F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Ulisse MANCIURIA / A.S.D. GLADIATOR 1924 (7/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Ulisse MANCIURIA / A.S.D. GLADIATOR 1924 (7/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA Con ricorso del 10 giugno 2014 I'Avv. Cristina Zecca, difensore dell'allenatore dilettante con qualifica "allenatore portieri" Ulisse Manciuria, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, assunto in qualità di allenatore dei portieri della I^ squadra della A.S.D. Gladiator 1924 per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.250,00 oltre agli interessi di mora a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti come da copia allegata, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 6.750,00 da pagarsi in nove rate. Il ricorrente dichiara di aver percepito solamente la comma di € 1.500,00. La Segreteria del Collegio Arbitrale ha invitato la Società a fornire, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Gladiator 1924, in persona del suo presidente pro-tempore Ciro Ongari dichiara di essere all'oscuro in merito alle richieste menzionate nel ricorso, ritenute pretestuose e non meritevoli di essere accolte per grosse responsabilità a carico del Sig. Ulisse Manciuria, che non portava assolutamente a termine la stagione sportiva 2013/14. L'Avv. Cristina Zecca, legale del ricorrente contro deduce dichiarando che l'accordo sottoscritto tra le parti e quello tipico previsto dalle Norme Federali, che la circostanza delle assenze non corrisponde al vero ed infine che le somme dovute non sono state corrisposte e non sono state contestate dalla controparte. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. In merito alle assenze ingiustificate a dire della Società il tecnico ha abbandonato la squadra, e quindi rendendosi completamente assente, circostanza che andava segnalata per tempo ai preposti organi della F.I.G.C. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la A.S.D. Gladiator 1924 al pagamento a favore dell'allenatore Ulisse Manciuria della somma di € 5.250,00 a saldo dell'accordo economico per la stagione sportiva 2013/2014 e di € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.310,00 , oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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