F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA : all. Giuseppe ORSINI / TRENTO CALCIO 1921 srl (181/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA : all. Giuseppe ORSINI / TRENTO CALCIO 1921 srl
(181/34)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 23/06/2014 l'allenatore Giuseppe Orsini, ha adito questo Collegio Arbitrale
esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Trento Calcio 1921 srl partecipante al campionato di Eccellenza Regionale, del C.P.A. Trentino nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24/08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento) da corrispondersi in quattro rate di € 1.750_,00 ciascuna da erogarsi nel giorno I 0 dei mesi di ottobre e dicembre 2013, febbraio aprile 2014.
Con il reclamo in esame il sig. Giuseppe Orsini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Trento
Calcio 1921srl di corrispondergli l’importo residuo di € 2.100.00 (duemilacento/00) avendo
percepito sull'importo pattuito acconti per euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). L' allenatore
inoltre richiede € 3.000.00 (tremilaf00) a fronte di rimborsi spese per indennità chilometrica.
relativi all'art. 2B dell'accordo economico, maturati fino al 23/02/2014. Sui predetti importi
l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30/06/2014, ha invitato la Società
a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il C.P.A. Trentino. su richiesta del 07/10/2014 del Segretario del Collegio Arbitrale. con lettera
del 07/10/2014 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 14/09/2014.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta. considerato che:
- l'allenatore ha svolto la sua attività fino all’esonero comunicatogli dalla Società in data 23/02/2014: - la Trento Calcio 1921 srl nella ha ritenuto di contro dedurre,
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Trento Calcio 1921 srl di
corrispondere all'allenatore sig. Orsini Giuseppe la somma di € 2.100,00 relativa al saldo di quanto
dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari
ad € 30,00 (trenta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale. lino alla data all’effettivo soddisfo. La richiesta relativa all’art. 2B dell'accordo economico per complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) non e accoglibile in quanto il sig. Orsini non l’ha documentata come previsto dai regolamenti vigenti. Nulla è dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini. Modalità. tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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