F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Emanuele SABATINO/A.S.D. NUOVA S. MARIA MOLE MARINO (8/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: all. Emanuele SABATINO/A.S.D. NUOVA S. MARIA MOLE MARINO
(8/45)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA
Con ricorso del 09/07/2014 l’ allenatore di base Uefa B Emanuele Sabatino, assunto in qualità di tecnico in seconda della 1^ squadra della A.S.D. Nuova S. Maria Mole Marino, partecipante al
campionato di serie D gir. G per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale
di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.400,00 a saldo dell'accordo tipo
sottoscritto tra le parti il 30/07/2013 come da copia agli atti, che prevedeva un premio di
tesseramento di € 6.000,00 oltre agli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato il 28/09/2013 e malgrado gli inviti al
rispetto degli accordi scritti, non c'e stato nessun adempimento da parte della Società.
L'accordo tipo non e stato depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale ad inviare eventuali controdeduzioni nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Emanuele Sabatino e fa obbligo alla A.S.D. Nuova S. Maria Mole Marino al pagamento a suo favore di € 5.400,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 e di € 55,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.455,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo
soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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