F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Giancarlo BETTA / USD NOTO CALCIO (10/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Giancarlo BETTA / USD NOTO CALCIO (10/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI Con ricorso del 7 luglio 2014 l'allenatore professionista Giancarlo BETTA regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società USD NOTO CALCIO, partecipante al Campionato di Serie D 2013-2014 ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la comma di € 15600 quale rimanenza del premio di tesseramento distribuito in 10 ratei mensili di Euro 2580 pari a un totale di Euro 25800 oltre € 3100 per rimborso spese limitate all'indennità chilometrica regolarmente documentate più gli interessi di mora e il danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 16 settembre 2013 presso il Dipartimento Interregionale LND Lazio come risulta dagli atti, la USD NOTO, non ha effettuato il pagamento della somma € 15600 relativa a] completamento delle rate scadute al 30 giugno 2014. La USD NOTO invitata da questo Collegio il giorno 13 ottobre 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. F.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla USD NOTO di pagargli la comma di € 15600 inerente le rate non pagate oltre € 3100 inerente le spese per indennità chilometrica regolarmente documentate più € 150 per interessi equativamente calcolati per un totale di € 18850. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it