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Giuliano FILIPPONI / A.S.D. ATLETICO TRUENTINA (53/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Giuliano FILIPPONI / A.S.D. ATLETICO TRUENTINA (53/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA L'allenatore di base Uefa "B" Giuliano FILIPPONI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con raccomandata del 30 settembre 2013, ha proposto ricorso, avverso la A.S.D. ATLETICO TRUENTINA 1946, per la mancata corresponsione delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio previste nell'accordo economico del 3/08/2012, omettendo di sottoscriverlo. Il Presidente di questo Collegio Arbitrale ha comunicato al ricorrente l'improcedibilità del ricorso, con l'avvertenza che lo stesso poteva essere sanato e ripresentato con la firma da parte dell'istante, cosa che e avvenuto con nuovo ricorso del 16/12/2013. Nella nuova istanza l’allenatore Filipponi Giuliano, ha richiesto il pagamento, da parte della A.S.D. Atletico Truentina 1946, delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, per un totale di € 2.000,00, previste nell'accordo economico sottoscritto con il legale rappresentante della sopracitata società, in data 03/08/2012, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche della L.N.D. doveva percepire un compenso annuo di € 4.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 400,00 cadauna, aventi scadenza alla fine di ogni mese a partire da agosto 2012 e fino a maggio 2013 e di ciò ha esibito una copia. La società convenuta, in data 31/05/2014, su invito della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha inviato le proprie controdeduzioni, sostenendo che l’interruzione del rapporto calcistico con il sig. Filipponi e avvenuto in maniera consensuale e con una liquidazione pari ad € 1.000,00 in contanti, come richiesto dall'allenatore, inoltre, i compensi pattuiti sono stati sempre pagati con assegni dal conto corrente intestato alla società. Con un post-scritto, il rappresentante della convenuta, ha comunica che il contratto in mano al sig. Filipponi e "nullo e giuridicamente inesistente, poiché il sig. Traini non ricopriva il ruolo di presidente alla data indicata in contratto e che la firma apposta sullo stesso e stata falsificata. Inoltre, il contratto in oggetto, non e in nostro possesso". Alle controdeduzioni vengono allegati: -"autocertificazione redditi da prestazioni sportive", datata 31/12/2012, intestata a Filipponi Giuliano, con firma illeggibile; -copia del "Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della A.S.D. Truentinal946" del 20/08/2012; -copia di scheda compensi intestata a Filipponi Giuliano di € 1.400,00, datata 31/12/2012. Il ricorrente, in riscontro alle affermazioni della società, ha contro dedotto affermando che non trova alcun riscontro quanto dichiarato dalla convenuta perche egli non ha mai ricevuto compensi in contanti da parte della Società sportiva Atletico Truentina 1946, in particolare, "non ha mai versato a beneficio di chi scrive un liquidazione pari ad € 1.000,00 come indegnamente affermato dalla stessa, ma soltanto compensi con assegni di c/c intestato alla medesima, versati fino al mese di dicembre dell'anno 2012". Il ricorrente, inoltre, ha comunicato che "il sig. Giuseppe Traini nella stagione sportiva 2012/2013 ha sempre agito in qualità di Presidente della Società sportiva ASD Atletico Truentina, sottoscrivendo di suo pugno il contratto relativo alla collaborazione con il sottoscritto" di cui ha fornito copia e che e " chiara menzogna e la presunta natura apocrifa della firma del sig. Giuseppe Traini" poiché "il timbro apposto al contratto e prova certa dell'autenticità della provenienza dello stesso dalla sede sportiva ASD Atletico Truentina". Il Comitato Regionale Marche della L.N.D. in data 14/03/2014, a seguito di richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale dell' 11/03/2014, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte sopra citate il 3/08/2013, e stato depositato presso i loro Uffici. Il Collegio Arbitrale, in ordine ai fatti sopra indicati, in particolare, il disconoscimento della firma sul contratto in esame, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuliano Filipponi non può essere esaminato se non prima di approfondite indagini da parte della Procura Federale per l'accertamento della autenticità della firma sul contratto sottoscritto dalle parti in questione nonché delle firme apposte sulle ricevute relative a somme di denaro percepite dall'allenatore Filipponi Giuliano. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta dalle parti, tenuto conto di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, ritiene il ricorso,prodotto dal signor Giuliano Filipponi, meritevole di parziale accoglimento. Il contratto sottoscritto dalle parti il 03/08/2012 e autentico in quanto presenta i timbri della Società originali, anche se precedente alla effettiva nomina del presidente Traini Giuseppe avvenuta in data 20/08/2012, ma e stato redatto lo stesso giorno del tesseramento dell'allenatore Giuliano Filipponi depositato presso il Comitato Regionale Marche ed e compatibile con la stessa scrittura. La Società di fatto ha adempiuto ai pagamenti di € 400.00 mensili,da agosto fino a dicembre 2012, in assegni ed ha riconosciuto la liquidazione di € 1.400,00, quale saldo finale che non sarebbe stato dovuto in mancanza di accordo scritto. L'attuale presidente dell'ASD F.C. Atletico Piceno, ex Società Asd Atletico Truentina, Bernardino Campitelli confermando quanto riferito dal Traini Giuseppe,ha dichiarato che l'interruzione del rapporto calcistico con il Filipponi e avvenuto in maniera consensuale e con una liquidazione pari ad € 1.000,00 contanti e € 400.00 con assegno, come richiesto dallo stesso Filipponi. La dichiarazione sui compensi corrisposti da associazione dilettantistica,a firma del Filipponi Giuliano del 31.12.2012, di € 1.400,00 e stata dallo stesso disconosciuta, ma a giudizio del collaboratore della Procura Federale la firma appare autentica e risulta traccia contabile nel registro di cassa della stagione sportiva 2012/2013 della ASD Atletico Truentina, come depositato presso lo Studio Commercialista Sciamma-Lella di Spinetoli. Tra l’altro, eventualmente anche con il pagamento di tale somma di € 1.000,00 vi sarebbe ancora una differenza di ulteriori € 1.000,00 da percepire dall’ex allenatore Filipponi. Il ricorrente Filipponi Giuliano ha ricoperto l'incarico sino a dicembre 2012, fino a quando veniva esonerato a voce, da quanto dichiarato dallo stesso e come riportato da un articolo di stampa, e dimissionario, in modo volontario, da quanto asserito dalla Società ASD Atletico Truentina. E' emerso, altresì, che ai sensi della normativa sportiva eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, devono avvenire e comunicate dalla parte agente alla controparte anche a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, formalità che non e stata adempiuta P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso del tecnico Giuliano Filipponi e obbliga la Società Asd Atletico Truentina, attuale Asd F.C. Atletico Piceno, al pagamento della somma di € 1.000,00, a saldo di quanto pattuito in accordo economico del 03/08/2012, e di € 20.000 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.020,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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