F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Stefano FANNI / A.S.D. PULA (12/45) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Stefano FANNI / A.S.D. PULA (12/45) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 20/06/2014 l’allenatore di Base Stefano FANNI , regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con matricola n. 101761, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD PULA il pagamento della somma di € 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14, nonché di € 2.464,00 a titolo di rimborso spese viaggi, debitamente documentati, per un totale di € 5.964,00, oltre agli interessi di mora. Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della Asd Pula in data 04/10/2013 da cui si evince che per l’attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Regionale per la stagione sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 3.500,00 (tremilacinquecento) da pagarsi in sette rate di € 500,00 (cinquecento) cadauna con scadenza al giorno 10 dei mesi, di ottobre, novembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2014 , oltre al calcolo della indennità chilometrica.- Con raccomandata del 13 ottobre 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società Asd Pula a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Stefano Fanni ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questione e depositato presso i loro uffici in data 4/10/2013 . Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e considerato altresì che la Asd Pula nulla ha ritenuto di contro dedurre, valutato che il ricorrente ha prodotto una dettagliata richiesta di rimborso spese, ritiene il ricorso proposto dal sig. Stefano Fanni, meritevole di parziale accoglimento . PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Asd Pula di corrispondere all'allenatore Stefano Fanni la somma di € 2.500 (duemilacinquecento) quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14, come da massimale previsto per la categoria Juniores Regionale, oltre ad € 2.464,00 quale rimborso spese come da dettagliato calcolo presentato dal ricorrente ed € 50,00 per interessi di mora equitativamente calcolati, per un totale di € 5.014,00( cinquemilaquattordici). Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme relativamente alla stagione 2013/14 in cui nel campionato Juniores Regionale il massimale previsto risulta essere di € 2.500.00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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