F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all.Luigi Antonio DI LORENZO / A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO a 5 (21/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico RANIERI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA:all.Luigi Antonio DI LORENZO / A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO a 5
(21/45)
ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico RANIERI
Con ricorso del 18 luglio 2014 l'allenatore di 1° Livello A 5 DI LORENZO LUIGI ANTONIO
regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO AS partecipante al Campionato Serie A2 Girone B della L.N.D. stagione sportiva 2013/2014 di pagargli la
somma di € 3500 quale residuo del premio di tesseramento distribuito in otto ratei mensili di Euro 625 pari a un totale di € 5000 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Da un documento allegato al reclamo risulta che il tecnico e stato esonerato in data 15 gennaio 2014. Dichiara inoltre di aver percepito in tre momenti diversi della stagione l'importo di € 1500 della somma stabilita in contratto. Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e il 30 settembre 2013 e regolarmente depositato lo stesso giorno come si evince dalla Racc. della Divisione Nazionale Calcio A 5 la Società non ha effettuato il pagamento del saldo di € 3500. La A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A 5 invitata da questo Collegio il giorno 15-10-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall' allenatore e fa obbligo alla A.S.D. FUTSAL CALCIO A 5 di pagargli la somma di € 3500 quale saldo oltre gli interessi legali equativamente calcolati part a € 35 per un totale di € 3535. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data
dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del
CGS.
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